MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari

(GU Parte Seconda n.84 del 17-7-2021)

 
Decreto  di  proroga  della  concessione  di  stoccaggio   denominata
                      "Sabbioncello Stoccaggio" 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare,  l'articolo
13  che,  definendo  norme  sul  conferimento  ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1  prevede  che
"dopo quindici anni dal conferimento  il  concessionario,  quando  e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione"; 
  VISTO il decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose" (Seveso I); 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii,  di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli  11,
12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di  concessioni  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono  usufruire  di  non
piu' di due proroghe  di  dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
dalle concessioni medesime."; 
  VISTO il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che  modifica  la  direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre  2009,  recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale  in  giacimenti  o  unita'
geologiche profonde"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  comma  6,  dell'articolo  3,  del
succitato D.M. 21 gennaio  2011,  la  proroga  della  concessione  di
stoccaggio e' disposta  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in  terraferma,
con la Regione interessata; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul  Supplemento  Ordinario
n. 43 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  18
febbraio 2011; 
  VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il comma 19 del citato  articolo  34  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione  dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione,  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,  "continuano  ad  essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste  sulla  base  dell'originario  titolo  abilitativo,  la  cui
scadenza deve intendersi a tal fine  automaticamente  prorogata  fino
all'anzidetto completamento."; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive" e, in  particolare,  l'articolo  37,  nel
quale e' stabilito,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  aumentare  la
sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed  europeo  del
gas naturale gli stoccaggi di gas  naturale  rivestono  carattere  di
interesse  strategico,  costituiscono  una  priorita'   a   carattere
nazionale e  sono  di  pubblica  utilita',  nonche'  indifferibili  e
urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327; 
  VISTO il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose"
(Direttiva  Seveso  III),  che  abroga  e  sostituisce   il   decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico"; 
  VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ha  conferito,  con
decorrenza 1° gennaio 1997 e  per  la  durata  di  anni  venti,  alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata  "TRESIGALLO  STOCCAGGIO",  ubicata  su   una   superficie
complessiva di 100,15 km2 nella provincia di Ferrara; 
  VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il  Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  ritenuto   opportuno   variare   la
denominazione della concessione della citata concessione  "TRESIGALLO
STOCCAGGIO" in "SABBIONCELLO STOCCAGGIO" in quanto a tale  giacimento
si  riferiscono   le   attivita'   di   stoccaggio,   contestualmente
confermando l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di
lavoro approvato, su un'area  di  100,15  km2,  medesima  area  della
originaria concessione  "TRESIGALLO  STOCCAGGIO",  in  un  volume  di
stoccaggio compreso tra le quote -1.050 e -1.400  metri  sul  livello
del mare; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  modificato  la  titolarita'   della
concessione, a seguito del conferimento  del  ramo  d'azienda,  dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS  ITALIA  S.p.A.  (nel
seguito anche "STOGIT" o "Societa'"  o  "Concessionario"),  con  sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013)  e  sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara,  7  (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159); 
  CONSIDERATO  il  documento  "Indirizzi  e  Linee   Guida   per   il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito
"Indirizzi e linee guida", pubblicato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 24 novembre 2014; 
  VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee  Guida  sopra
citate, in occasione della riunione  svoltasi  in  data  23  dicembre
2015, ha chiarito che "per  reiniezione  si  intende  reiniezione  di
fluidi incomprimibili e che in  questa  definizione  non  rientra  la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; 
  PRESO ATTO del documento "Relazione finale  Luglio  2019",  redatto
dall'  Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia   -   INGV
nell'ambito del Protocollo  Operativo  siglato  tra  Ministero  dello
sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e  STOGIT  S.p.A.  per  le
attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi  e
linee  guida"  per  i   monitoraggi   della   concessione   "Minerbio
Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di  Minerbio,  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in  data  23  luglio
2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; 
  VISTA l'istanza datata 25 novembre  2014,  pervenuta  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 9 dicembre  2014  e  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale per  gli  Idrocarburi  e  le  Georisorse  (BUIG)
numero 12, anno LVIII, con la quale la STOGIT S.p.A.  ha  chiesto  al
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo  3,  comma
4, del  Decreto  ministeriale  21  gennaio  2011,  la  prima  proroga
decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine  di  scadenza  della
concessione di stoccaggio "SABBIONCELLO STOCCAGGIO",  al  fine  della
prosecuzione del normale esercizio, senza  variazione  del  programma
lavori approvato; 
  CONSIDERATA la  documentazione  integrativa  pervenuta  in  data  2
dicembre  2015  che  la  Societa'  ha  trasmesso,  su  richiesta  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  del  14  settembre   2015,   a
completamento dell'istanza di proroga; 
  PRESO ATTO che in data  22  gennaio  2010,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 
  334 e  ss.mm.ii.,  il  Concessionario  ha  presentato  al  Comitato
Tecnico Regionale (CTR) della Regione Emilia Romagna il  Rapporto  di
Sicurezza (RdS) entro i  termini  stabiliti  dalla  citata  circolare
interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 28  aprile  2014
il Concessionario ha inviato al CTR l'aggiornamento quinquennale  del
RdS; 
  PRESO ATTO  che  in  data  16  maggio  2016  il  Concessionario  ha
presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del  Rapporto
di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo
26 giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria  e'  attualmente
in corso; 
  CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 14  settembre  2016
con nota n. 3695, che, relativamente  all'istanza  di  prima  proroga
presentata dalla STOGIT  il  25.11.2014,  ha  ritenuto  il  programma
lavori proposto dalla societa' Stogit idoneo ad un ottimale  sviluppo
della concessione di stoccaggio "SABBIONCELLO STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che in data 8 settembre 2015 la Direzione Generale  per
le Risorse Minerarie ed Energetiche (Divisione V) ha  richiesto  alla
Regione  Emilia  Romagna  di  esprimere  formale  intesa  in   ordine
all'istanza   di   proroga   della   concessione   per    l'esercizio
dell'attivita'  di  stoccaggio  di  gas   naturale   in   sotterraneo
"SABBIONCELLO STOCCAGGIO"; 
  VISTA la Delibera Regionale n. 107 del 6 febbraio 2017 con la quale
la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha espresso l'Intesa
favorevole ai fini del rilascio della proroga  della  concessione  di
stoccaggio denominata "SABBIONCELLO STOCCAGGIO" per  la  prosecuzione
del normale esercizio senza alcuna variazione  del  programma  lavori
gia' a suo tempo approvato; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT S.p.A.  chiede  la  prosecuzione
della normale attivita' 
  dello stoccaggio e delle attivita' di manutenzione  degli  impianti
esistenti secondo il programma lavori gia' a suo tempo approvato; 
  CONSIDERATO che la concessione "SABBIONCELLO STOCCAGGIO"  e'  stata
rilasciata  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi  dell'articolo  34,
comma  18,  della  legge  17   dicembre   2012,   n.   221,   rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n.  239  del
2004; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT S.p.A.  ha  finora  eseguito  il
programma lavori autorizzato  e  adempiuto  agli  obblighi  derivanti
dalla concessione  "SABBIONCELLO  STOCCAGGIO",  e  che  il  programma
proposto per il periodo di proroga consente  l'adeguata  prosecuzione
dell'attivita' di stoccaggio senza variazioni al programma  lavori  a
suo tempo approvato, 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo  34  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima proroga  decennale  della  concessione  di  stoccaggio  di  gas
naturale denominata  "SABBIONCELLO  STOCCAGGIO",  con  decorrenza  1°
gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza  al  31  dicembre
2026. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 non
potra'  essere  aumentata  la  capacita'   di   stoccaggio   mediante
operazioni che comportino il superamento  in  condizioni  stazionarie
della pressione statica originaria del giacimento  che  riportata  al
datum (-1.163m s.l.m.) e' pari a 146,6 Kg/cm2ass. 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della concessione  e'  confermata  in  100,15  km2,  come
risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione
del 5 maggio 1999, citato nelle premesse. 
  2.  Il  volume  di  stoccaggio  e'  situato  nel  sottosuolo  della
provincia di Ferrara (regione Emilia 
  Romagna) ed e' compreso tra le quote  -1.050  e  -1.400  metri  sul
livello del mare. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il concessionario e'  tenuto  a  corrispondere  all'Agenzia  del
Demanio,  Direzione  Regionale  Emilia  Romagna,  il   canone   annuo
anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96,
aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il Concessionario,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico
i  dati  disponibili  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi
geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del  titolo  concessorio,
nonche'  i  dati  e  le   elaborazioni   inerenti   al   monitoraggio
microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati. 
  2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle  deformazioni
del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data  del
presente decreto,  dovra'  adeguare  i  sistemi  di  monitoraggio  ai
requisiti indicati nel documento "Indirizzi  e  Linee  Guida  per  il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro  nell'ambito  delle  attivita'  antropiche",  anche
tenendo conto dei risultati della sperimentazione  nella  concessione
"Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale  Luglio
2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il
Concessionario inviera' al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio  adottati.
Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello
sviluppo economico  una  relazione  relativa  ai  risultati  di  tali
monitoraggi. 
  3. Il  Concessionario  e'  tenuto  a  garantire  l'efficacia  e  la
trasparenza delle attivita' di  monitoraggio  svolte,  attraverso  la
realizzazione,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, di un  sito  internet  dedicato  alla  diffusione  dei  dati
acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione ed entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
  Roma, 30.11.2020 

                     Stogit S.p.A. - Il titolare 
                         Alessandro Troiano 

 
TX21ADA8022
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.