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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004" Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", sono apportate le modifiche di seguito indicate: Parte 5. "Condizioni generali del prestito Superbonus Edilizio": 1. il secondo capoverso e' sostituito come segue "Il prestito di cui alla presente parte 5 ("Prestito Superbonus Edilizio") puo' essere concesso per un importo minimo non inferiore a 2 milioni di euro. La domanda di prestito potra' essere presentata fino al 31 dicembre 2022". 2. il paragrafo 5.4 "Erogazione", e' sostituito come segue: "Il Prestito Superbonus Edilizio e' erogato, nel corso del periodo di utilizzo, sulla base delle modalita' previste nel contratto di prestito. In caso di proroga del periodo di utilizzo, le somme del prestito non utilizzate potranno essere erogate in una o piu' soluzioni sino al termine del periodo di utilizzo. Qualora l'Ente ERP non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuera' l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente potra' attingere esclusivamente per il finanziamento delle spese per la realizzazione dell'investimento finanziato. Le erogazioni possono essere effettuate entro e non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzo, di norma, in corrispondenza del quindicesimo giorno di ciascun mese, ad eccezione dei mesi di giugno e dicembre, sulla base di apposite domande di erogazione da parte dell'Ente ERP, che devono pervenire alla CDP entro e non oltre il decimo giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione prescelta. Qualora l'Ente ERP, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero entro e non oltre il 30 novembre antecedente la data di inizio ammortamento non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di utilizzo la stessa si intendera' automaticamente ridotta ad un importo pari alla somma erogata, come risultante alla scadenza del periodo di utilizzo. In tal caso, l'Ente ERP sara' tenuto a corrispondere alla CDP, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di utilizzo, una commissione di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra la somma prestata e la somma erogata, salvo che abbia fatto pervenire alla CDP, entro e non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzo, una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante (i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento ovvero (ii) che la somma erogata alla data di scadenza del periodo di utilizzo e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento ovvero (iii) l'impossibilita' di completare l'investimento ovvero (iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso la CDP provvedera' a consegnare all'Ente ERP un nuovo piano di ammortamento rideterminato sulla base della somma erogata. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata puo' essere accordata dalla CDP in conseguenza di ribasso d'asta o di minore costo dell'investimento finanziato definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell'Ente ERP." Roma, 15 dicembre 2022 L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti societa' per azioni Dario Scannapieco TX23AAB372