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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Fiaschi Giorgio - R.G. V.G. 869/2019 Il giudice designato dott. Sergio Garofalo,visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 2.7.2021 dall'avv. Carlo Lunghi, curatore dell'eredita' giacente, aperta su istanza di Alessandro Gavazzi a seguito della morte il 21.7.2011 di Giorgio Fiaschi; rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta di liquidazione del compenso e' stato notificato alla parte istante nonche' all'Agenzia del Demanio; che nel termine assegnato i predetti non hanno svolto contestazioni avverso l'approvazione del rendiconto, ne' hanno contestato la liquidazione richiesta dal curatore per l'attivita' prestata;esaminato il rendiconto;rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere approvato; che, secondo quanto espresso nel rendiconto , e' stata venduta la quota di comproprieta' per un mezzo dell'immobile posto in Quarrata e precisamente porzione di fabbricato identificato catastalmente al foglio 47 particella 26 sub 6, che, come pure riportato nel rendiconto, residua nell'attivo ereditario la quota del 50% del terreno posto in Quarrata ed identificato catastalmente al foglio 34 particella 719 seminativo are 01 ca 20, privo di valore in quanto adibito ad allargamento della carreggiata stradale e pertanto di fatto indisponibile per acquisizione di fatto del Comune di Quarrata; che non e' stata appurata accettazione dell'eredita' da parte di alcuno nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.; rilevato, altresi', che deve procedersi - eseguito il pagamento dei debiti come appresso disposto - alla chiusura dell'eredita' giacente, per decorso del termine decennale dall'apertura della successione; ritenuto pertanto che il decorso infruttuoso del decennio comporti la devoluzione, ai sensi dell'art. 586 c.c., dei beni residui in favore dello Stato, il quale risponde di eventuali residui debiti ereditari nei limiti del valore dei beni acquistati, con chiusura della procedura di eredita' giacente; ritenuto che la somma residua deve essere destinata, in via preliminare, al pagamento delle spese di procedura e, per il residuo al pagamento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi; ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del compenso in favore del curatore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati (e segnatamente la quota del terreno venduta per euro 5000,00) quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita' concretamente svolta, appare congruo liquidare al curatore, avv. Carlo Lunghi, a titolo di compenso, la somma di € 1.215,00 oltre rimborso forfetario del 15%, cap ed iva come per legge, per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente all'attivita' stragiudiziale),; ritenuto, invece, di dover liquidare le spese anticipate dal curatore per € 129,50; considerato che le somme presenti sul c/c della procedura (euro 5.125,46) devono essere destinate al pagamento integrale del compenso del curatore e delle spese vive, come sopra liquidati, e di quelle successive necessarie alla chiusura della procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e del compenso del CTU arch. Cipriani che si liquida in euro 1.311,09 (vista la notula del 12.10.2018 ed applicati i parametri di cui al DM 30.5.2002); che il saldo residuo va destinato al pagamento dei creditori, nel seguente ordine, 1) del credito, con privilegio ex art. 2775 c.c. sul bene venduto, vantato dal Consorzio di Bonifica per euro 38,14; 2) del credito dell'Agenzia entrate con privilegio 2775 c.c. per euro 17,98; che il residuo va assegnato ad Agenzia delle Entrate e Comune Quarrata, in proporzione del rispettivo credito con identico privilegio 2752 ult. Co. c.c. vantato da Agenzia delle Entrate (euro 642,56) e Comune Quarrata (euro 2314,00); P.Q.M. Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Carlo Lunghi in data 2.7.2021; liquida a favore del curatore, avv.to Carlo Lunghi, a titolo di compenso la somma di € 1.215,00 oltre rimborso forfetario del 15%, cap ed iva come per legge, per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente oltre ad € 129,50 a titolo di rimborso spese;liquida in favore dell'arch. Marco Cipriani compenso di euro 1.311,09; dispone che il curatore dell'eredita' giacente dia corso ai pagamenti come indicato in parte motiva, e all'esito, depositi in cancelleria: le quietanze di pagamento che i creditori dovranno presentare al curatore; copia degli assegni circolari emessi ovvero copia delle contabili di bonifico ordinati in favore di ciascun creditore; copia dell'estratto conto di chiusura; devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. il seguente bene gia' in proprieta' del de cuius Giorgio Fiaschi: diritto di proprieta' per un mezzo del terreno posto in Quarrata ed identificato catastalmente al foglio 34 particella 719 seminativo are 01 ca 20; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Giorgio Fiaschi, nato il 19.9.1925 a Quarrata ed ivi deceduto il 21.7.2011. Si comunichi. Pistoia , 17 settembre 2021 Il Giudice dott. Sergio Garofalo Il curatore dell'eredita' giacente avv. Carlo Lunghi TX21ABH11559