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Protocollo: 289117 del 11/08/2021 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Roma, visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Vista la nota n. 0840499/21 con la quale la Divisione Relazioni tra intermediari e clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla BCC di Roma, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; Vista la richiamata istanza con la quale la BCC di Roma ha segnalato che nelle giornate dal 26 aprile al 14 maggio 2021 le proprie agenzie indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono state chiuse al pubblico per un attacco informatico avvenuto a causa di un virus c.d. «ramsomware» sui server/client di agenzia e sui server dove risiedono le componenti applicative gestite internamente, che ha provocato il mancato funzionamento delle agenzie della predetta Banca; Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nei periodi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Il prefetto Piantedosi Parte di provvedimento in formato grafico TU21ABP9111 (Gratuito)