CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.6 del 14-1-2023)

 
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1274  del  24  luglio  2009  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
("CDP")  da  parte  delle  Aziende   Sanitarie   Locali   e   Aziende
Ospedaliere,  degli   Enti   operanti   nel   settore   dell'Edilizia
residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti  ad  esse
assimilati, relative ai  prestiti  di  scopo  ordinari  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del Decreto del Ministro dell'economia  e  delle
                     finanze del 6 ottobre 2004" 
 

  Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.  1274  del
24  luglio  2009  e  s.m.i.,  recante  le  "Condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie
Locali  e  Aziende  Ospedaliere,  degli  Enti  operanti  nel  settore
dell'Edilizia residenziale  pubblica,  delle  Universita'  statali  e
Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di  scopo  ordinari
di  cui  agli  articoli  11,  12  e  13  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", sono apportate  le
modifiche di seguito indicate: 
  Parte 5. "Condizioni generali del prestito Superbonus Edilizio": 
  1. il secondo capoverso e' sostituito come segue  "Il  prestito  di
cui alla presente  parte  5  ("Prestito  Superbonus  Edilizio")  puo'
essere concesso per un importo minimo non inferiore a  2  milioni  di
euro. La domanda di prestito potra'  essere  presentata  fino  al  31
dicembre 2022". 
  2. il paragrafo 5.4 "Erogazione", e' sostituito come segue: 
  "Il Prestito Superbonus Edilizio e' erogato, nel corso del  periodo
di utilizzo, sulla base delle modalita'  previste  nel  contratto  di
prestito. In caso di proroga del periodo di utilizzo,  le  somme  del
prestito non  utilizzate  potranno  essere  erogate  in  una  o  piu'
soluzioni sino al termine del periodo di utilizzo. 
  Qualora l'Ente ERP non sia tenuto a versare le entrate  provenienti
dal prestito in contabilita' speciale, presso la  competente  sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre
1984, n. 720, la CDP effettuera' l'erogazione mediante versamento  in
un  deposito  bancario  vincolato,  cui   l'Ente   potra'   attingere
esclusivamente per il finanziamento delle spese per la  realizzazione
dell'investimento finanziato. 
  Le erogazioni possono essere effettuate entro e non oltre  la  data
di scadenza del periodo di utilizzo, di norma, in corrispondenza  del
quindicesimo giorno di ciascun mese, ad eccezione dei mesi di  giugno
e dicembre, sulla base di apposite domande  di  erogazione  da  parte
dell'Ente ERP, che devono pervenire alla CDP entro  e  non  oltre  il
decimo  giorno  lavorativo  antecedente  alla  data   di   erogazione
prescelta. 
  Qualora l'Ente ERP, entro  la  data  di  scadenza  del  periodo  di
utilizzo, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero
entro e non oltre il  30  novembre  antecedente  la  data  di  inizio
ammortamento  non  presenti  richiesta  di  riduzione   della   somma
prestata, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di  utilizzo
la stessa si intendera' automaticamente ridotta ad  un  importo  pari
alla somma erogata, come risultante  alla  scadenza  del  periodo  di
utilizzo. In tal caso, l'Ente ERP sara' tenuto a  corrispondere  alla
CDP, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza  del
periodo di utilizzo, una commissione di mancato  utilizzo  pari  allo
0,50% della differenza tra la somma  prestata  e  la  somma  erogata,
salvo che abbia fatto pervenire alla CDP, entro e non oltre  la  data
di  scadenza  del  periodo  di  utilizzo,   una   dichiarazione   del
responsabile del procedimento attestante (i) l'avvenuta realizzazione
dell'investimento ovvero (ii) che  la  somma  erogata  alla  data  di
scadenza del periodo di utilizzo e'  sufficiente  alla  realizzazione
dell'investimento  ovvero  (iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento   ovvero   (iv)   che   la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro  indebitamento  di  natura  creditizia.  In  tal  caso  la  CDP
provvedera' a consegnare all'Ente ERP un nuovo piano di  ammortamento
rideterminato sulla base della somma erogata. 
  La  riduzione  della  somma  prestata   all'importo   della   somma
effettivamente erogata puo' essere accordata dalla CDP in conseguenza
di ribasso d'asta o  di  minore  costo  dell'investimento  finanziato
definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell'Ente
ERP." 
  Roma, 15 dicembre 2022 

L'amministratore delegato della Cassa Depositi  e  Prestiti  societa'
                             per azioni 
                          Dario Scannapieco 

 
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