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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. Codice Pratica: C1A/2021/1544 N° di Procedura Europea: SE/H/149/02/IA/066/G Specialita' Medicinale: ESTALIS SEQUI cerotti transdermici AIC n. 034209 Confezioni: tutte Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. Tipologia variazione, Tipo di Modifica e Modifica Apportata: - Tipo IA, A.5.b. Modifica del nome del sito di controllo del prodotto finito sito in Ringaskiddy, Cork, Irlanda da "Novartis Integrated Services Limited - International Service Laboratory" a "SGS International Services Laboratory (ISL) Limited". - Tipo IA, B.II.b.2.c.1. Modifica dell'indirizzo del fabbricante responsabile del rilascio (escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito "Novartis Farmaceutica S.A." sito in Spagna da "Ronda de Santa Maria 158, 08210 Barbera' del Valles (Barcellona)" a "Gran Via de les Corts Catalanes 764, 08013 Barcellona", con conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo alla voce "Produttore". In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Roberto Daddi TX21ADD9665