PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.115 del 1-10-2022)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il Prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,
recante disciplina della proroga dei termini legali  o  convenzionali
nell'ipotesi di chiusura  delle  aziende  di  credito  o  di  singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 1106757/22 del 18 luglio 2022, con la  quale
la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato regolare funzionamento, a causa di uno  sciopero  unitario
del personale nel giorno indicato dei seguenti sportelli della  Cassa
di Risparmio di Volterra: 
    8 luglio 2022 
      Agenzia di Casale Marittimo; 
      Agenzia di Castellina Marittima; 
      Agenzia di Castelnuovo di Val di Cecina; 
      Agenzia di Crespina; 
      Agenzia di Fabbrica di Peccioli; 
      Agenzia di Guardistallo; 
      Agenzia di Lari; 
      Agenzia di Montecatini Val di Cecina; 
      Agenzia di Montescudaio; 
      Agenzia di Ponteginori; 
      Agenzia di Riparbella; 
      Agenzia di Santa Luce; 
      Agenzia di Santo Pietro Belvedere; 
      Agenzia di Selvatelle; 
      Agenzia di Terricciola; 
      Agenzia Pontedera - Piazza Martiri della Liberta'; 
      Filiale di Capannoli; 
      Filiale di Cenaia; 
      Filiale di Fauglia; 
      Filiale di Peccioli; 
      Filiale di Perignano; 
      Filiale di Pisa - Piazza S. Antonio; 
      Filiale di Pisa - Via Venezia Giulia; 
      Filiale di Pomarance; 
      Filiale di Ponsacco; 
      Filiale di Pontasserchio; 
      Filiale di Pontedera - Piazza Nilde Iotti; 
      Filiale di Saline di Volterra; 
      Filiale di Serrazzano; 
      Filiale di Volterra; 
  Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la  proroga
dei termini legali o convenzionali; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli  effetti  della  normativa  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono
prorogati  di  quindici  giorni  -  a  decorrere  dal  giorno   della
riapertura  degli  sportelli  al  pubblico  -  i  termini  legali   o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  Filiale  di  Livorno  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  ultimo  provvedera'  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. 
    Pisa, data del protocollo 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                                Greco 

 
TU22ABP10506 (Gratuito)
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