MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari

(GU Parte Seconda n.84 del 17-7-2021)

 
Decreto  di  proroga  della  concessione  di  stoccaggio   denominata
                        "Sergnano Stoccaggio" 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare,  l'articolo
13  che,  definendo  norme  sul  conferimento  ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1  prevede  che
"dopo quindici anni dal conferimento  il  concessionario,  quando  e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione"; 
  VISTO il decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose" (Seveso I); 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii,  di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli  11,
12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di  concessioni  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono  usufruire  di  non
piu' di due proroghe  di  dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
dalle concessioni medesime."; 
  VISTO il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che  modifica  la  direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II) 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre  2009,  recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale  in  giacimenti  o  unita'
geologiche profonde"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005; CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo  3,
del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della  concessione  di
stoccaggio e' disposta  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in  terraferma,
con la Regione interessata; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul  Supplemento  Ordinario
n. 43 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  18
febbraio 2011; 
  VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.  93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il comma 19 del citato  articolo  34  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione  dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione,  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,  "continuano  ad  essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste  sulla  base  dell'originario  titolo  abilitativo,  la  cui
scadenza deve intendersi a tal fine  automaticamente  prorogata  fino
all'anzidetto completamento."; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive" e, in  particolare,  l'articolo  37,  nel
quale e' stabilito,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  aumentare  la
sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano 
  ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono
carattere di interesse  strategico,  costituiscono  una  priorita'  a
carattere  nazionale   e   sono   di   pubblica   utilita',   nonche'
indifferibili e urgenti ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n.327; 
  VISTO il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose"
(Direttiva  Seveso  III),  che  abroga  e  sostituisce   il   decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico"; 
  VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ha  conferito,  con
decorrenza 1 gennaio 1997  e  per  la  durata  di  anni  venti,  alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata  "SERGNANO  STOCCAGGIO",   ubicata   su   una   superficie
complessiva di 48,42 km2 nelle province di Cremona e Bergamo; 
  VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il  Ministero
delle attivita' produttive ha confermato la concessione di stoccaggio
"SERGNANO STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata secondo il
programma di lavoro approvato, riducendo l'area della  concessione  a
42,31 km2 (di cui 37,44 km2 nella provincia di  Cremona  e  4,87  km2
nella provincia di Bergamo)  sulla  base  della  nuova  delimitazione
emersa dalla precisa individuazione del volume di stoccaggio, come da
istanza della  Societa'  ENI  S.p.A.,  in  un  volume  di  stoccaggio
compreso tra -1.100 e - 1.500 metri sul livello del mare; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  modificato  la  titolarita'   della
concessione, a seguito del conferimento  del  ramo  d'azienda,  dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS  ITALIA  S.p.A.  (nel
seguito anche "STOGIT" o "Societa'"  o  "Concessionario"),  con  sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013)  e  sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara,  7  (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159); 
  CONSIDERATO  il  documento  "Indirizzi  e  Linee   Guida   per   il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito
"Indirizzi e linee guida", pubblicato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 24 novembre 2014. 
  VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee  Guida  sopra
citate, in occasione della riunione  svoltasi  in  data  23  dicembre
2015, ha chiarito che "per  reiniezione  si  intende  reiniezione  di
fluidi incomprimibili e che in  questa  definizione  non  rientra  la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; 
  PRESO ATTO del documento "Relazione finale  Luglio  2019",  redatto
dall'Istituto  Nazionale  di  Geofisica   e   Vulcanologia   -   INGV
nell'ambito del Protocollo  Operativo  siglato  tra  Ministero  dello
sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e  Stogit  S.p.A.  per  le
attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi  e
linee  guida"  per  i   monitoraggi   della   concessione   "Minerbio
Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di  Minerbio,  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in  data  23  luglio
2019, prot. INGV n.10918, a  conclusione  della  sperimentazione;  29
gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi
e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale  STOGIT  ha
chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del  Decreto  ministeriale  21  gennaio  2011,  la  prima
proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di  scadenza
della concessione di stoccaggio "SERGNANO STOCCAGGIO", al fine  della
prosecuzione dell'esercizio, richiamando l'istanza, presentata  il  2
aprile 2010,  per  l'ampiamento  della  capacita'  di  stoccaggio  da
realizzare mediante incremento della pressione di  esercizio  fino  a
valori  massimi  pari  al  105%  della  pressione  statica  di  fondo
originaria; 
  CONSIDERATA la documentazione integrativa  pervenuta  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 21 luglio 2015 che  la  Societa'  ha
trasmesso, su richiesta dello stesso Ministero del 25 settembre 2014,
a completamento della citata istanza di proroga; 
  PRESO ATTO che in data  22  gennaio  2010,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha
presentato al Comitato Tecnico Regionale della Regione  Lombardia  il
Rapporto  di  Sicurezza  entro  i  termini  stabiliti  dalla   citata
Circolare interministeriale  del  21  ottobre  2009,  successivamente
aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2020 e che la relativa istruttoria
e' attualmente in corso; 
  CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 3 novembre 2015 con
nota  n.  3784,  che,  relativamente  all'istanza  di  prima  proroga
presentata dalla STOGIT, ha ritenuto  il  programma  lavori  proposto
dalla Societa' idoneo ad un ottimale sviluppo  della  concessione  di
stoccaggio "SERGNANO STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che, con nota n.  17508  del  19/09/2014  il  Ministero
dello sviluppo economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie
ed Energetiche,  ha  chiesto  alla  Regione  Lombardia  l'espressione
dell'intesa ai fini del  rilascio  della  proroga  della  concessione
"SERGNANO STOCCAGGIO"; 
  PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A.
hanno stipulato  un  Accordo  per  il  riconoscimento  di  misure  di
compensazione e riequilibrio ambientale,  in  relazione  al  rilascio
delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo
di Brugherio (MI-MB),  Ripalta  Cremasca  (CR),  Sergnano  (CR-BG)  e
Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n.  XI/3221,
in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge  n.
239/2004 e all'art. 1, comma 7, della  legge  regionale  n.  43/2015.
Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di  compensazione
e  riequilibrio  ambientale,  per  un  importo  complessivo  di  Euro
10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo
di  Euro  1.660.050,  sara'  corrisposta  da   STOGIT   mediante   la
realizzazione  del  programma   di   integrazione   delle   reti   di
monitoraggio degli impianti  di  stoccaggio  rispetto  all'esistente,
comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa
analisi dei dati acquisiti; 
  VISTA la Delibera Regionale n. 3401 del  20  luglio  2020,  con  la
quale  la  Giunta  Regionale  della  Regione  Lombardia  ha  espresso
l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga decennale 
  della concessione di stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
denominata "SERGNANO STOCCAGGIO", senza variazione del programma  dei
lavori gia' approvato; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta  intesa  regionale,  la
Regione Lombardia ha tra  l'altro  deliberato  di:  "dare  atto  che,
secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, e' pre 
  visto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola
concessione di stoccaggio di gas  naturale  in  sotterraneo,  di  una
somma  a  titolo  di  compensazione  e  riequilibrio  ambientale,  da
realizzarsi sui territori e per le finalita' di  cui  all'allegato  B
della D.G.R.5328/2016, nonche'  la  realizzazione  del  programma  di
integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di  stoccaggio
rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei  dati,
da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione
della presente deliberazione" e di  "dare  atto  che  la  descrizione
degli impianti, nonche' le  modalita'  e  tempistiche  di  esecuzione
delle attivita' relative al programma  dei  lavori  da  eseguirsi  da
parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza  della  prima  proroga
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
"SERGNANO STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" -
Allegato  A,  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione"; 
  CONSIDERATO che  la  concessione  "SERGNANO  STOCCAGGIO"  e'  stata
rilasciata  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi  dell'articolo  34,
comma  18,  della  legge  17   dicembre   2012,   n.   221,   rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n.  239  del
2004; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il  programma
lavori  autorizzato  e  adempiuto  agli  obblighi   derivanti   dalla
concessione "SERGNANO STOCCAGGIO", e che il programma  lavori  a  suo
tempo approvato e finora  seguito  consente  l'adeguata  prosecuzione
dell'attivita' di stoccaggio per il periodo di prima proroga, 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo  34  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima proroga  decennale  della  concessione  di  stoccaggio  di  gas
naturale denominata "SERGNANO STOCCAGGIO", con decorrenza  1  gennaio
2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 ed al decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale  4  febbraio  2011,
non potra' essere  aumentata  la  capacita'  di  stoccaggio  mediante
operazioni che comportano il superamento, in condizioni  stazionarie,
della  pressione  statica  originaria  del  giacimento  (SBHPi)  che,
riportata al datum (-1.270 m s.l.m.), e' pari a 157,4 Kg/cm2. 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della  concessione  e'  confermata  in  42,31  km2,  come
risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del
15 ottobre 2001, citato nelle premesse. 
  2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo del territorio
delle province di Cremona e di  Bergamo  (Regione  Lombardia)  ed  e'
compreso tra le quote -1.100 e -1.500 metri sul livello del mare. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il Concessionario e'  tenuto  a  corrispondere  all'Agenzia  del
Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone  annuo  anticipato,
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96,  aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il Concessionario,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico
i  dati  disponibili  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi
geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del  titolo  concessorio,
nonche'  i  dati  e  le   elaborazioni   inerenti   il   monitoraggio
microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati. 
  2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle  deformazioni
del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data  del
presente decreto,  dovra'  adeguare  i  sistemi  di  monitoraggio  ai
requisiti indicati nel documento "Indirizzi  e  Linee  Guida  per  il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro  nell'ambito  delle  attivita'  antropiche",  anche
tenendo conto dei risultati della sperimentazione  nella  concessione
"Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale  Luglio
2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il
Concessionario inviera' al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio  adottati.
Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello
sviluppo economico  una  relazione  relativa  ai  risultati  di  tali
monitoraggi. 
  3. Il Concessionario e' tenuto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni
disposte  dalla  Regione  Lombardia  con  deliberazione   di   Giunta
Regionale n. 3401del 20 luglio 2020. 
  4. Il  Concessionario  e'  tenuto  a  garantire  l'efficacia  e  la
trasparenza delle attivita' di  monitoraggio  svolte,  attraverso  la
realizzazione,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, di un  sito  internet  dedicato  alla  diffusione  dei  dati
acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione ed entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
  Roma, 01.12.2020 

                     Stogit S.p.A. - Il titolare 
                         Alessandro Troiano 

 
TX21ADA8020
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.