TRIBUNALE DI PISTOIA
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(GU Parte Seconda n.133 del 9-11-2021)

 
 Chiusura eredita' giacente di Fiaschi Giorgio - R.G. V.G. 869/2019 
 

  Il giudice designato dott. Sergio Garofalo,visto il rendiconto e la
relazione finale depositati in data 2.7.2021 dall'avv. Carlo  Lunghi,
curatore dell'eredita' giacente,  aperta  su  istanza  di  Alessandro
Gavazzi a seguito  della  morte  il  21.7.2011  di  Giorgio  Fiaschi;
rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta  di
liquidazione del compenso e'  stato  notificato  alla  parte  istante
nonche' all'Agenzia del Demanio; che nel termine assegnato i predetti
non hanno svolto contestazioni avverso l'approvazione del rendiconto,
ne' hanno contestato  la  liquidazione  richiesta  dal  curatore  per
l'attivita' prestata;esaminato il rendiconto;rilevato che, in assenza
di opposizione, lo stesso puo' essere approvato; che, secondo  quanto
espresso nel rendiconto , e' stata venduta la quota di  comproprieta'
per un mezzo dell'immobile posto in Quarrata e precisamente  porzione
di fabbricato identificato catastalmente al foglio 47  particella  26
sub 6, che, come pure riportato nel rendiconto,  residua  nell'attivo
ereditario la  quota  del  50%  del  terreno  posto  in  Quarrata  ed
identificato catastalmente al foglio 34 particella 719 seminativo are
01 ca 20, privo di valore in quanto  adibito  ad  allargamento  della
carreggiata  stradale  e  pertanto   di   fatto   indisponibile   per
acquisizione di fatto del  Comune  di  Quarrata;  che  non  e'  stata
appurata accettazione dell'eredita' da parte di  alcuno  nel  termine
decennale di cui all'art. 480  c.c.;  rilevato,  altresi',  che  deve
procedersi - eseguito il pagamento dei debiti come appresso  disposto
- alla chiusura  dell'eredita'  giacente,  per  decorso  del  termine
decennale dall'apertura della successione; ritenuto pertanto  che  il
decorso infruttuoso del decennio comporti la  devoluzione,  ai  sensi
dell'art. 586 c.c., dei beni residui in favore dello Stato, il  quale
risponde di eventuali residui debiti ereditari nei limiti del  valore
dei  beni  acquistati,  con  chiusura  della  procedura  di  eredita'
giacente; ritenuto che la somma residua deve essere destinata, in via
preliminare, al pagamento delle spese di procedura e, per il  residuo
al pagamento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi;  ritenuto,
pertanto, di dover procedere alla liquidazione del compenso in favore
del curatore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio
univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di  liquidazione
del curatore fallimentare  (in  considerazione  della  disomogeneita'
dell'attivita'  prestata,  richiamandosi  sul  punto  Cass.  Civ.  n.
12767/91), il compenso al curatore possa  essere  liquidato  ex  art.
2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per
lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di  specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto,
pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria  giurisdizione
della procedura, del valore dei beni effettivamente  amministrati  (e
segnatamente la quota del terreno venduta per euro 5000,00) quale  e'
desumibile dagli atti, dell'attivita'  concretamente  svolta,  appare
congruo liquidare  al  curatore,  avv.  Carlo  Lunghi,  a  titolo  di
compenso, la somma di € 1.215,00 oltre rimborso forfetario  del  15%,
cap ed iva come per legge, per l'attivita' di curatore  dell'eredita'
giacente   (applicando   la   tariffa   relativamente   all'attivita'
stragiudiziale),; ritenuto,  invece,  di  dover  liquidare  le  spese
anticipate dal curatore per € 129,50; 
  considerato che le somme presenti sul  c/c  della  procedura  (euro
5.125,46) devono essere destinate al pagamento integrale del compenso
del curatore e delle spese vive, come sopra liquidati,  e  di  quelle
successive necessarie  alla  chiusura  della  procedura  compresa  la
pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  e  del
compenso del CTU arch. Cipriani  che  si  liquida  in  euro  1.311,09
(vista la notula del 12.10.2018 ed applicati i parametri di cui al DM
30.5.2002); che il  saldo  residuo  va  destinato  al  pagamento  dei
creditori, nel seguente ordine, 1) del  credito,  con  privilegio  ex
art. 2775 c.c. sul bene venduto, vantato dal  Consorzio  di  Bonifica
per euro 38,14; 2) del credito dell'Agenzia  entrate  con  privilegio
2775 c.c. per euro 17,98; che il  residuo  va  assegnato  ad  Agenzia
delle Entrate  e  Comune  Quarrata,  in  proporzione  del  rispettivo
credito con identico privilegio 2752 ult. Co. c.c. vantato da Agenzia
delle Entrate (euro 642,56) e Comune Quarrata (euro 2314,00); P.Q.M. 
  Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Carlo Lunghi  in
data 2.7.2021; 
  liquida a favore del curatore, avv.to Carlo  Lunghi,  a  titolo  di
compenso la somma di € 1.215,00 oltre rimborso  forfetario  del  15%,
cap ed iva come per legge, per l'attivita' di curatore  dell'eredita'
giacente oltre ad € 129,50 a  titolo  di  rimborso  spese;liquida  in
favore dell'arch. Marco Cipriani compenso di euro 1.311,09; 
  dispone  che  il  curatore  dell'eredita'  giacente  dia  corso  ai
pagamenti come indicato in parte motiva,  e  all'esito,  depositi  in
cancelleria: le quietanze  di  pagamento  che  i  creditori  dovranno
presentare al curatore; copia degli assegni circolari  emessi  ovvero
copia delle contabili di  bonifico  ordinati  in  favore  di  ciascun
creditore; copia dell'estratto conto di chiusura; devolve  in  favore
dello Stato ex art. 586 c. civ. il seguente bene gia'  in  proprieta'
del de cuius Giorgio Fiaschi: diritto di proprieta' per un mezzo  del
terreno posto in Quarrata ed identificato catastalmente al foglio  34
particella  719  seminativo  are  01  ca  20;  dichiara  la  chiusura
dell'eredita' giacente aperta in morte di Giorgio  Fiaschi,  nato  il
19.9.1925 a Quarrata ed ivi deceduto il 21.7.2011. Si comunichi. 
  Pistoia , 17 settembre 2021 
  Il Giudice dott. Sergio Garofalo 

                 Il curatore dell'eredita' giacente 
                          avv. Carlo Lunghi 

 
TX21ABH11559
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