PREFETTURA - U.T.G. DI COSENZA

(GU Parte Seconda n.8 del 22-1-2022)

Protocollo: 4984
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  VISTO il decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.1,  recante  "
Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali"; 
  VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n.340; 
  VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato  d.  lgs  1/1948  in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936,  n.375,  o  alcuna  delle  loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali,  i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito  e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico; 
  CONSIDERATO che il  successivo  art.  2  del  citato  d.lgs  1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e  il  periodo  di  mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di  cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con  decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca  d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  in  Gazzetta
Ufficiale; 
  VISTA la nota n. 044455/22, in data 11 gennaio 2022, con  la  quale
la Banca d'Italia  -  Divisione  Vigilanza  di  Catanzaro,  esaminata
l'istanza avanzata dall'Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A., ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei  termini  legali  o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  VISTA la richiamata istanza con la quale l'Istituto bancario Intesa
San  Paolo  S.p.A  ha  segnalato  che   nei   giorni   03.01.2022   e
04.01.2022"... la presenza di contagi di dipendenti al  COVID-19"  ha
impedito la regolare operativita' delle proprie filiali di Corigliano
Calabro - Via Nazionale n. 101/103  e  di  Castrovillari  -  Via  del
Popolo n.2; 
  RITENUTO, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del  d.lgs
1/1948; 
  D E C R E T A 
  In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nel periodo
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e  2  del
d.lgs 15 gennaio 1948, n.1, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, sono prorogati di quindici giorni a  favore  dell'azienda
di credito di cui sopra a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dell'art.  31,  comma  3,  della  legge
n.340/2000, nonche'  inviato  alla  sede  di  Catanzaro  della  Banca
d'Italia. 
  Cosenza, li' 14 gennaio 2022. 

                p. Il prefetto - Il capo di gabinetto 
                         Giuseppe Di Martino 

 
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