PREFETTURA DI VICENZA

(GU Parte Seconda n.70 del 15-6-2021)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Vicenza, 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali»; 
  Vista la nota n. 0822387/21 in data 25 maggio 2021, con la quale la
Banca d'Italia - sede di Venezia ha trasmesso l'istanza del 17 maggio
corrente con cui la Banca di Credito  Cooperativo  di  Roma  societa'
cooperativa ha  chiesto  l'emanazione  del  decreto  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali, segnalando che dal 26  aprile  al  13
maggio 2021 la dipendenza di Lonigo (VI) e' rimasta chiusa, a seguito
di un attacco informatico che ha determinato uno stato  di  emergenza
operativa; 
  Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la  proroga
dei termini legali o convenzionali; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli  effetti  della  normativa  di  cui  al  decreto
legislativo 1/1948, per la sede e nei periodi  sopra  indicati,  sono
prorogati  di  quindici  giorni  -  a  decorrere  dal  giorno   della
riapertura  degli  sportelli  al  pubblico  -  i  termini  legali   o
convenzionali scadenti durante il periodo del mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  filiale  di  Venezia  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale provvedera'  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Vicenza, data del protocollo 

                             Il prefetto 
                             Signoriello 

 
TU21ABP6606 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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