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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G. 1850/2022 BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA gia' Banca Di Verona e Vicenza Credito Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Fara Vicentino (VI), Localita' San Giorgio di Perlena, via Perlena n. 78, omissis rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Gianni Solinas (C.F. SLN GNN 65T15 L736U) del Foro di Venezia (PEC info@pec.studiolegalesolinas.it - fax n. 049/8776395) giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gianni Solinas e Cristina Dianin in Vicenza, Contra' Santa Caterina n. 10, ESPONE QUANTO SEGUE Omissis Si riporta il contenuto per esteso dell'ordinanza del 29.3.2022: "TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE - Ufficio Esecuzioni Immobiliari Il Giudice dell'esecuzione, dott. Luca Prendini, a scioglimento della riserva, assunta all'esito dell'udienza odierna, ritenuto necessario, sussistendo le condizioni di cui all'art. 559 commi 2°, 3° e 4° c.p.c., nominare un custode giudiziario per l'amministrazione e la migliore gestione del/i bene/i pignorato/i; - rilevato che non si puo' procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e la natura del bene; - rilevato che la vendita della quota indivisa di un bene immobile difficilmente trova collocazione sul mercato e che, spesso, gli unici interessati al suo acquisto sono i contitolari del diritto reale, i quali attendono che il prezzo divenga, all'esito di diserzioni di incanto, particolarmente esiguo; - ritenuto che gli oneri e i tempi connessi a tale tipo di vendita pregiudichino sia il diritto dei creditori a soddisfare i propri crediti, sia il diritto del/i debitore/i a soddisfarsi sull'eventuale residuo, a solo vantaggio di speculazioni operate da terzi estranei alla presente procedura; - ritenuto percio' improbabile che dalla vendita di quota/e indivisa/e possa trarsi un ricavato pari o superiore al suo/loro valore; - rilevato che non sono comparsi tutti i soggetti interessati (creditori procedente e intervenuti, debitori esecutati, comproprietari dell'immobile, creditori iscritti) alla divisione del/i cespite/i; - ritenuto che la presente ordinanza, in quanto atto idoneo a integrare il contraddittorio tra le parti, presenti un contenuto sostanziale equiparabile alla domanda giudiziale ex artt. 1113 e 2646 c.c. visti gli artt. 600, 601 e 626 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., P.Q.M. SOSTITUISCE nella custodia il debitore esecutato, nominando custode giudiziario l'I.V.G. di Vicenza; DISPONE che si proceda a norma del codice civile alla divisione del/i cespite/i pignorati, catastalmente censiti come segue Comune di Mason Vicentino - Foglio 6 - Mappale n. 18 sub 9 - categoria A/3 - 7 vani - piani S1-T-1 - R.C. € 469,98 - Mappale n. 18 sub 12 - categoria Area Urbana - cons. 69 mq - piano T; immobili di cui sono comproprietari - Ramon Eligio, per la quota di 2/3 - Ramon Nicolo' Battista Filippo (quest'ultimo risultante attualmente in Catasto come Ramon Giacomo), per la quota di 1/3. TRASMETTE il fascicolo al Giudice titolare, dott.ssa Paola Cazzola, per la fissazione dell'udienza, destinata alla comparizione delle parti, dei comproprietari e dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile come previsto dall'art. 1113 comma 3° c.c.; ASSEGNA termine alla parte piu' diligente sino a 60 giorni prima della predetta udienza per: • l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri interessati (ivi compresi i creditori iscritti non intervenuti, e i creditori iscritti dei condividenti, ai sensi dell'art. 1113 c.c.) mediante la notifica di questa ordinanza (il termine e' da considerarsi perentorio in quanto concesso per integrazione del contraddittorio); • la trascrizione del presente provvedimento a favore e contro ciascuno dei comproprietari, compresi in esso il debitore, ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c.; • l'iscrizione a ruolo della causa di divisione, inserendo nel fascicolo di ufficio copia in carta libera di questo verbale, del pignoramento, della documentazione ipocatastale e della perizia redatta dallo stimatore; • produrre in giudizio una visura ipotecaria aggiornata (o relazione notarile aggiornata) con indicazione delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio a carico dei condividenti non esecutati; ASSEGNA termine fino a venti giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito delle comparse di costituzione nel giudizio di divisione, con l'avvertenza che il deposito oltre il termine comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. SOSPENDE L'esecuzione, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento, fino alla definizione del giudizio di divisione. Si comunichi. Vicenza, 29/03/2022 Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Luca Prendini" Successivamente ad integrazione del suindicato provvedimento il Giudice dott.ssa Paola Cazzola con provvedimento del 14.4.2022 ha fissato ex art. 600 cpc per la comparizione delle parti davanti a se' l'udienza del 27.9.2022 ad ore 10,00 concedendo alla parte piu' diligente termine sino a 60 ( sessanta) giorni prima della suindicata udienza per integrazione del contradittorio mediante notifica dell'ordinanza che ha disposto la divisione e il presente decreto ( o mediante notifica citazione) (doc.8). omissis Premesso cio', la BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CITA omissis - RAMON BATTISTA NICOLO' FILIPPO (indicato in catasto col nominativo di RAMON GIACOMO, c.f. RMN GCM 00H07 F019W ) nato a Mason Vicentino il 07.06.1900 ovvero gli eredi e/o aventi causa del medesimo nei cui confronti il presente atto verra' notificato nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.; omissis a comparire avanti al Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Paola Cazzola, all'udienza del 27.9.2022 ore 10, invitandoli a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ovvero di quella fissata ex art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e con espresso avvertimento che, in caso di mancata costituzione si procedera' nella loro dichiarata contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni affinche' la Ill.ma S.V., ritenuto il fondamento della domanda, voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare lo scioglimento della comunione del bene descritto in premessa disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene non materialmente divisibile come stabilito dal Giudice dell'Esecuzione nella sua ordinanza del 29.3.2022, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra gli aventi diritto dell'esecutato, tenuto conto delle spese affrontate nell'interesse della procedura. Per il caso di opposizione da parte dei litisconsorti ex art. 784, c.p.c., condannare i medesimi alle spese del giudizio. Padova - Vicenza, 3 maggio 2022 avv. Gianni Solinas TX22ABA6344