CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

(GU Parte Seconda n.153 del 28-12-2021)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per l'impugnazione
della sentenza n. 398/2021 del Tribunale di Rovigo - R.G. n. 885/2021 
 

  Il  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Venezia,  con  decreto
depositato il 23.12.2021 (cronol. n. 26/2021; R.G. 885/2021 V.G.), ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150
c.p.c., dell'atto di citazione con il quale la Sig.ra Maria Gabriella
DALLA MUTTA (C.F. DLLMGB43E56D969M), nata a Genova il 16.05.1943, ivi
residente in via Reti, 27/23, rappresentata e difesa dall'Avv.  Carlo
Cristante  del  Foro  di  Padova  (C.F.  CRSCRL70S02G888L;   Fax   n.
0429/64.79.27;  P.E.C.  cristante@pec.studiolegalecristante.eu),   ed
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo
studio dell'Avv. Carla Gobbetto in Venezia-Mestre (VE),  Via  Torino,
180,  ha  citato  in  giudizio  i  signori  Eredi  Lazzarini  Giulia,
Lazzarini  Bruna,  Lazzarini  Eda  e  Lazzarini  Eugenio   affinche',
unitamente ad altri convenuti ai quali il medesimo atto di  citazione
e' stato notificato personalmente, compaiano innanzi all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia all'udienza del giorno 19 aprile  2022,  ore  di
rito, Sezione designanda, con invito a costituirsi entro e non  oltre
venti giorni prima dell'indicata udienza ai sensi e con le  forme  di
cui agli artt. 347 e 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in  difetto,
si incorrera' nelle decadenze e preclusioni di  cui  agli  artt.  38,
167, 343, 345 e 346 c.p.c.,  per  ivi  sentire  accogliere,  in  loro
presenza  o  in  legittima   declaranda   contumacia,   le   seguenti
conclusioni: 
  In via principale -per i fatti e i motivi esposti nei paragrafi  A)
e B) dell'atto di citazione, riformare la sentenza del  Tribunale  di
Rovigo n. 398/2021 del 31.05.2021 nel senso che il contraddittorio e'
stato legittimamente e  correttamente  instaurato  nei  confronti  di
tutti i legittimati passivi, anche per effetto delle notificazioni  a
mezzo di pubblici proclami, e che l'odierna appellante,  per  effetto
del possesso protrattosi per oltre vent'anni in relazione a tutto  il
compendio immobiliare come descritto al paragrafo  B.2  del  presente
atto  d'appello,  ha  acquisito  per  usucapione  contro  gli   altri
comproprietari l'intera proprieta' dei seguenti beni: 
  N.C.T., Comune di Cinto Euganeo, Foglio 6, mapp. n  9,  are  14.56;
N.C.E.U. Comune di Cinto Euganeo, Foglio 6, mapp. 10, particella  986
sub 1 graffata con la particella 987, via Tramontana n.  1,  p.  T-1,
categ. A/5, cl. 2, cons.  vani  8,  rendita  252,03;  -per  l'effetto
ordinare al competente Ufficio dei Registri Immobiliari, con  esonero
del Conservatore da qualsiasi  responsabilita',  nonche'  all'Ufficio
del Catasto di provvedere alle trascrizioni, alle annotazioni e  alle
volture di  legge  in  adempimento  dell'emananda  sentenza;  In  via
subordinata -nella denegata ipotesi in cui ritenesse di aderire  alla
tesi  del  Tribunale  di  Rovigo   dell'asserita   incertezza   circa
l'identificazione degli effettivi proprietari dei beni in  questione,
accertato che per effetto di cio' nel giudizio di primo grado  doveva
essere integrato il contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 102 c.p.c., rimettere la causa ex art. 354 c.p.c. al Giudice
del  primo  grado  affinche',  previa   completa   integrazione   del
contraddittorio,  si  proceda  nuovamente  con  l'istruttoria  e   la
decisione della  vertenza;  In  via  istruttoria  -  si  insiste  per
l'ammissione  dei  capitoli  di  prova  testimoniale,  formulati  nel
giudizio di primo grado con la memoria ex  art.  183  comma  6  n.  2
c.p.c. del 24.4.2018 e non  ammessi  con  l'ordinanza  del  17.7.2019
[omissis]; 
  -si insiste per  l'ordine  di  esibizione  di  documenti  formulato
sempre nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. e per la consulenza tecnica d'ufficio avente  ad  oggetto
la descrizione  dei  luoghi,  cosi'  come  formulata  nella  suddetta
memoria; 
  -si insiste per la legittimita' della  produzione  della  relazione
notarile   e   dell'autocertificazione,   dimesse   dallo   scrivente
patrocinio nel giudizio di primo grado con la  nota  del  06.11.2020.
Con vittoria di spese di lite e compenso professionale. 
  Padova, 23 dicembre 2021 

                        avv. Carlo Cristante 

 
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