CREDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede sociale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 07893100961
Codice Fiscale: 07893100961

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Iscritta al numero 5435 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993

Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Universita', 1 - 43100 Parma, Italia
Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993

Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone, Italia
Registro delle imprese: Pordenone 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935

(GU Parte Seconda n.144 del 4-12-2021)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente  modificato  e
integrato (il "Testo Unico  Bancario"),  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del 30  giugno
2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice  privacy")
e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in  materia  di  cessione  in
blocco e cartolarizzazione  dei  crediti  (congiuntamente  "Normativa
                              privacy") 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Credit Agricole  Italia  S.p.A.  ("CA  Italia")
costituito in data 12 luglio 2013 (il "Programma"),  Credit  Agricole
Italia OBG S.r.l. ("Credit Agricole Italia OBG" o  il  "Cessionario")
ha concluso con CA Italia un contratto quadro di cessione in data  20
maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e  dell'articolo  58  del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  CA  Italia").
In virtu' del Contratto Quadro di Cessione CA Italia, CA  Italia  (i)
ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario  ha  acquistato
pro soluto da CA Italia, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari
in bonis erogati ai sensi di  contratti  di  mutuo  stipulati  da  CA
Italia con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  CA  Italia")  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto  da  CA  Italia,
ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo CA Italia,  nonche'
ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del  D.M.  n.  310
del 14 dicembre 2006 emanato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze (il "Decreto 310"). 
  Nell'ambito  del  programma  di  cessioni  sopra  indicato,  Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 29  novembre  2021,  Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto  da  CA  Italia  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai  Contratti  di  Mutuo  CA  Italia  (i
"Crediti CA Italia ") che alla data del 27 novembre  2021  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti  criteri  cumulativi  comuni  e
specifici (collettivamente, i "Criteri CA Italia"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Credit Agricole Italia; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Credit Agricole Italia S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Credit  Agricole
Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti  di  societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario   Credit
Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato  di  volta  in  volta  da  Credit
Agricole Italia S.p.A.) o fisso. 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado,  avente  ad  oggetto
immobili (i)  con  certificazione  energetica  attestante  la  classe
energetica A, B o C ovvero (ii) in assenza  della  certificazione  di
cui al precedente paragrafo (i), che siano stati costruiti a  partire
dal 1 gennaio 2016; 
  (16) che sono stati erogati per l'acquisto di abitazioni principali
(come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. b), primo e
secondo periodo, della Legge  n.  160  del  2019)  o  abitazioni  non
principali, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2020; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2021; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Credit Agricole Italia S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori  o  ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario   Credit
Agricole Italia; 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (k) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Credit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto di mutuo prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (n) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (o)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (p) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso; 
  (q) crediti che siano stati oggetto  di  frazionamento  e  che  non
siano stati successivamente oggetto di accollo  da  parte  del  nuovo
debitore; 
  (r) crediti derivanti da mutui assistiti da  garanzia  su  piu'  di
dieci immobili; 
  (s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte  di  Credit
Agricole Italia S.p.A. a Credit Agricole Italia OBG S.r.l., che  sono
successivamente stati  oggetto  di  riacquisto  da  parte  di  Credit
Agricole Italia S.p.A. e che  sono,  alla  Data  di  Valutazione,  di
titolarita' di Credit Agricole Italia S.p.A.. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  CA  Italia  acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede  in  Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 8285 Raccolta n. 4787. 
  Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha  concluso
con Credit Agricole FriulAdria S.p.A. ("CA Friuladria") un  contratto
quadro di cessione in  data  20  maggio  2013,  come  successivamente
modificato e integrato, ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto  Quadro  di  Cessione  CA  Friuladria").  In  virtu'   del
Contratto Quadro di Cessione CA  Friuladria,  CA  Friuladria  (i)  ha
ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato  pro
soluto da CA Friuladria, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari
in bonis erogati ai sensi di  contratti  di  mutuo  stipulati  da  CA
Friuladria  con  i  propri  clienti  (i  "Contratti   di   Mutuo   CA
Friuladria") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e
(ii) potra' o dovra', a seconda del caso,  cedere  e  trasferire  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da  CA
Friuladria, ulteriori crediti derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  CA
Friuladria, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2,  comma
1 del Decreto 310. 
  Nell'ambito  del  programma  di  cessioni  sopra  indicato,  Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 29  novembre  2021,  Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da CA Friuladria ogni  e
qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo CA  Friuladria  (i
"Crediti CA Friuladria") che alla data del 27 novembre 2021 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti  criteri  cumulativi  comuni  e
specifici (collettivamente, i "Criteri CA Friuladria"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Credit Agricole Italia; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Credit Agricole FriulAdria S.p.A di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Credit  Agricole
FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti  di  societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario   Credit
Agricole Italia, a una persona giuridica (ad  esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato  di  volta  in  volta  da  Credit
Agricole FriulAdria S.p.A. o fisso. 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado,  avente  ad  oggetto
immobili (i)  con  certificazione  energetica  attestante  la  classe
energetica A, B o C ovvero (ii) in assenza  della  certificazione  di
cui al precedente paragrafo (i), che siano stati costruiti a  partire
dal 1 gennaio 2016; 
  (16) che sono stati erogati per l'acquisto di abitazioni principali
(come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. b), primo e
secondo periodo, della Legge  n.  160  del  2019)  o  abitazioni  non
principali, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2020; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2021; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Credit Agricole FriulAdria S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori  o  ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario   Credit
Agricole Italia; 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (k) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Credit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto di mutuo prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (n) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (o)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (p) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso; 
  (q) crediti che siano stati oggetto  di  frazionamento  e  che  non
siano stati successivamente oggetto di accollo  da  parte  del  nuovo
debitore; 
  (r) crediti derivanti da mutui assistiti da  garanzia  su  piu'  di
dieci immobili; 
  (s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte  di  Credit
Agricole Friuladria S.p.A. a Credit Agricole Italia OBG  S.r.l.,  che
sono successivamente stati oggetto di riacquisto da parte  di  Credit
Agricole Friuladria S.p.A. e che sono, alla Data di  Valutazione,  di
titolarita' di Credit Agricole Friuladria S.p.A. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei  Crediti  CA  Friuladria  acquistati  pro  soluto  dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede  in  Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 8285 Raccolta n. 4787. 
  CA Italia e CA Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti CA Italia e i  Crediti  CA  Friuladria  sono  di  seguito
congiuntamente  denominati  i  "Crediti"  e,  ciascuno  di  essi,  un
"Credito". 
  I Contratti di Mutuo CA Italia e i Contratti di Mutuo CA Friuladria
sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di  Mutuo"  e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  Credit Agricole Italia OBG ha conferito incarico a  CA  Italia,  ai
sensi della Legge sulle Obbligazioni  Bancarie  Garantite,  affinche'
per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato  della  riscossione
dei crediti ceduti,  proceda  alla  gestione,  incasso  ed  eventuale
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta,  CA
Italia ha demandato a CA Friuladria le attivita' di gestione, incasso
ed eventuale recupero dei Crediti ceduti da CA  Friuladria  a  Credit
Agricole Italia OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
ai sensi del presente  avviso  continueranno  a  pagare  al  relativo
Cedente ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14  del  Regolamento
UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs n. 196 del 30  giugno  2003,  come
successivamente modificato  e  integrato  ("Codice  privacy")  e  del
Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco  e
cartolarizzazione dei crediti  (congiuntamente  "Normativa  privacy")
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso e i garanti
dei Crediti (gli "Interessati") sull'uso dei Loro  dati  personali  -
quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e  recapito
telefonico), patrimoniali e  reddituali  contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche - e sui Loro diritti. I dati personali in
possesso di Credit Agricole Italia OBG sono stati raccolti presso  il
rispettivo Cedente. Agli  Interessati  precisiamo  che  non  verranno
trattate   categorie   "particolari"   di   dati   personali,   ossia
informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo  stato  di  salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.  I
dati personali  saranno  trattati  (i)  per  quanto  riguarda  Credit
Agricole Italia OBG, in qualita' di titolare autonomo, per  finalita'
connesse e strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,
finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti  e
dalla normativa comunitaria  nonche'  da  disposizioni  impartite  da
autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di  vigilanza  e
controllo, finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al  recupero  del
credito e, (ii) per quanto riguarda CA Italia  e  CA  Friuladria,  in
qualita' - rispettivamente - di responsabile e sub  responsabile  del
trattamento, per finalita' connesse all'effettuazione di  servizi  di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni
servizi di carattere amministrativo  fra  i  quali  la  tenuta  della
documentazione relativa all'operazione di emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite e della documentazione  societaria.  In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si  precisa
che  i  dati  personali  in  nostro  possesso  vengono  registrati  e
formeranno oggetto di trattamento in base  ad  un  obbligo  di  legge
ovvero  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale (per  i  quali  il  consenso  dell'interessato  non  e',
quindi, richiesto). I dati personali potranno essere  comunicati  per
le sopraindicate finalita' del trattamento a societa', associazioni o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in  materia  legale,  societa'  controllate  e  societa'   collegate,
societa' di recupero  crediti,  ecc.  I  soggetti  appartenenti  alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati  utilizzeranno  i
dati  in  qualita'  di  "titolari  autonomi",  in   quanto   estranei
all'originario trattamento effettuato ovvero potranno essere nominati
"responsabili" ai sensi della Normativa privacy. 
  Potranno, altresi', venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  in
qualita' di soggetti autorizzati al trattamento -  nei  limiti  dello
svolgimento  delle  mansioni  loro  assegnate   -   persone   fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti  e/o  dei  dipendenti  del
Titolare  del  Trattamento.  L'elenco  completo  ed  aggiornato   dei
soggetti ai quali i dati personali potranno essere  comunicati  e  di
quelli che ne potranno venire a conoscenza potra'  essere  consultato
in ogni momento  inoltrando  apposita  richiesta  al  Titolare  o  al
Responsabile o al Sub Responsabile del Trattamento. 
  In linea generale, i dati personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti e potranno, altresi',  essere
trattati  per  un  termine  superiore,   ove   intervenga   un   atto
interruttivo e/o sospensivo della  prescrizione  che  giustifichi  il
prolungamento della conservazione dei dati. 
  La  Normativa  privacy  attribuisce  agli   Interessati   specifici
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati  personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalita' del trattamento; (b) le
categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere
comunicati; (d) ove possibile, il periodo di  conservazione;  nonche'
(e) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte  le
informazioni disponibili sulla  loro  origine;  (ii)  il  diritto  di
rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto  di  ottenere
la cancellazione  dei  dati  che  lo  riguardano,  ove  ricorrano  le
condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere
la limitazione del trattamento, ove ricorrano le  condizioni  di  cui
all'art. 18 del GDPR; (v)  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il  diritto
di opporsi  al  trattamento,  ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) ove  ricorrano  i  requisiti,  il
diritto  di  revocare  il  consenso  in   qualsiasi   momento   senza
pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. I  predetti  diritti  possono  essere  esercitati
mediante richiesta scritta da inviare a Credit  Agricole  Italia  OBG
S.r.l., con Sede in Milano, via V. Betteloni n. 2. 
  E' fatto, in ogni  caso,  salvo  il  diritto  di  proporre  reclamo
all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
  Qualora  tali  diritti   siano   esercitati   nei   confronti   del
Responsabile o del Sub-Responsabile gli stessi sono  contattabili  ai
seguenti recapiti 
  - Privacy: privacy@credit-agricole.it 
  - DPO: dpo@credit-agricole.it 
  Milano, 30 novembre 2021 

Credit Agricole Italia OBG S.r.l. - Il presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        dott. Stefano Marlat 

 
TX21AAB12694
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.