PRAESIDIUM SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI
Sede legale: via Pontaccio n. 10 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 2.560.000,00 sottoscritto e versato per Euro
2.470.459,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 09347320963
R.E.A.: Milano 2084396
Codice Fiscale: 09347320963
Partita IVA: 09347320963

PRAESIDIUM S.A.

(GU Parte Seconda n.80 del 8-7-2021)

 
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'art.  7  del  Decreto
                  Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  PRAESIDIUM  S.A.  ("Societa'   Incorporante"),   societe'   anonyme
costituita e regolata  secondo  la  legge  lussemburghese,  con  sede
sociale in Lussemburgo L-1273, rue de Bitbourg 9, n. di iscrizione al
Registre de Commerce e  des  Societes  Luxembourg  B253303,  capitale
sociale Euro 30.000,00 interamente versato 
  PRAESIDIUM  SGR  S.P.A.  ("Societa'  Incorporanda"),  societa'  per
azioni costituita e regolata secondo  la  legge  italiana,  con  sede
sociale in Milano, via Pontaccio n. 10, codice fiscale, partita IVA e
n. di iscrizione al Registro delle Imprese di  Milano  Monza  Brianza
Lodi 09347320963, capitale sociale Euro 2.560.000,00, sottoscritto  e
versato per Euro 2.470.459,00 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  I creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito
sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso  il
Registro delle Imprese di Milano ai sensi  dell'art.  2501-ter  c.c.,
hanno  diritto  di  proporre  opposizione  alla  fusione,  ai   sensi
dell'art. 2503 c.c., entro 60 giorni dall'iscrizione della  decisione
di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. 
  Ai sensi dell'art. 1021-9 della Luxembourg Company Law, i creditori
della Societa' Incorporante preesistenti alla data  di  pubblicazione
della decisione di fusione hanno diritto, entro  2  mesi  dalla  data
della pubblicazione della decisione di fusione,  di  rivolgersi  alla
competente autorita' giudiziaria al fine di ottenere adeguata  tutela
o garanzia per ogni debito vantato, sia esigibile sia non  esigibile,
ove vi sia prova del rischio di inadempimento a causa della fusione. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  I soci della Societa' Incorporanda che non concorrano  all'adozione
della deliberazione sulla fusione saranno legittimati  ad  esercitare
il diritto di recesso ad essi spettante ai sensi  dell'articolo  2437
cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto  Legislativo  del  30  maggio
2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai  sensi
degli articoli 2437-bis ss. cod. civ. La procedura di  offerta  e  di
vendita, nonche' il pagamento di ogni corrispettivo  dovuto  ai  soci
che abbiano esercitato il diritto di recesso, saranno condizionati al
perfezionamento della fusione. 
  La Societa' Incorporante non ha soci di minoranza poiche'  l'intero
capitale e' detenuto dalla Societa' Incorporanda. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite relative alla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e  messe  a  disposizione  presso  la  sede
legale della Societa' Incorporanda al fine di consentire a tutti  gli
aventi diritto di prenderne visione. 

Praesidium  SGR  S.p.A.  -  Il  vice  presidente  del  Consiglio   di
                           Amministrazione 
                           Marco Costaguta 

 
TX21AAB7737
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.