PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.99 del 21-8-2021)

Protocollo: 289117 del 11/08/2021
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Roma, visto il  decreto  legislativo
15 gennaio  1948,  n.  1,  recante  «Proroga  dei  termini  legali  o
convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle  aziende  di  credito  o
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di  credito  e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle  aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico; 
  Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo  della  provincia,  e  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale; 
  Vista la nota n. 0840499/21 con la quale la Divisione Relazioni tra
intermediari e clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata  l'istanza  avanzata  dalla  BCC  di  Roma,  ha   richiesto
l'emanazione  del  decreto  di   proroga   dei   termini   legali   o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  Vista la richiamata  istanza  con  la  quale  la  BCC  di  Roma  ha
segnalato che nelle giornate dal 26  aprile  al  14  maggio  2021  le
proprie agenzie indicate nell'allegato elenco, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, sono state chiuse al pubblico per un
attacco informatico avvenuto a causa di un  virus  c.d.  «ramsomware»
sui  server/client  di  agenzia  e  sui  server  dove  risiedono   le
componenti applicative gestite  internamente,  che  ha  provocato  il
mancato funzionamento delle agenzie della predetta Banca; 
  Ritenuto, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nei periodi
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e  2  del
decreto legislativo 15  gennaio  1948,  n.  1,  i  termini  legali  o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene inviato alla sede  di  Roma  della  Banca
d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,  il
quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi  dell'art.  31,  comma  3,  della
legge n. 340/2000. 

                             Il prefetto 
                             Piantedosi 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
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