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Decreto di proroga dell'occupazione temporanea Il Direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"; VISTO il decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar"; VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2020 con il quale sono stati disposti a favore della societa' SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SAN LEO (RN), interessate dal tracciato dal tracciato del citato metanodotto; VISTO il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 22 dicembre 2021 di approvazione di una variante di tracciato in corso d'opera per la posa "in trenchless" del tratto del summenzionato metanodotto nei comuni di VERRUCCHIO (RN) e di SAN LEO (RN); VISTA l'istanza ENGCO/CENOR/669/FOR del 30 marzo 2022, acquisita in atti al prot. n 10099 del 31 marzo 2022, con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, ed Uffici in Ancona (AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" - Via Caduti del Lavoro, 40, codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di 12 (dodici) mesi del termine dell'occupazione temporanea disposta con il citato decreto 17 gennaio 2020 relativamente al fondo identificato al CT del comune di SAN LEO (RN) al foglio 4, mappale 550; PRESO ATTO che il decreto 17 gennaio 2020 e' stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con verbale di immissione in possesso redatto in data 17 aprile 2020; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 17 gennaio 2020, la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di occupare i terreni per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso; TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 17 ottobre 2019 dispone che i lavori di costruzione dell'opera si concludano entro il 17 ottobre 2024; CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata dalla necessita' di realizzare la Variante approvata con il citato decreto ministeriale 22 dicembre 2021; RITENUTO che: - i motivi esposti sono validi per il rilascio della proroga dell'occupazione temporanea; - l'indennita' proposta dalla societa' istante per l'ulteriore occupazione e' ritenuta congrua ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente protocollo n. 23342 del 22/07/2022 DECRETA Articolo 1 E' concessa una proroga di ulteriori 12 mesi del termine dell'occupazione temporanea, disposta dall'art. 9 del decreto ministeriale 17 gennaio 2020, del fondo identificato al CT del comune di SAN LEO (RN) al foglio 4, mappale 550, interessato dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportato nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione della Ditta proprietaria del terreno Articolo 2 L'indennita' provvisoria per l'occupazione temporanea del terreno di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, e' stata determinata in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare. Articolo 3 Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 4 La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria del terreni oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale. Articolo 5 La Ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla notifica, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGIS - Divisione IV, Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A., presso gli uffici siti in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via Caduti del Lavoro, 40, indirizzo pec: ingcos.cenor@pec.snam.it l'accettazione dell'indennita' di occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennita' di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A., provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 6 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sull'indennita' provvisorie di occupazione temporanea disposta dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria qualora non condivida l'indennita' provvisoria proposta con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 7 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il direttore generale dott.ssa Marilena Barbaro TX22ADC8941