MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi
Energetici e Geominerari

(GU Parte Seconda n.83 del 15-7-2021)

 
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con  accertamento  della
conformita'  urbanistica,   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   ex   D.P.R.
                 08.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di
semplificazione dei procedimenti amministrativi; 
  VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante  "Attuazione  della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge  17  maggio  1999,  n.
144"; 
  VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico,
concernente l'individuazione e l'aggiornamento della  Rete  nazionale
dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n.  164,
da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018; 
  VISTA la legge 23 agosto  2004,  n.  239  -  Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  in
seguito  denominato  "Testo   Unico"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia ambientale; 
  VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012 n.134; 
  VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
riportante  "Regola  tecnica  per  la   progettazione,   costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n.
133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive"; 
  VISTA l'istanza prot. n. INGCOS/TAPUG/1227 del  15  dicembre  2017,
con la quale la societa' Snam Rete Gas  S.p.A.  (nel  seguito,  anche
SRG)  ha  chiesto  di  essere   autorizzata,   ai   sensi   dell'art.
52-quinquies  del  D.P.R.  8.6.2001  n.  327,  alla   costruzione   e
all'esercizio,  con  accertamento  della   conformita'   urbanistica,
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio, dell'opera  "Rifacimento  del  metanodotto
San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse", ubicato
nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia,  nelle  province  di  Chieti,
Campobasso e Foggia; 
  VISTA la nota prot. n. 2388 del  30  gennaio  2018,  con  la  quale
questa Direzione ha richiesto alla SRG integrazioni documentali,  con
contestuale sospensione del procedimento fino  alla  ricezione  della
documentazione richiesta; 
  CONSIDERATO che il progetto e' stato sottoposto presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e  del  Mare  (MATTM)  a
procedura di valutazione di impatto  ambientale  (V.I.A.),  ai  sensi
dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e  ss.mm.ii.,  e  che  il  relativo
provvedimento riportante il  giudizio  favorevole  di  compatibilita'
ambientale, con prescrizioni,  e'  stato  rilasciato  dal  MATTM,  di
concerto con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  e  per
il Turismo, con il decreto interministeriale n. 322  dell'8  novembre
2019, riportante una serie di prescrizioni; 
  VISTA la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/198/RAG dell'11 febbraio  2020,
con la quale  la  SRG  ha  presentato  una  nuova  documentazione  in
annullamento e sostituzione di quella trasmessa con la suddetta  nota
del 15 dicembre 2017, quale recepimento delle  modifiche  progettuali
emerse quali necessarie all'esito del procedimento di V.I.A.; 
  DATO  ATTO  che  il  progetto  prevede  la  realizzazione   di   un
metanodotto, denominato "San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar",
di lunghezza complessiva pari a  circa  88,390  km,  in  sostituzione
dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500  (20")  DP  64
bar",  di  lunghezza  pari  a  circa  83,900  km,   con   contestuale
dismissione di quest'ultimo; 
  DATO ATTO che il progetto prevede altresi' la realizzazione di  una
serie  di  condotte  per  complessivi  12,160  km  circa,   derivanti
direttamente dal metanodotto  principale,  di  diametro  e  lunghezze
variabili,  e,  contestualmente  alla   rimozione   del   metanodotto
principale, la dismissione/rimozione anche di alcune linee minori  di
lunghezza e diametro variabili, per complessivi 13,760 km circa; 
  CONSIDERATO che l'opera rientra nell'ambito del  programma  SRG  di
sostituzione e/o ammodernamento dei metanodotti piu' datati,  facenti
parte della Rete Nazionale, al fine di preservare  e  migliorare  gli
standard  di  sicurezza,  anche  tenendo   conto   del   livello   di
urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali  problemi  di
stabilita' dei suoli; 
  CONSIDERATO  in  particolare  che  nella  costruzione   del   nuovo
metanodotto e' previsto l'impiego di moderne  tecniche  realizzative,
finalizzate sia al superamento delle  aree  geologicamente  instabili
sia all'armonizzazione delle pressioni di esercizio  e  dei  diametri
dei metanodotti presenti nell'area; 
  VISTE le note prot. n. 0003977 del 21  febbraio  2020  e  prot.  n.
0004250 del 25 febbraio 2020, con le quali questa Direzione  Generale
ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio nell'ambito del
procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R.  327/2001,
nonche' la nota prot. n. 11032 del 22 maggio 2020, con  la  quale  e'
stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art.
14, c. 2 della Legge n. 241/90, cosi' come modificato dal  D.lgs.  30
giugno 2016, n. 127; 
  CONSIDERATO, in  particolare,  che  in  applicazione  dell'articolo
14-ter, la Conferenza decisoria e' stata indetta in forma  simultanea
e in modalita' sincrona, e che la relativa riunione e'  stata  tenuta
in data 22 giugno 2020; 
  CONSIDERATO che la suddetta  Conferenza  di  Servizi  ha  avuto  ad
oggetto  la  valutazione  dell'intero  progetto,  ivi  compresa   una
"Variante per la realizzazione di un tratto  di  metanodotto  con  la
tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) all'interno
del Bosco di  Corundoli"  ricadente  nel  territorio  del  comune  di
Montecilfone (CB), presentata da SRG - ad integrazione  del  progetto
originario - con nota prot. n.  INGCOS/TAPUG/712/ZND  del  21  maggio
2020, per la quale variante, all'esito della procedura di valutazione
preliminare effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 9  del  D.Lgs.
n. 152/2006, il MATTM ha disposto con  nota  prot.  n.  31839  del  5
maggio  2020  la  non  sottoposizione  a  successive   procedure   di
valutazione ambientale; 
  DATO ATTO che, come si evince dal verbale della suddetta Conferenza
di Servizi (Allegato 1), nella relativa riunione e' stato dato conto,
tra l'altro: 
  • delle pubblicazioni effettuate ai sensi e per gli  effetti  degli
artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 5-ter del DPR 327/2001; 
  •  dei  pareri  pervenuti  da  Amministrazioni,  Enti  e   Societa'
interessati al procedimento; 
  • delle osservazioni da parte dei proprietari di alcune  particelle
interessate dal tracciato del metanodotto; 
  • dell'avvenuta espressione dell'Atto  di  Intesa  da  parte  della
Regione Molise, ai sensi dell'articolo  52-quinquies,  comma  5,  del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
  • della positiva chiusura della Conferenza; 
  VISTA la nota prot. n. 17212 del  31  luglio  2020,  con  la  quale
questa Amministrazione, nel trasmettere alle Regioni Abruzzo e Puglia
le   determinazioni   rese   nel   corso   della   Conferenza   dalle
Amministrazioni e dagli enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha
comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando
le predette Amministrazioni regionali ad esprimere il proprio Atto di
Intesa, ai sensi del sopra citato art. 52-quinquies, c. 5, del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.,  essendo  gia'  stato  acquisito  quello  della
Regione  Molise  (Determinazione  n.  69  dell'11  giugno  2020   del
Direttore del IV° Dipartimento); 
  VISTA la nota prot. n. INGCOS/139, con la quale la  Snam  Rete  Gas
S.p.A. ha chiesto  a  questa  Amministrazione,  al  fine  di  avviare
celermente  le  attivita'  di  rifacimento  dell'infrastruttura,   il
rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione  e  all'esercizio
con due distinti e autonomi provvedimenti,  riferiti  ai  due  tratti
funzionali sotto riportati: 
  - 1° Tratto: dal Km 0+000 in Comune di  Cupello  (CH),  in  Regione
Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise; 
  - 2° Tratto: dal Km 47+360 in Comune di Rotello  (CB),  in  Regione
Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia, in
corrispondenza dell'esistente impianto denominato "Nodo di Biccari". 
  In particolare, con riferimento al 1° tratto, i Comuni  interessati
sono: in Provincia di Chieti, Cupello e  Lentella;  in  Provincia  di
Campobasso, Montenero di  Bisaccia,  Mafalda,  Montecilfone,  Palata,
Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei  Frentani,  Rotello;  mentre,
con riferimento al 2° tratto, i Comuni interessati sono: in Provincia
di Campobasso, Rotello, Santa Croce di Magliano  e  San  Giuliano  di
Puglia;  in  Provincia   di   Foggia,   Castelnuovo   della   Daunia,
Casalvecchio  di  Puglia,  Pietramontecorvino,   Lucera,   Volturino,
Alberone e Biccari; 
  DATO ATTO di quanto  dichiarato  da  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  nella
suddetta nota circa l'avvenuto avvio delle verifiche di  ottemperanza
alle condizioni espresse nel decreto di compatibilita' ambientale; 
  CONSIDERATE altresi' ammissibili le motivazioni addotte  da  SRG  a
supporto della  sopra  citata  richiesta,  e  in  particolare  quelle
afferenti alla funzionalita' dei due tratti sopra citati  cosi'  come
distinti, nonche'  all'avvenuta  finalizzazione  delle  procedure  di
affidamento dei lavori di costruzione delle opere,  e  pertanto  alla
necessita' di evitare di esperire nuove gare di appalto per  scadenza
dei termini contrattuali, a seguito di ulteriori dilazioni dei  tempi
di conclusione del procedimento autorizzativo, con potenziali aumenti
dei costi di realizzazione, con conseguenti aumenti delle tariffe  di
trasporto per gli utenti del sistema gas; 
  RITENUTO    pertanto    di    dover    procedere    al     rilascio
dell'autorizzazione  in  parola   con   due   distinti   e   autonomi
provvedimenti, per il  1°  tratto  funzionale  e  per  il  2°  tratto
funzionale; 
  VISTO il decreto ministeriale del 23 aprile 2021, con il  quale  e'
stata  autorizzata   la   costruzione   e   l'esercizio   dell'opera,
limitatamente al 1° tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km  0+000
in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune
di  Rotello  (CB),  in  Regione  Molise,  a   seguito   dell'avvenuta
acquisizione dell'Atto di Intesa della Regione Abruzzo  (Delibera  di
Giunta n. 840 del 22 dicembre 2020); 
  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.  844  del  31  maggio
2021, trasmessa con  nota  prot.  n.  8700  del  7  giugno  2021  del
Dipartimento  Ambiente,  Paesaggio  e  Qualita'  Urbana   -   Sezione
autorizzazioni ambientali, con la quale la Regione Puglia ha espresso
il richiesto Atto di Intesa; 
  RITENUTO  pertanto   di   poter   procedere   al   rilascio   anche
dell'autorizzazione  relativa  al  2°   tratto   funzionale   Rotello
-Biccari, sussistendone i presupposti; 
  Decreta 
  Articolo 1 
  E'  approvato  il   progetto   definitivo   dell'opera   denominata
"Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26")  DP  75
bar  e  opere  connesse",  della  Societa'  Snam  Rete  Gas   S.p.A.,
presentato con le note prot. n. INGCOS/TAPUG/198/RAG dell'11 febbraio
2020  e  prot.  n.   INGCOS/TAPUG/712/ZND   del   21   maggio   2020,
limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in
Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune  di
Biccari (FG), in Regione Puglia, citato nelle premesse. 
  Articolo 2 
  E' autorizzata la  costruzione  e  l'esercizio  dell'opera  di  cui
all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma
1, fatti salvi gli adempimenti  previsti  dalle  norme  di  sicurezza
vigenti. 
  Articolo 3 
  E' dichiarata la pubblica  utilita'  dell'opera  suddetta,  per  la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresi' l'urgenza  e  indifferibilita'.  Entro  lo  stesso  termine,
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 
  Articolo 4 
  E' riconosciuta la conformita' agli strumenti  urbanistici  vigenti
del metanodotto di cui all'articolo 1, con  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del
presente decreto, sulle aree individuate nel progetto  definitivo  di
cui all'art. 1. 
  Articolo 5 
  Il  presente  decreto  esplica  gli  effetti  di  cui  all'articolo
52-quinquies, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi
della  normativa  citata  in  premessa,  autorizzazione   unica   che
sostituisce,  anche  ai   fini   urbanistici   ed   edilizi   nonche'
paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione,  approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta, comunque  denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte
le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse
tutte  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse. 
  La presente autorizzazione costituisce,  ove  necessario,  variante
agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e  di  tutela  del
territorio comunque denominati. 
  Articolo 6 
  E' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas  S.p.A.  di  adempiere
alle prescrizioni di cui ai pareri  delle  Amministrazioni  e/o  Enti
interessati, espressi nel corso del  procedimento  di  autorizzazione
unica, comprese quelle riportate  nel  verbale  della  Conferenza  di
Servizi richiamata nelle premesse (Allegato  1),  una  sintesi  delle
quali e' riportata in allegato  al  presente  decreto  (Allegato  2).
Restano comunque ferme  tutte  le  prescrizioni,  anche  qualora  non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta,  pareri  e
atti di  assenso  comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui
attiene la  rispettiva  verifica  di  ottemperanza  e  i  conseguenti
controlli. 
  Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni
di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Societa' Snam
Rete Gas S.p.A. al Ministero della transizione ecologica -  Direzione
Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi  Energetici
e Geominerari. 
  Articolo 7 
  I  lavori  di  costruzione  dell'impianto   dovranno   iniziare   e
concludersi rispettivamente entro i termini  di  anni  uno  e  cinque
dalla data del presente provvedimento. 
  Articolo 8 
  La Societa' Snam Rete Gas  S.p.A.  provvedera'  a  sue  spese  alla
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale. 
  Articolo 9 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso  ricorso  al  T.A.R.
competente. I termini di proponibilita' del ricorso, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60. 

                        Il direttore generale 
                        dott. Mariano Grillo 

 
TX21ADC7954
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.