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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Grel S.A. in Valmea S.r.l. - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di GREL S.A. in VALMEA S.r.l., si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante VALMEA S.r.l. e' una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede in Milano (Italia), Via della Moscova 46/3, con un capitale sociale di Euro 26.000 (ventiseimila), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 08237190155 con il numero REA MI-1210519 e codice fiscale n. 08237190155. Le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' incorporante sono possedute da numerosi soci. La societa' incorporante e' regolata dalla legislazione italiana. 1.2. Societa' incorporanda GREL S.A. e' una societa' anonima di diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 3, rue des Bains, con un capitale sociale di Euro 6.390.000, (sei milioni trecento novantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro di Commercio e delle Societa' del Lussemburgo con il numero B178.942. Tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' incorporanda sono detenute da un singolo azionista, VALMEA S.r.l.. La Societa' incorporanda e' regolata dalla legislazione lussemburghese. 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Societa' incorporante 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporante Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano, i creditori di VALMEA S.r.l. che vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione ai sensi dell'art. 2501ter, comma 3 del codice civile italiano, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile italiano. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporante La fusione determina il sorgere del diritto di recesso in favore di soci della societa' incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'articol 2473 del codice civile italiano. 2.2. Societa' incorporanda 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporanda I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione della fusione transfrontaliera hanno diritto ai sensi dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle societa' commerciali e successive modifiche, entro due mesi dalla data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del Tribunal d'arrondissement del Lussemburgo chiamato a giudicare in materia commerciale, la costituzione di garanzie per i crediti scaduti e non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie. 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporanda Non esistono soci di minoranza dal momento che tutte le azioni della societa' incorporanda sono possedute dalla societa' incorporante. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso le sedi legali della societa' incorporante e della societa' incorporanda. Valmea S.r.l. - L'amministratore unico rag. Alina Moreschi TX21AAB6966