MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

(GU Parte Seconda n.90 del 4-8-2022)

 
           Decreto di proroga dell'occupazione temporanea 
 

  Il Direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto Legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  VISTO il decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 ottobre 2019
di  approvazione  del  progetto   definitivo,   autorizzazione   alla
costruzione  ed  esercizio,  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti  con  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  delle  aree   interessate   alla
realizzazione  del  gasdotto  "Rifacimento   Metanodotto   Rimini   -
Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar"; 
  VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17  gennaio
2020 con il quale sono stati disposti a favore  della  societa'  SNAM
RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree  di
terreni in comune di SAN LEO  (RN),  interessate  dal  tracciato  dal
tracciato del citato metanodotto; 
  VISTO il decreto  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  22
dicembre 2021 di approvazione di una variante di tracciato  in  corso
d'opera per la posa "in  trenchless"  del  tratto  del  summenzionato
metanodotto nei comuni di VERRUCCHIO (RN) e di SAN LEO (RN); 
  VISTA l'istanza ENGCO/CENOR/669/FOR del 30 marzo 2022, acquisita in
atti al prot. n 10099 del 31 marzo 2022, con  la  quale  la  societa'
SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San  Donato  Milanese  (MI),
Piazza Santa Barbara, n. 7, ed Uffici  in  Ancona  (AN)  -  "Progetto
Infrastrutture Centro Orientali" - Via Caduti del Lavoro, 40,  codice
fiscale  e  partita  IVA  n.  10238291008,  ha   chiesto   a   questa
Amministrazione  una  proroga  di  12  (dodici)  mesi   del   termine
dell'occupazione temporanea disposta con il citato decreto 17 gennaio
2020 relativamente al fondo identificato al CT del comune di SAN  LEO
(RN) al foglio 4, mappale 550; 
  PRESO ATTO che il decreto 17 gennaio  2020  e'  stato  regolarmente
notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con verbale
di immissione in possesso redatto in data 17 aprile 2020; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  17  gennaio
2020, la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di  occupare  i  terreni
per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso; 
  TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 17 ottobre 2019 dispone che i
lavori di costruzione dell'opera si concludano entro  il  17  ottobre
2024; 
  CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata  dalla  necessita'
di  realizzare  la  Variante  approvata   con   il   citato   decreto
ministeriale 22 dicembre 2021; 
  RITENUTO che: 
  - i motivi esposti  sono  validi  per  il  rilascio  della  proroga
dell'occupazione temporanea; 
  - l'indennita' proposta  dalla  societa'  istante  per  l'ulteriore
occupazione e' ritenuta congrua ai fini della determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio  competente  protocollo
n. 23342 del 22/07/2022 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  E'  concessa  una  proroga  di  ulteriori  12  mesi   del   termine
dell'occupazione  temporanea,  disposta  dall'art.  9   del   decreto
ministeriale 17 gennaio 2020, del fondo identificato al CT del comune
di  SAN  LEO  (RN)  al  foglio  4,  mappale  550,  interessato  dalla
realizzazione  del  metanodotto  "Rifacimento  Metanodotto  Rimini  -
Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportato  nel  piano
particellare allegato al presente decreto,  con  l'indicazione  della
Ditta proprietaria del terreno 
  Articolo 2 
  L'indennita' provvisoria per l'occupazione temporanea  del  terreno
di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, e' stata
determinata in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52  -octies  del  medesimo
D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare. 
  Articolo 3 
  Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura  della  SNAM
RETE GAS S.p.A. nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui  territorio  si  trova  il
bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro  trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 4 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alla Ditta proprietaria  del  terreni  oggetto  del  presente
decreto, con allegato il piano particellare individuale. 
  Articolo 5 
  La Ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla  notifica,
puo'   comunicare   con   dichiarazione   irrevocabile    a    questa
Amministrazione (DGIS - Divisione IV, Via Molise, 2 -  00187  Roma  -
pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
SNAM RETE GAS S.p.A.,  presso  gli  uffici  siti  in  Ancona  (AN)  -
Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via Caduti del Lavoro, 40,
indirizzo      pec:      ingcos.cenor@pec.snam.it      l'accettazione
dell'indennita' di occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalla  ditta  proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'   di   occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul  bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM  RETE  GAS  S.p.A.,
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 6 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sull'indennita' provvisorie di occupazione  temporanea  disposta  dal
presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica  dello
stesso,  gli  importi  saranno  depositati   presso   la   Ragioneria
Territoriale  competente  -  Servizio  depositi  amministrativi   per
esproprio   -   a   seguito   di   apposita   ordinanza   di   questa
Amministrazione. 
  Entro  lo  stesso  termine,  la  Ditta  proprietaria  qualora   non
condivida l'indennita' provvisoria proposta con il  presente  decreto
puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 7 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

                        Il direttore generale 
                      dott.ssa Marilena Barbaro 

 
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