Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio Il sig. Pasquale De Simone (DSMPQL83B11H579Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Sapio (antoniodisapio@ordineavvocatiroma.org), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefania Di Ciommo (stefaniadiciommo@ordineavvocatiroma.org), presso i quali e' elettivamente domiciliato in Via Quattro Fontane n. 10, ha promosso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore e nei confronti dei sigg.ri sig. Fabio Ottaviani e il sig. Fabio Mondello, per l'annullamento, previa sospensiva, de: i) la Determina Dirigenziale n. 1864 del 19.11.2021, prot. GB/93880/2021, con cui la Giunta Capitolina ha approvato la graduatoria di merito relativa al "Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria C (posizione economica C1), di cui n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C - posizione economica C1 - Famiglia Informatica e Telematica - Codice concorso CUIS/RM", nella parte in cui, nell'allegata graduatoria A non ha incluso il nominativo del sig. Pasquale De Simone tra gli idonei vincitori; ii) la comunicazione prot. GB/93679 del 18.11.2021 trasmessa a mezzo raccomandata da Roma Capitale e ricevuta dal sig. De Simone in data 13.01.2022 con la quale si comunica che, con Determina Dirigenziale n. 1837 del 17.11.2021, il sig. De Simone e' stato escluso dal concorso "in quanto non risulta essere in possesso dei titoli di studio richiesti dall'art. 2, punto 4, del bando ne' di un titolo di studio superiore considerato assorbente in relazione al maggior livello di approfondimento delle materie di studio di titolo inferiore". Il ricorso e' fondato sul seguente motivo: Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare dell'art. 6 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti. Violazione dei principi generali in materia concorsuale. Violazione dell'art. 97 cost. e dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Conseguente lesione del diritto e dell'interesse al riesame della propria candidatura. Il ricorrente, infatti, aveva presentato la propria candidatura sia per il profilo professionale "Istruttore Servizi Informatici e Telematici, codice CUIS/RM", sia per il profilo professionale "Istruttore Polizia Locale, codice CUIP/RM". Per il profilo professionale "Istruttore Servizi Informatici e Telematici, codice CUIS/RM", oltre ai requisiti generali previsti per qualunque profilo professionale, veniva richiesto il possesso "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio" del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: ragioniere programmatore, perito informatico, perito industriale, perito tecnico in grafica e comunicazione o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l'iscrizione ad una facolta' universitaria". Il ricorrente, pur possedendo entrambi i titoli richiesti dal bando, id est diploma di perito tecnico informatico e laurea triennale in Scienze del Turismo, dopo essere stato utilmente inserito nella graduatoria provvisoria degli idonei pubblicata in data 30.08.2021 con punteggio di 22,2 per il profilo CUIS/RM, veniva successivamente escluso dal predetto concorso "in quanto non risulta essere in possesso dei titoli di studio richiesti dall'art. 2, punto 4, del bando ne' di un titolo di studio superiore considerato assorbente in relazione al maggior livello di approfondimento delle materie di studio di titolo inferiore". Il ricorrente aveva allegato per il profilo CUIS/RM il titolo di laurea in Scienze del Turismo e per il profilo CUIP/RM il diploma di perito informatico. Nel caso di specie, dunque, il ricorrente non ha commesso un falso ideologico ai sensi dell'art. 483 c.p. come richiamato dall'art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, bensi' un mero errore materiale, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione che avrebbe dovuto privilegiare il principio del favor partecipationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali. A cio' si aggiunga, inoltre, che il titolo superiore costituito dalla laurea triennale in Scienze del Turismo ben potrebbe valere quale titolo di studio superiore considerato assorbente in relazione al maggior livello di approfondimento delle materie di studio di titolo inferiore, posto che una delle materie obbligatorie del predetto corso di laurea e', appunto, l'informatica. A seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di Roma Capitale, il ricorrente si e' ritualmente costituito innanzi al TAR Lazio - Roma, Sezione seconda, n. 8078/2022 R.G.. Con ordinanza n. 5506/2022 pubblicata il 6.09.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati nei confronti di tutti i candidati che risultano essere utilmente inseriti nella graduatoria del concorso in contestazione. Con la stessa ordinanza il TAR ha rinviato all'udienza pubblica del 9 novembre 2022 la trattazione del merito del ricorso. La presente notificazione e' percio' indirizzata ai soggetti indicati nella graduatoria di merito A allegata alla Determina Dirigenziale n. 1864 del 19.11.2021, vale a dire tutti i 114 soggetti individuati come idonei nel concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C - posizione economica C1 - Famiglia Informatica e Telematica - Codice concorso CUIS/RM. avv. Stefania Di Ciommo TX22ABA10310