Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli (i) articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30
aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite"), (ii) dell'articolo 58 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e
integrato (il "Testo Unico Bancario") (iii) degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (iv) della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e (v) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal
(iii) al (v) la "Normativa Privacy Applicabile")
POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di un
programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., in data 30 maggio 2014, ha concluso
con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione
si comunica che, in forza di un atto di cessione sottoscritto in data
31 ottobre 2022 (con efficacia giuridica dal 1 novembre 2022), POPSO
Covered Bond S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e
qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri
clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria
attivita' di impresa (i "Crediti") che alla data del 31 ottobre 2022
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
(1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore
aggiornato dell'immobile, e aventi fattore di ponderazione del
rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 35% in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato
dell'immobile residenziale; ovvero (B) Crediti Ipotecari Commerciali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato
dell'immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno
per una porzione di essi, non superiore al 50%, in conformita' alle
disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili
ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia
un immobile commerciale in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia
superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile commerciale;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da BPS;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcuna
rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi,
e' stata pagata dal debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona
giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti
territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu'
persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse
variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BPS,
fisso, misto o opzionale;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo;
(13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione
residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca
su immobili con destinazione residenziale prevalente" si intendono:
(i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali di
cui sia stata completata la costruzione ma risultino iscritti alla
categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su
immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione
che il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed
appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii) sia
maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia del
medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale diversa da
quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da
ipoteca su (a) immobili commerciali a destinazione ordinaria
ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o (b) immobili con
destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie
catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle
categorie catastali di cui al gruppo D;
(14) che sono stati interamente erogati tra il 1° gennaio 2021 e il
30 aprile 2021 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati a
stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione) e rispetto
ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai
sensi del relativo contratto di mutuo;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 aprile 2023;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai
sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi
(confidi);
(17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di
preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono
comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento)
ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di
ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con
una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante
nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo), e nel
caso di mutui con piano di ammortamento alla francese ove questi
prevedano piu' di una rata di rimborso;
(18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo
mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata con
BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle
rate ai sensi:
(a) dell'articolo 3 comma 2-bis del Decreto Legge n. 4 del 28
gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 28
marzo 2014;
(b) dell'articolo 1, comma 7-bis del Decreto Legge n. 74 del
12-05-2014 (G.U. n. 108 del 12-05-2014) - recante "Misure urgenti in
favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto
del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed
eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare
l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali";
(c) dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile (G.U. n. 127 del 04-06-2015) - recante "Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni
di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina
d'Ampezzo in provincia di Belluno";
(d) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 299 del 17 novembre 2015
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile (G.U. n. 277 del 27-11-2015) - recante "Interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il
territorio della provincia di Genova";
(e) della Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 55 del
29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle
popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016";
(f) dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 1 del
02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei
comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina,
Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018";
(g) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 615 del 16 novembre 2019
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 274 del
22-11-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di
Alessandria";
(h) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 273 del
21-11-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di
Venezia";
(i) dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 619 del 05 dicembre 2019
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 291 del
12-12-2019) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di
settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di
Agrigento, Catania, Enna, Massina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani";
(j) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 621 del 12 dicembre 2019
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 302 del
27-12-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel
periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della
Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La
Spezia";
(k) dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 299 del
21-12-2019) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto";
(l) dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 53 del
02-03-2020) - "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
(m) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 14-11-2020) -
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3
ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di
Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte
e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";
(n) dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 722 del 09 dicembre 2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 310 del
15-12-2020) - "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il
giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in
Provincia di Nuoro";
(o) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 732 del 31 dicembre 2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ((G.U. n. 5 del
08-01-2021) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1°
al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia";
(p) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 749 del 3 marzo 2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 64 del 15-03-2021) -
"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel
territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-LaTrinite',
Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz,
Point-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset,
nella Regione Autonoma Valle d'Aosta";
(q) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 761 del 30 marzo 2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie Generale n. 84 del
08-04-2021) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4
al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei
comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di
Vicenza";
(r) dell'articolo 8 della delibera del Consiglio dei Ministri (G.U.
n. 163 del 09-07-2021) - "Interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12
dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine,
di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di
Trieste";
(s) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U n. 216 del
09-09-2021) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che
hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti
delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire
dall'ultima decade del mese di luglio 2021";
(t) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 757 del 25 marzo 2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 83 del 07-04-2021) -
"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel
territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago,
Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine,
Cavazzina, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro
Folgaria, Drena, Dro, Fiave', Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Male',
Massimeno, Mezzana, Molveno, Ngo-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano,
Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di
Trento, Tre Ville, Vallelaghi e Vermiglio della Provincia autonoma di
Trento";
(u) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile (G.U n. 235 del 01-10-2021) - recante "Interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno
colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese";
(v) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 846 del 17 gennaio 2022 del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 27 del 02-02-22) -
recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel
territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco
Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle,
Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese,
Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba,
Strevi e Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria";
(w) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 848 del 21 gennaio 2022 del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 42 del 19-02-22) -
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre
2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo
Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano,
Sassello, Urbe in provincia di Savona e dei comuni di Campo Ligure,
Rossiglione e Tiglieto della citta' metropolitana di Genova";
(x) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 853 del 24 gennaio 2022 del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 28 del 03-02-22) -
recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre
2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al
31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle
province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo,
di Ragusa, di Siracusa e di Trapani";
(y) dell'articolo 22 del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022
(G.U. n. 21 del 27-01-22);
(z) della Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di
conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 55 del
29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle
popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016";
(aa) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (.U. Serie generale n.
223 del 23-09-2022) - "Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino";
(bb) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie generale n. 242 del
15-10-2022) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella
terza decade del mese di luglio 2002 nel territorio dei comuni di
Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia".
(19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data
di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del
Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;
(20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e'
pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato
per ciascun Mutuo;
(21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di
Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni;
(22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso dal
primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le
obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado
precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore
ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima data e
la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo
immobile;
(23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%;
(24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente con
debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita'
Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre
famiglie produttrici).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(25) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385;
(26) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con BPS
contratti derivati in relazione al medesimo mutuo;
(27) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui
erogati da BPS;
(28) mutui identificati dai seguenti "numeri finanziamento":
1299065, 1302158, 1302522, 1307157, 1309415, 1310910, 1311594,
1330689, 1357879, 1360610, 1361383, 1364359, 1367847, 1367924,
1368556, 1368607, 1369250, 1370966, 1373689, 1374566, 1375745,
1376193.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond
S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che
alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' (i) disponibile presso il sito internet
http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le filiali di
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio
Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio, con atto di deposito
Repertorio n. 9039 Raccolta n. 5379.
POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di
Sondrio S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ha accettato
detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (ii) della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal
(i) al (iii) la "Normativa Privacy Applicabile"), informiamo i
debitori ceduti (i "Debitori Ceduti"), i rispettivi garanti, i loro
successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati") ai sensi del
presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali in possesso di POPSO Covered Bond S.r.l. sono
stati raccolti presso il Cedente e si riferiscono ad informazioni
anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, relativi ai debitori come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori (i "Dati Personali").
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate).
Cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. - in qualita' di titolare
del trattamento - e' tenuta a fornire ai Debitori Ceduti e ai
Soggetti Interessati la presente informativa e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
prevista dal suddetto Provvedimento e si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b), secondo
periodo, GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all'esecuzione degli obblighi di pagamento dei debitori
(per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto)
e/o per adempiere agli obblighi legali cui e' soggetta POPSO Covered
Bond S.r.l..
I Dati Personali saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalita'
connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti,
finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da
autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del
credito.
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. trattera' i Dati personali - in
qualita' di responsabile del trattamento - per finalita' connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e
taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta
della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria.
In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a
societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e
societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc.
I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati in
qualita' di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalita' ed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che
trattano i Dati Personali per conto del Titolare.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno,
altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati.
POPSO Covered Bond S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a tutti
i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono
mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate "categorie particolari" di
Dati Personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a
sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati
(art. 9 del GDPR).
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Debitori Ceduti e ai
Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 -
22, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso ai propri dati
personali e alle seguenti informazioni (a) le finalita' del
trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto
di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) ove prestato,
il diritto di revocare il consenso ove prestato. La revoca del
consenso non pregiudica la liceita' del trattamento effettuato in
precedenza. Inoltre, i Debitori Ceduti e i Soggetti Interessati hanno
il diritto - nel caso in cui gli stessi ritengano che il trattamento
dei Dati Personali da parte del Titolare sia effettuato in violazione
della Normativa Privacy Applicabile - (i) di ricorrere in ogni altra
sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri
diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile rivolgendosi al
titolare del trattamento: POPSO Covered Bond S.r.l., presso la
propria sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV)
oppure al seguente indirizzo e-mail: popso.cb@finint.com.
Infine, si segnala che Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ha nominato
quale responsabile per la protezione dei Dati Personali ("DPO") il
dott. Costantino Tornadu', reperibile presso i seguenti contatti:
e-mail responsabileprotezionedati@popso.it, PEC
responsabileprotezionedati@pec.popso.it, tel. +39 0342 528 653.
Conegliano, 3 novembre 2022
Popso Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
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