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Protocollo: 370174 del 19/10/2021 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 1400866/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca Popolare Etica Scpa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca Popolare Etica Scpa ha segnalato che nella giornata del 24 settembre 2021 la propria filiale sita a Roma in Via Parigi n. 17 e' stata chiusa al pubblico a causa dell'adesione spontanea di parte del personale della struttura bancaria alla mobilitazione globale per il clima; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948; DECRETA in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nel periodo sopra indicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. Il prefetto Matteo Piantedosi TX21ABP11397 (Gratuito)