TAR CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.143 del 2-12-2021)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ai sensi dell'ordinanza cautelare n. 1893/2021 del 9 novembre 2021,
resa nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III - R.G. n. 3736/2020 
  (I) Autorita' giudiziaria innanzi  alla  quale  si  procede  ed  il
numero di registro generale del procedimento: TAR. CAMPANIA - NAPOLI,
SEZ. III^ - R.G. N. 3736/2020; prossima udienza pubblica 17.05.2022 
  (II)   Nome   di   parte   ricorrente:    Daniela    REINO    (C.F.
RNEDNL81P69E716V), nata a Lucera (FG)  il  29/09/1981,  residente  in
(C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via 9/2 n.  73,  in
qualita' di  legale  rapp.te  dell'omonima  Azienda  agricola  (P.IVA
01708510621) con sede in (C.A.P. 82028) San Bartolomeo in Galdo (BN),
alla contrada Cervale n. 3 
  (III) Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati 
  Ricorso intoduttivo: annullamento e/o  l'integrale  riforma  previa
sospensione  degli  effetti:  a)  del  decreto  dirigenziale  Regione
Campania n. 138 del 15/07/2020, pubblicato sul B.U.R.C.  n.  147  del
20/07/2020  con  il  quale  veniva  approvata  la  Graduatoria  Unica
Regionale definitiva relativa  all'ammissibilita'  e  finanziabilita'
delle domande di sostegno all'agricoltura  di  cui  al  Programma  di
Sviluppo  Rurale  Campania  2014-2020.  Misure  non   Connesse   alla
Superficie  e/o  Animali.  Tipologia  di  Intervento  4.1.1  -  Bando
adottato Con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii.  -  Pubblicato  sul
Burc  n.  63  del  14.08.2017  nella  parte  in  cui  non   comprende
nell'elenco  dei  soggetti  ammessi  al   finanziamento/sostegno   il
nominativo dell'odierna ricorrente quale legale rapp.te  dell'omonima
Azienda agricola; b) della  Graduatoria  Unica  regionale  definitiva
allegata  al  decreto  dirigenziale  impugnato  sub  a)  e  di   esso
costituente parte integrante e sostanziale  nella  parte  in  cui  il
nominativo della ricorrente compare  nell'elenco  delle  domande  non
ammissibili a valutazione; c) dell'elenco delle domande ammissibili a
finanziamento allegato alla Graduatoria  Unica  Regionale  definitiva
come impugnata  sub  b)  ed  allegata  al  suo  decreto  dirigenziale
regionale approvativo come impugnato sub a) nella parte  in  cui  non
compare il nominativo dell'odierna istante; d) di  ogni  altro  atto,
preordinato, conseguente e/o connesso con quelli  che  precedono,  in
ogni  caso  lesivi  degli  interessi  della  ricorrente  tra  cui  in
particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota  prot.  2020.0375567
del 07/08/2020, comunicata  alla  ricorrente  a  mezzo  pec  in  data
12/08/2020 con la quale la stessa  veniva  formalmente  notiziata  in
ordine alla reiezione della sua istanza di riesame presentata avverso
il  primigenie  giudizio  di  non  ammissibilita'  della  domanda  di
sostegno; 2) il verbale di riesame PSR Campania  2014-2020  Tipologia
4.1.1. n. 42/ES del 29/06/2020, allegato alla comunicazione  sub  1),
d) con il quale la Commissione di riesame  confermava  l'esito  della
istruttoria ribadendo l'inammissibilita' della  domanda  di  sostegno
della ricorrente; 3) la nota prot.  n.  2019.0689676  del  14/11/2019
ricevuta dalla ricorrente a mezzo pec  in  pari  data  con  la  quale
veniva comunicato all'odierna deducente, a termini dell'art.  10  bis
della legge n. 241/90  ss.mm.ii.  la  non  accoglibilita'  della  sua
domanda prot. AGEA.ASR.2018.244119 ed invitata  all'uopo  all'inoltro
di controdeduzioni ad hoc nel termine perentorio di giorni 10; 4)  il
D.R.D. n. 189 del 07/11/2019,  recante  il  <<Programma  di  Sviluppo
Rurale (PSR) in Campania 2014/2020 - Approvazione delle  disposizioni
generali per l'attuazione delle Misure non connesse  alla  superficie
e/o  agli  animali,  nella  parte   in   cui   (cfr.   art.   13.2.1.
documentazione incompleta) non considera errore scusabile, come  tale
meritevole di emenda e/o di regolarizzazione,  l'ipotesi  di  mancata
apertura e visualizzazione dei documenti/files allegati alla  domanda
di sostegno per cause non imputabili al richiedente in buona fede  ma
riferibili a cattiva gestione  e/o  funzionamento  della  piattaforma
telematica di ricezione. Agiva, altresi',  per  l'accertamento  e  la
declaratoria del suo diritto e/o  interesse  a  vedersi  riconosciuta
come <<ammissibile>> la propria domanda di Sostegno ai fini della sua
consequenziale delibabilita' in termini  accessivi  al  finanziamento
regionale. 
  Motivi  aggiunti:  annullamento  e/o  l'integrale  riforma   previa
sospensione degli effetti: a) del verbale reso all'esito della seduta
del 30 giugno 2021, trasmesso a mezzo pec  sia  alla  ricorrente  che
allo scrivente procuratore costituito in data 28/09/2021 con il quale
la Commissione per il riesame delle domande di sostegno a valersi del
PSR Campania 2014/2020  costituita  con  DRD  112  del  10/06/2020  -
Tipologia di Intervento "411" - di cui al  Bando  edito  con  Decreto
Dirigenziale n. 52 del 09(08/2017 della  DG  06  Politiche  Agricole,
Alimentari e Forestali  ha  respinto  le  controdeduzioni  presentate
dalla ricorrente all'indomani dell'inserimento della sua  domanda  di
sostegno nella graduatoria unica regionale definitiva nel  novero  di
quelle non ammissibili a valutazione e, per l'effetto, confermata  la
declaratoria di non ammissibilita' a  valutazione  della  stessa  per
violazione  del  disposto  di  cui  all'art.  9  delle  "Disposizioni
Generali per l'attuazione delle Misure non connesse  alla  superficie
e/o agli animali del programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania
2014-2020 (versione 3.0) e dall'art. 12 del Bando di Misura";  b)  di
ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che
precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della  ricorrente  tra
cui in particolare e, per quanto di ragione:  1)  la  nota  prot.  n.
0037578 del 20/01/2020, citata nel verbale di riesame  impugnato  sub
a), con la quale l'Autorita' di gestione  ha  definito  la  procedura
operativa per l'attivita' di verifica; 2) il Decreto Dirigenziale  n.
39 del 17/02/2020, citato nel verbale di riesame  impugnato  sub  a),
con il quale veniva rettificata la graduatoria di cui al DFRD n.  136
del 2 agosto 2019, a seguito della  revisione  effettuata  dagli  STP
competenti per territorio e, per l'effetto, inserita la domanda della
ricorrente nella graduatoria cit. come rettificata tra le domande non
ammissibili a valutazione con "riesame/revisione  in  corso",  3)  la
circolare esplicativa prot. n. 0289436 del 09/05/2019,  a  firma  del
D.G. per le politiche Agricole,  Alimentari  e  Forestali  presso  la
Regione Campania, richiamata nel verbale di riesame impugnato sub  a)
e ad esso allegata, nella parte in cui (cfr. 9 cpv)  si  afferma  che
<<nel caso in cui tutti i file  allegati  alla  domanda  di  sostegno
risultino non  leggibili,  data  l'impossibilita'  di  verificare  il
corretto caricamento delle necessarie informazioni e/o documentazioni
richieste  dai  bandi,  le  domande   di   sostegno   devono   essere
consideraste inammissibili>>. 
  (IV) Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il
sito  www.giustizia-amministrativa.it  attraverso  l'inserimento  del
numero di registro  generale  del  ricorso  nella  sezione  <<Ricerca
Ricorsi>>, rintracciabile all'interno della Sezione  III  del  T.A.R.
Campania "Napoli" 
  (V) L'indicazione  del  testo  integrale  del  ricorso  e  l'elenco
nominativo dei controinteressati possono essere consultati  sul  sito
internet:
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/atti-di-not
ifica 
  La  pubblicazione  del  presente  avviso  avviene   in   esecuzione
dell'ordinanza cautelare n. 1893/2021 del 9 novembre 2021 resa  dalla
III Sezione del T.A.R. Campania-Napoli nel giudizio R.G. n. 3736/2020 
  Napoli, 30/11/2021 

                        avv. Guglielmo Conca 

 
TX21ABA12548
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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