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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Vicenza, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Vista la nota n. 0822387/21 in data 25 maggio 2021, con la quale la Banca d'Italia - sede di Venezia ha trasmesso l'istanza del 17 maggio corrente con cui la Banca di Credito Cooperativo di Roma societa' cooperativa ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, segnalando che dal 26 aprile al 13 maggio 2021 la dipendenza di Lonigo (VI) e' rimasta chiusa, a seguito di un attacco informatico che ha determinato uno stato di emergenza operativa; Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo del mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Vicenza, data del protocollo Il prefetto Signoriello TU21ABP6606 (Gratuito)