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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. Medicinale: TRANSACT LAT Numero A.I.C. e confezioni: 028741 in tutte le confezioni autorizzate. Codice Pratica: N1A/2021/635 Tipologia variazione: Grouping of Variations: n.2 Tipo IAIN - B.II.b.2.c)1 e n.1 Tipo IA - A.7. Tipo di modifica apportata: sostituzione di WAYMADE HEALTHCARE PLC, United Kindom con DREHM PHARMA GMBH, Austria come sito responsabile del rilascio dei lotti di Prodotto Finito; aggiunta di TRUVION HEALTHCARE LOGISTICS B.V., Netherlands come sito responsabile dell'importazione di Prodotto Finito ed eliminazione di AMDIPHARM UK LIMITED, United Kindom come sito responsabile del rilascio dei lotti di Prodotto Finito. In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 sezione produttore del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata all'Azienda Titolare dell'AIC. A partire dalla data della presente pubblicazione in GU, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti gia' prodotti alla data della presente pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Sante Di Renzo TX21ADD7000