CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.

Iscritta nell'albo delle banche ex art. 13 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 con n. 5412

Sede: piazza Cavour n. 2 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: euro 100.565.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 09535880158
Codice Fiscale: 09535880158
Partita IVA: 09535880158

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) S.A.
Sede legale: 39, Allee Scheffer - L-2520 Lussemburgo

(GU Parte Seconda n.75 del 26-6-2021)

 
Fusione transfrontaliera fra societa' di capitali - Comunicazione  ai
       sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 
 

  CA Indosuez Wealth  (Italy)  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Piazza
Cavour, n. 2, Milano, capitale sociale di Euro 100.565.000,00,  P.IVA
e codice fiscale n. 09535880158, iscritta nel Registro delle  Imprese
di Milano al n. 09535880158, iscritta nell'albo delle banche ex  art.
13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo  Unico  Bancario")
al n. 5412 ("CAIWI"), 
  RENDE NOTO CHE 
  rispettivamente in data 18 marzo 2021 e 22 marzo 2021 i Consigli di
Amministrazione di CA  Indosuez  Wealth  (Europe)  S.A.  ("CAIWE"  e,
unitamente a CAIWI, le "Societa' Partecipanti  alla  Fusione")  e  di
CAIWI hanno approvato il progetto di fusione  per  incorporazione  di
CAIWI in CAIWE. 
  Si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'articolo  7
del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108. 
  Societa' Partecipanti alla Fusione: 
  - CAIWE e' una societe' anonyme,  con  sede  legale  in  39,  Allee
Scheffer, L-2520 Lussemburgo, costituita ed esistente  ai  sensi  del
diritto del Granducato di Lussemburgo, iscritta  presso  il  Registro
del Commercio e delle Societa' di Lussemburgo con il numero B 91986; 
  - CAIWI e' una societa' per azioni,  con  sede  legale  in  Milano,
Piazza Cavour n. 2, Italia, costituita  ed  esistente  ai  sensi  del
diritto italiano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi con il numero 09535880158. 
  Diritti dei Creditori 
  Diritti dei creditori ai sensi del diritto lussemburghese 
  I creditori delle Societa' Partecipanti alla Fusione, i cui crediti
siano anteriori alla "Data di Efficacia" (come di seguito  definita),
nonostante qualsiasi patto contrario, possono rivolgersi,  entro  due
(2) mesi da tale Data  di  Efficacia,  al  giudice  che  presiede  la
sezione del Tribunal d'Arrondissement  che  si  occupa  di  questioni
commerciali nel distretto in  cui  si  trova  la  sede  legale  della
societa' debitrice  e  che  delibera  in  materia  commerciale  e  di
urgenza, per ottenere  adeguate  misure  di  garanzia  per  i  debiti
maturati o non maturati, qualora possano dimostrare in modo credibile
che, a causa della fusione transfrontaliera, il  soddisfacimento  dei
rispettivi crediti e'  a  rischio  e  che  non  sono  state  ottenute
garanzie adeguate dalla  societa'.  Il  presidente  di  tale  sezione
respingera' la richiesta ove il creditore fosse gia' in  possesso  di
garanzie adeguate o se tali  garanzie  non  risultassero  necessarie,
tenuto conto della situazione  finanziaria  della  societa'  dopo  la
Fusione Transfrontaliera. La societa' debitrice puo' far rigettare la
domanda pagando il creditore, anche ove si trattasse  di  debito  non
ancora scaduto. Ove le  garanzie  non  venissero  prestate  entro  il
termine prescritto, il debito diverra'  immediatamente  esigibile.  I
creditori interessati  dalla  fusione  transfrontaliera  che  abbiano
domande relative alla  fusione  transfrontaliera  e  alle  rispettive
pretese possono indirizzare  tali  domande  per  iscritto  alla  sede
legale delle Societa' Partecipanti alla Fusione. 
  In conformita' alle previsioni di cui  all'articolo  1021-16  della
Legge Lussemburghese e all'art. 15 del Decreto  Legislativo  italiano
n.  108/2008  e  subordinatamente   al   previo   ottenimento   delle
autorizzazioni richieste dalle competenti Autorita' di Vigilanza,  la
fusione transfrontaliera avra' effetto tra le  Societa'  Partecipanti
alla Fusione e nei confronti dei terzi alla data di pubblicazione del
verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti  della  Societa'
incorporante che approva  la  fusione  transfrontaliera  sul  Recueil
electronique des societes et associations ai sensi del Capo Vbis  del
Titolo I della legge del 19 dicembre 2002, come modificata,  relativa
al registro del commercio e delle societa' nonche' alla  contabilita'
e ai conti annuali delle imprese (la "Data di Efficacia"). 
  Diritto di opposizione dei creditori ai sensi della legge italiana 
  I creditori  delle  Societa'  Partecipanti  alla  Fusione,  le  cui
pretese creditorie siano anteriori alla  data  di  pubblicazione  del
Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano  Monza
Brianza Lodi, potranno opporsi, entro 15 giorni da  tale  data,  alla
fusione transfrontaliera  ai  sensi  dell'articolo  2503  del  Codice
Civile e dell'articolo 57 del Testo Unico Bancario. 
  Diritti dei soci di minoranza 
  Alla data odierna ne' CAIWI  ne'  CAIWE  hanno  soci  di  minoranza
essendo l'intero capitale di  ciascuna  delle  Societa'  Partecipanti
alla Fusione detenuto da un unico soggetto. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla Fusione 
  Eventuali  informazioni  in  merito  alla  fusione  possono  essere
ottenute dagli aventi diritto, gratuitamente, presso  le  sedi  delle
societa' coinvolte nella fusione e, quanto a CAIWI, anche ai seguenti
recapiti: tel. +39 02 722061; email: info@ca-indosuez.it. 

                      L'amministratore delegato 
                           Marco Migliore 

 
TX21AAB7263
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.