PRIMA APPLIANCES DIVISION S.R.L.
PRIMA GERMANY GMBH

(GU Parte Seconda n.8 del 19-1-2023)

 
Fusione transfrontaliera  -  Avviso  ai  sensi  dell'articolo  7  del
            Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  Prima  Appliances  Division   S.r.l.   ("Societa'   Incorporante"),
societa' a responsabilita' limitata costituita e regolata secondo  la
legge italiana, con sede sociale in  Frosinone,  via  Valle  Fioretta
snc, codice fiscale 02583310616, partita  IVA  02583310616  e  n.  di
iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone FR-158317, capitale
sociale Euro 17.004.851 interamente versato 
  Prima  Germany   Gmbh   ("Societa'   Incorporanda"),   societa'   a
responsabilita' limitata  costituita  e  regolata  secondo  la  legge
tedesca, con sede sociale in Schorndorf, Gottlob-Bauknecht-Str. 1-11,
codice fiscale DE  813775078,  partita  IVA  DE  813775078  e  n.  di
iscrizione al Registro delle Imprese della Pretura di Stoccarda  HRB-
282069, capitale sociale Euro 25.000 interamente versato 
  1. Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori 
  1.1 I creditori della Societa' Incorporanda, i  cui  crediti  siano
sorti prima  o  nei  15  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
progetto di fusione (o della sua bozza) nel  Registro  delle  imprese
tedesco, hanno diritto, ai sensi dell'art. 122-j della legge  tedesca
sulla trasformazione della societa', di chiedere  il  rilascio  delle
garanzie, nel caso in cui non possano gia' esigere  l'adempimento.  A
tal fine, i creditori  devono  comunicare  per  iscritto  la  ragione
giuridica e l'importo della loro domanda entro due mesi dalla data di
pubblicazione del  progetto  di  fusione  (o  della  sua  bozza)  nel
Registro delle imprese tedesco e  dimostrare  che  la  fusione  possa
ledere i loro diritti. 
  Per effetto della fusione (ai sensi dell'art. 2504-bis  del  Codice
Civile) i creditori i quali vantino  un  credito  verso  la  Societa'
Incorporanda diventeranno creditori della Societa' Incorporante. 
  1.2 Ai sensi dell'art. 2503 del Codice civile,  i  creditori  della
Societa'  Incorporante,  che  vantino  crediti  sorti   anteriormente
all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione ai
sensi dell'art. 2501-ter, comma 3 del codice civile, hanno il diritto
di opporsi alla  fusione  entro  sessanta  giorni  dall'ultima  delle
iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile. 
  2. Esercizio dei diritti  dei  soci  di  minoranza  della  societa'
incorporanda 
  Non  risultano  soci  di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda,
essendo   quest'ultima   interamente   posseduta    dalla    Societa'
Incorporante. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla fusione 
  Gli aventi diritto  potranno  prendere  visione  gratuitamente  del
progetto comune di fusione  e  degli  ulteriori  documenti  destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della  normativa  applicabile
presso le sedi legali della societa' incorporante  e  della  societa'
incorporanda. 

     Prima Appliances Division S.r.l. - Il rappresentante legale 
                          Antonio Trapanese 

 
TX23AAB514
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.