Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Ai sensi dell'ordinanza cautelare n. 1893/2021 del 9 novembre 2021, resa nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III - R.G. n. 3736/2020 (I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: TAR. CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. III^ - R.G. N. 3736/2020; prossima udienza pubblica 17.05.2022 (II) Nome di parte ricorrente: Daniela REINO (C.F. RNEDNL81P69E716V), nata a Lucera (FG) il 29/09/1981, residente in (C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via 9/2 n. 73, in qualita' di legale rapp.te dell'omonima Azienda agricola (P.IVA 01708510621) con sede in (C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN), alla contrada Cervale n. 3 (III) Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati Ricorso intoduttivo: annullamento e/o l'integrale riforma previa sospensione degli effetti: a) del decreto dirigenziale Regione Campania n. 138 del 15/07/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 147 del 20/07/2020 con il quale veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa all'ammissibilita' e finanziabilita' delle domande di sostegno all'agricoltura di cui al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non Connesse alla Superficie e/o Animali. Tipologia di Intervento 4.1.1 - Bando adottato Con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. - Pubblicato sul Burc n. 63 del 14.08.2017 nella parte in cui non comprende nell'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento/sostegno il nominativo dell'odierna ricorrente quale legale rapp.te dell'omonima Azienda agricola; b) della Graduatoria Unica regionale definitiva allegata al decreto dirigenziale impugnato sub a) e di esso costituente parte integrante e sostanziale nella parte in cui il nominativo della ricorrente compare nell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione; c) dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento allegato alla Graduatoria Unica Regionale definitiva come impugnata sub b) ed allegata al suo decreto dirigenziale regionale approvativo come impugnato sub a) nella parte in cui non compare il nominativo dell'odierna istante; d) di ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota prot. 2020.0375567 del 07/08/2020, comunicata alla ricorrente a mezzo pec in data 12/08/2020 con la quale la stessa veniva formalmente notiziata in ordine alla reiezione della sua istanza di riesame presentata avverso il primigenie giudizio di non ammissibilita' della domanda di sostegno; 2) il verbale di riesame PSR Campania 2014-2020 Tipologia 4.1.1. n. 42/ES del 29/06/2020, allegato alla comunicazione sub 1), d) con il quale la Commissione di riesame confermava l'esito della istruttoria ribadendo l'inammissibilita' della domanda di sostegno della ricorrente; 3) la nota prot. n. 2019.0689676 del 14/11/2019 ricevuta dalla ricorrente a mezzo pec in pari data con la quale veniva comunicato all'odierna deducente, a termini dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 ss.mm.ii. la non accoglibilita' della sua domanda prot. AGEA.ASR.2018.244119 ed invitata all'uopo all'inoltro di controdeduzioni ad hoc nel termine perentorio di giorni 10; 4) il D.R.D. n. 189 del 07/11/2019, recante il <<Programma di Sviluppo Rurale (PSR) in Campania 2014/2020 - Approvazione delle disposizioni generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, nella parte in cui (cfr. art. 13.2.1. documentazione incompleta) non considera errore scusabile, come tale meritevole di emenda e/o di regolarizzazione, l'ipotesi di mancata apertura e visualizzazione dei documenti/files allegati alla domanda di sostegno per cause non imputabili al richiedente in buona fede ma riferibili a cattiva gestione e/o funzionamento della piattaforma telematica di ricezione. Agiva, altresi', per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto e/o interesse a vedersi riconosciuta come <<ammissibile>> la propria domanda di Sostegno ai fini della sua consequenziale delibabilita' in termini accessivi al finanziamento regionale. Motivi aggiunti: annullamento e/o l'integrale riforma previa sospensione degli effetti: a) del verbale reso all'esito della seduta del 30 giugno 2021, trasmesso a mezzo pec sia alla ricorrente che allo scrivente procuratore costituito in data 28/09/2021 con il quale la Commissione per il riesame delle domande di sostegno a valersi del PSR Campania 2014/2020 costituita con DRD 112 del 10/06/2020 - Tipologia di Intervento "411" - di cui al Bando edito con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09(08/2017 della DG 06 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha respinto le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all'indomani dell'inserimento della sua domanda di sostegno nella graduatoria unica regionale definitiva nel novero di quelle non ammissibili a valutazione e, per l'effetto, confermata la declaratoria di non ammissibilita' a valutazione della stessa per violazione del disposto di cui all'art. 9 delle "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 (versione 3.0) e dall'art. 12 del Bando di Misura"; b) di ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota prot. n. 0037578 del 20/01/2020, citata nel verbale di riesame impugnato sub a), con la quale l'Autorita' di gestione ha definito la procedura operativa per l'attivita' di verifica; 2) il Decreto Dirigenziale n. 39 del 17/02/2020, citato nel verbale di riesame impugnato sub a), con il quale veniva rettificata la graduatoria di cui al DFRD n. 136 del 2 agosto 2019, a seguito della revisione effettuata dagli STP competenti per territorio e, per l'effetto, inserita la domanda della ricorrente nella graduatoria cit. come rettificata tra le domande non ammissibili a valutazione con "riesame/revisione in corso", 3) la circolare esplicativa prot. n. 0289436 del 09/05/2019, a firma del D.G. per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali presso la Regione Campania, richiamata nel verbale di riesame impugnato sub a) e ad esso allegata, nella parte in cui (cfr. 9 cpv) si afferma che <<nel caso in cui tutti i file allegati alla domanda di sostegno risultino non leggibili, data l'impossibilita' di verificare il corretto caricamento delle necessarie informazioni e/o documentazioni richieste dai bandi, le domande di sostegno devono essere consideraste inammissibili>>. (IV) Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione <<Ricerca Ricorsi>>, rintracciabile all'interno della Sezione III del T.A.R. Campania "Napoli" (V) L'indicazione del testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/atti-di-not ifica La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1893/2021 del 9 novembre 2021 resa dalla III Sezione del T.A.R. Campania-Napoli nel giudizio R.G. n. 3736/2020 Napoli, 30/11/2021 avv. Guglielmo Conca TX21ABA12548