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Fusione transfrontaliera fra societa' di capitali - Comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., con sede legale in Piazza Cavour, n. 2, Milano, capitale sociale di Euro 100.565.000,00, P.IVA e codice fiscale n. 09535880158, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 09535880158, iscritta nell'albo delle banche ex art. 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario") al n. 5412 ("CAIWI"), RENDE NOTO CHE rispettivamente in data 18 marzo 2021 e 22 marzo 2021 i Consigli di Amministrazione di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. ("CAIWE" e, unitamente a CAIWI, le "Societa' Partecipanti alla Fusione") e di CAIWI hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di CAIWI in CAIWE. Si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'articolo 7 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108. Societa' Partecipanti alla Fusione: - CAIWE e' una societe' anonyme, con sede legale in 39, Allee Scheffer, L-2520 Lussemburgo, costituita ed esistente ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Societa' di Lussemburgo con il numero B 91986; - CAIWI e' una societa' per azioni, con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 2, Italia, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero 09535880158. Diritti dei Creditori Diritti dei creditori ai sensi del diritto lussemburghese I creditori delle Societa' Partecipanti alla Fusione, i cui crediti siano anteriori alla "Data di Efficacia" (come di seguito definita), nonostante qualsiasi patto contrario, possono rivolgersi, entro due (2) mesi da tale Data di Efficacia, al giudice che presiede la sezione del Tribunal d'Arrondissement che si occupa di questioni commerciali nel distretto in cui si trova la sede legale della societa' debitrice e che delibera in materia commerciale e di urgenza, per ottenere adeguate misure di garanzia per i debiti maturati o non maturati, qualora possano dimostrare in modo credibile che, a causa della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei rispettivi crediti e' a rischio e che non sono state ottenute garanzie adeguate dalla societa'. Il presidente di tale sezione respingera' la richiesta ove il creditore fosse gia' in possesso di garanzie adeguate o se tali garanzie non risultassero necessarie, tenuto conto della situazione finanziaria della societa' dopo la Fusione Transfrontaliera. La societa' debitrice puo' far rigettare la domanda pagando il creditore, anche ove si trattasse di debito non ancora scaduto. Ove le garanzie non venissero prestate entro il termine prescritto, il debito diverra' immediatamente esigibile. I creditori interessati dalla fusione transfrontaliera che abbiano domande relative alla fusione transfrontaliera e alle rispettive pretese possono indirizzare tali domande per iscritto alla sede legale delle Societa' Partecipanti alla Fusione. In conformita' alle previsioni di cui all'articolo 1021-16 della Legge Lussemburghese e all'art. 15 del Decreto Legislativo italiano n. 108/2008 e subordinatamente al previo ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle competenti Autorita' di Vigilanza, la fusione transfrontaliera avra' effetto tra le Societa' Partecipanti alla Fusione e nei confronti dei terzi alla data di pubblicazione del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Societa' incorporante che approva la fusione transfrontaliera sul Recueil electronique des societes et associations ai sensi del Capo Vbis del Titolo I della legge del 19 dicembre 2002, come modificata, relativa al registro del commercio e delle societa' nonche' alla contabilita' e ai conti annuali delle imprese (la "Data di Efficacia"). Diritto di opposizione dei creditori ai sensi della legge italiana I creditori delle Societa' Partecipanti alla Fusione, le cui pretese creditorie siano anteriori alla data di pubblicazione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, potranno opporsi, entro 15 giorni da tale data, alla fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile e dell'articolo 57 del Testo Unico Bancario. Diritti dei soci di minoranza Alla data odierna ne' CAIWI ne' CAIWE hanno soci di minoranza essendo l'intero capitale di ciascuna delle Societa' Partecipanti alla Fusione detenuto da un unico soggetto. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla Fusione Eventuali informazioni in merito alla fusione possono essere ottenute dagli aventi diritto, gratuitamente, presso le sedi delle societa' coinvolte nella fusione e, quanto a CAIWI, anche ai seguenti recapiti: tel. +39 02 722061; email: info@ca-indosuez.it. L'amministratore delegato Marco Migliore TX21AAB7263