TRIBUNALE DI VICENZA

(GU Parte Seconda n.62 del 28-5-2022)

 
 Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G. 1850/2022 
 

  BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'  COOPERATIVA
gia'  Banca  Di  Verona  e  Vicenza  Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa con sede in Fara Vicentino (VI), Localita' San Giorgio di
Perlena, via Perlena n.  78,  omissis  rappresentata  e  difesa,  nel
presente giudizio, dall'Avv.  Gianni  Solinas  (C.F.  SLN  GNN  65T15
L736U) del Foro di Venezia (PEC info@pec.studiolegalesolinas.it - fax
n.  049/8776395)  giusta  mandato  in   calce   al   presente   atto,
elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  degli  Avv.ti  Gianni
Solinas e Cristina Dianin in Vicenza, Contra' Santa Caterina  n.  10,
ESPONE QUANTO SEGUE Omissis 
  Si riporta il contenuto per esteso dell'ordinanza del 29.3.2022: 
  "TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA 
  PRIMA SEZIONE CIVILE - Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
  Il Giudice dell'esecuzione, dott.  Luca  Prendini,  a  scioglimento
della riserva, assunta all'esito dell'udienza odierna, 
  ritenuto necessario, sussistendo le condizioni di cui all'art.  559
commi 2°, 3°  e  4°  c.p.c.,  nominare  un  custode  giudiziario  per
l'amministrazione e la migliore gestione del/i bene/i pignorato/i; 
  - rilevato che non si puo' procedere  alla  separazione  in  natura
della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione  e
la natura del bene; 
  - rilevato che la vendita della quota indivisa di un bene  immobile
difficilmente trova collocazione sul mercato e che, spesso, gli unici
interessati al suo acquisto sono i contitolari del diritto  reale,  i
quali attendono che il prezzo divenga,  all'esito  di  diserzioni  di
incanto, particolarmente esiguo; 
  - ritenuto che gli oneri e i tempi connessi a tale tipo di  vendita
pregiudichino sia il diritto dei  creditori  a  soddisfare  i  propri
crediti, sia il diritto del/i debitore/i a soddisfarsi sull'eventuale
residuo, a solo vantaggio di speculazioni operate da  terzi  estranei
alla presente procedura; 
  -  ritenuto  percio'  improbabile  che  dalla  vendita  di  quota/e
indivisa/e possa trarsi un ricavato  pari  o  superiore  al  suo/loro
valore; 
  - rilevato che non  sono  comparsi  tutti  i  soggetti  interessati
(creditori   procedente   e    intervenuti,    debitori    esecutati,
comproprietari  dell'immobile,  creditori  iscritti)  alla  divisione
del/i cespite/i; 
  - ritenuto che la presente  ordinanza,  in  quanto  atto  idoneo  a
integrare il contraddittorio tra  le  parti,  presenti  un  contenuto
sostanziale equiparabile alla domanda giudiziale ex artt. 1113 e 2646
c.c. 
  visti gli artt. 600, 601 e 626 c.p.c.  e  181  disp.  att.  c.p.c.,
P.Q.M. SOSTITUISCE 
  nella custodia il debitore esecutato, nominando custode giudiziario
l'I.V.G. di Vicenza; DISPONE 
  che si proceda a norma  del  codice  civile  alla  divisione  del/i
cespite/i pignorati, catastalmente censiti come segue 
  Comune di Mason Vicentino - Foglio 6 
  - Mappale n. 18 sub 9 - categoria A/3 - 7 vani  -  piani  S1-T-1  -
R.C. € 469,98 
  - Mappale n. 18 sub 12 - categoria Area Urbana  -  cons.  69  mq  -
piano T; immobili di cui sono comproprietari 
  - Ramon Eligio, per la quota di 2/3 
  -  Ramon  Nicolo'   Battista   Filippo   (quest'ultimo   risultante
attualmente in Catasto come Ramon Giacomo),  per  la  quota  di  1/3.
TRASMETTE 
  il fascicolo al Giudice titolare, dott.ssa Paola  Cazzola,  per  la
fissazione dell'udienza, destinata alla comparizione delle parti, dei
comproprietari e  dei  creditori  iscritti  e  di  coloro  che  hanno
acquistato diritti sull'immobile come previsto dall'art.  1113  comma
3° c.c.; ASSEGNA 
  termine alla parte piu' diligente sino  a  60  giorni  prima  della
predetta udienza per: 
  • l'integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  degli  altri
interessati (ivi compresi i creditori iscritti non intervenuti,  e  i
creditori iscritti dei condividenti, ai sensi  dell'art.  1113  c.c.)
mediante  la  notifica  di  questa  ordinanza  (il  termine   e'   da
considerarsi perentorio  in  quanto  concesso  per  integrazione  del
contraddittorio); 
  • la trascrizione del presente  provvedimento  a  favore  e  contro
ciascuno dei comproprietari, compresi in esso il debitore,  ai  sensi
degli artt. 1113 e 2646 c.c.; 
  • l'iscrizione a ruolo della  causa  di  divisione,  inserendo  nel
fascicolo di ufficio copia in carta libera  di  questo  verbale,  del
pignoramento,  della  documentazione  ipocatastale  e  della  perizia
redatta dallo stimatore; 
  •  produrre  in  giudizio  una  visura  ipotecaria  aggiornata   (o
relazione notarile aggiornata) con  indicazione  delle  iscrizioni  e
trascrizioni dell'ultimo ventennio  a  carico  dei  condividenti  non
esecutati; ASSEGNA 
  termine fino a venti giorni prima dell'udienza sopra  indicata  per
il deposito delle comparse di costituzione nel giudizio di divisione,
con l'avvertenza  che  il  deposito  oltre  il  termine  comporta  le
decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. SOSPENDE 
  L'esecuzione,  limitatamente   ai   beni   oggetto   del   presente
provvedimento, fino alla definizione del giudizio di divisione. 
  Si comunichi. Vicenza, 29/03/2022 
  Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Luca Prendini" 
  Successivamente ad integrazione  del  suindicato  provvedimento  il
Giudice dott.ssa Paola Cazzola con  provvedimento  del  14.4.2022  ha
fissato ex art. 600 cpc per la comparizione delle parti davanti a se'
l'udienza del 27.9.2022 ad  ore  10,00  concedendo  alla  parte  piu'
diligente termine sino a 60 ( sessanta) giorni prima della suindicata
udienza  per  integrazione  del  contradittorio   mediante   notifica
dell'ordinanza che ha disposto la divisione e il presente decreto ( o
mediante notifica citazione) (doc.8). omissis 
  Premesso cio', la BCC DI VERONA E  VICENZA  CREDITO  COOPERATIVO  -
SOCIETA' COOPERATIVA., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CITA omissis 
  -  RAMON  BATTISTA  NICOLO'  FILIPPO  (indicato  in   catasto   col
nominativo di RAMON GIACOMO, c.f. RMN GCM 00H07 F019W ) nato a  Mason
Vicentino il  07.06.1900  ovvero  gli  eredi  e/o  aventi  causa  del
medesimo nei cui confronti il presente atto verra'  notificato  nelle
forme di cui all'art. 150 c.p.c.; omissis 
  a comparire avanti al Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa  Paola
Cazzola, all'udienza del 27.9.2022 ore 10, invitandoli a  costituirsi
in giudizio ai sensi e nelle  forme  previste  dall'art.  166  c.p.c.
almeno venti giorni prima  dell'udienza  indicata  ovvero  di  quella
fissata  ex  art.  168  bis  c.p.c.,  con   l'avvertimento   che   la
costituzione oltre il suddetto termine  implica  le  decadenze  e  le
preclusioni di cui agli  artt.  38  e  167  c.p.c.,  e  con  espresso
avvertimento che, in caso di mancata costituzione si procedera' nella
loro dichiarata contumacia per  ivi  sentir  accogliere  le  seguenti
Conclusioni 
  affinche' la Ill.ma S.V., ritenuto  il  fondamento  della  domanda,
voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare  lo
scioglimento  della  comunione  del  bene   descritto   in   premessa
disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene non materialmente
divisibile come  stabilito  dal  Giudice  dell'Esecuzione  nella  sua
ordinanza del 29.3.2022, con formazione successiva di separate  masse
liquide da ripartire tra gli aventi  diritto  dell'esecutato,  tenuto
conto delle spese affrontate nell'interesse della procedura.  Per  il
caso di opposizione da parte dei litisconsorti ex art.  784,  c.p.c.,
condannare i medesimi alle spese del giudizio. 
  Padova - Vicenza, 3 maggio 2022 

                         avv. Gianni Solinas 

 
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