BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via F. Cusani, 6 - Carate Brianza
Registro delle imprese: Monza e della Brianza 01309550158
Codice Fiscale: 01309550158

(GU Parte Seconda n.13 del 31-1-2023)

 
Avviso di cessione di ramo di azienda bancaria, ai sensi dell'art. 58
del  D.Lgs.  1°  settembre  1993  n.  385  ("Testo  Unico  Bancario")
corredato dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679  e
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice della Privacy"), cosi' come
                    novellato dal D.Lgs. 101/2018 
 

  Con atto pubblico, ai rogiti Notar Antonio Testa, da Monza, in data
18 gennaio 2023, repertorio n. 215.614/12.851,  regi-  strato  presso
l'Agenzia delle Entrate di Monza, il 19 gennaio  2023,  al  n.  1119,
serie 1T e depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo, in
data 19 gennaio 2023, Prot. n. 5862/2023 ed ivi iscritto in  data  20
gennaio 2023, 
  - la "CASSA RURALE - BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  TREVIGLIO
-SOCIETA' COOPERATIVA", societa' con sede legale e Direzione Generale
in Treviglio (BG), via Carlo  Carcano  n.  6,  iscritta  al  Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bergamo, col proprio numero di codice
fiscale 00255130163, nonche' al R.E.A. presso la medesima  Camera  di
Commercio con  il  numero  BG6336,  Partita  I.V.A.  n.  15240741007,
iscritta all'Albo delle Banche al  numero  3148,  Codice  ABI  08899,
aderente  al  Gruppo  Bancario  Cooperativo  ICCREA  BANCA,  iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo ICCREA BANCA  S.p.A.,  che
ne esercita la direzione ed il coordinamento,  societa'  partecipante
al Gruppo I.V.A. Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA - Partita  I.V.A.
n. 15240741007, aderente al Fondo di  Garanzia  dei  Depositanti  del
Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di garanzia,  ha  ceduto,  a
titolo oneroso, con efficacia sospesa sino alle ore 00.00 del  giorno
20 gennaio 2023, alla: 
  - "BANCA DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  CARATE  BRIANZA  -  SOCIETA'
COOPERATIVA", societa' con sede legale e Direzione Generale in Carate
Brianza (MB), via F. Cusani n. 6, iscritta al Registro Imprese presso
la C.C.I.A.A. di Milano - Monza - Brianza - Lodi, col proprio  numero
di codice fiscale 01309550158, nonche' al R.E.A. presso  la  medesima
Camera  di  Commercio  con  il  numero  MB-2547,  Partita  I.V.A.  n.
00708550967, iscritta all'Albo delle Banche al numero 217, Codice ABI
08440, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA BANCA, iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo ICCREA BANCA  S.p.A.,  che
ne esercita la direzione ed il coordinamento,  societa'  partecipante
al Gruppo I.V.A. Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA - Partita  I.V.A.
n. 15240741007, aderente al Fondo di  Garanzia  dei  Depositanti  del
Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale  di  garanzia,  il  ramo  di
azienda bancaria, costituita dalla Succursale di  Calolziocorte,  con
ubicazione all'indirizzo di via Bergamo n. 1, costituita dall'insieme
dei   beni   strumentali   all'esercizio    dell'impresa    bancaria,
considerati, non "uti singuli", ma quale complesso aziendale ai sensi
dell'art. 2555 C.C., e precisamente: 
  1) le dotazioni di cassa in euro o altra valuta,  esistenti  presso
la succursale di Calolziocorte; 
  2) i crediti verso la clientela, comprese tutte le  garanzie  reali
e/o personali afferenti; 
  3) tutte le  rimanenti  attivita',  compresi  (a  titolo  meramente
esemplificativo, e non esaustivo): attivita' rappresentate da crediti
diversi, partite viaggianti o transitorie in attesa di  sistemazione,
assegni tratti  e  non  ancora  incassati,  crediti  derivanti  dagli
impegni connessi e rapporti esauriti in essere; 
  4) ratei e risconti attivi, ivi inclusi gli interessi facenti parte
degli impieghi; 
  5) la raccolta diretta  della  clientela  ordinaria  costituita  da
depositi a vista o a termine o  con  preavviso,  o  rappresentata  da
titoli, raccolta in valuta ed i relativi rapporti contrattuali; 
  6) i debiti diversi  esistenti,  ivi  inclusi  quelli  per  partite
viaggianti o transitorie in attesa di sistemazione; 
  7) i ratei ed i risconti passivi,  compresi  quelli  per  interessi
passivi e commissioni maturate sulla raccolta; 
  8) le garanzie rilasciate, i crediti di firma ed altro, concessi in
euro o valuta estera; 
  9) la totalita' della raccolta indiretta della clientela ordinaria,
nonche' i relativi rapporti contrattuali con la clientela, alla  data
di cessione; 
  10) i  valori  mobiliari  custoditi  ed  amministrati,  nonche'  la
raccolta  indiretta  rappresentata   da   quote   di   organismi   di
investimento collettivo; 
  11) l'avviamento aziendale, comprensivo del cosiddetto "portafoglio
clienti"; 
  12)  le  attrezzature,  gli  arredamenti  ed  i  beni  mobili  (non
registrati) facenti parte della succursale di Calolziocorte, indicati
nel documento allegato, all'atto, sotto la lettera "D". 
  Si precisa  che  le  sopra  indicate  partite  contabili,  per  una
migliore individuazione sono riportate nella situazione  patrimoniale
aggiornata alla data del  16  gennaio  2023  che  resta  allegata  al
menzionato atto, sotto la lettera "E". 
  Restano esclusi dalla cessione di ramo di azienda: 
  A) i rapporti ed i relativi contratti di lavoro (compresi eventuali
posizioni  debitorie)  con   i   dipendenti   della   succursale   di
Calolziocorte che restano, pertanto, in carico alla Parte cedente; 
  B) i rapporti contrattuali bancari a sofferenza; 
  C) il diritto all'utilizzo della  ditta  che  ha,  fino  alla  data
odierna, contraddistinto l'esercizio del ramo aziendale in contratto,
avendo comunque preso atto, la Parte cedente, del divieto di cedere a
terzi la detta ditta separatamente dall'azienda, ai  sensi  dell'art.
2565 C.C.; 
  D) tutti i rapporti chiusi alla data di  efficacia  della  presente
cessione che, pertanto, non verranno migrati; 
  E) gli eventuali crediti rinvenienti da rapporti chiusi  alla  data
di efficacia  della  presente  cessione  di  Ramo  aziendale,  oppure
sopravvenuti per fatti rilevati dopo la data di chiusura del rapporto
stesso; 
  F) le perdite  patrimoniali  ed  i  costi  conseguenti  o  connessi
all'esplicazione  delle  attivita'  precontrattuali  e  di  indagine,
inerenti finanziamenti, mutui, aperture di credito e quant'altro, che
siano dipendenti da negligenza, imprudenza, imperizia, dolo,  errore,
riferibili a responsabilita' della Parte cedente nella gestione della
fase informativa precontrattuale  o  contrattuale  con  la  clientela
compresa nel Ramo di Azienda ceduto, oppure che siano  dipendenti  da
carenze nella produzione e nella conservazione  di  atti,  contratti,
scambi di corrispondenza, documentazione a corredo, compresi  i  casi
in cui, tali deficienze, abbiano determinato mancanza di  conformita'
sopravvenute nell'applicazione, nei  confronti  della  clientela,  di
spese, commissioni, oneri comunque denominati, addebito di  interessi
corrispettivi o di mora, eventuale applicazione, dolosa o colposa, di
interessi anatocistici non dovuti, eventuale applicazione,  dolosa  o
colposa, di  interessi  oltre  i  limiti  delle  soglie  anti  usura,
violazioni di  norme  sull'antiriciclaggio,  per  fatti  che  abbiano
riguardato la conduzione del ramo aziendale in oggetto da parte della
cedente, fino alla data di efficacia della presente cessione.  A  tal
fine, la  Parte  cedente  si  e'  obbligata  a  fornire,  alla  Parte
cessionaria, copia della documentazione contrattuale e contabile che,
eventualmente, dovesse essere richiesta a quest'ultima, a seguito  di
contestazioni per i fatti ivi evidenziati, da parte della  clientela,
da parte dell'Autorita' Giudiziaria, da parte dell'Autorita' preposta
al controllo della disciplina sull'antiriciclaggio, da parte di altra
Autorita', anche di Polizia Giudiziaria o Amministrativa. 
  La cessione di ramo di azienda bancaria avra'  efficacia,  ad  ogni
effetto di legge, a partire dalle ore 00.00 del giorno venti  gennaio
duemila ventitre' (20.01.2023)  e,  pertanto,  tutte  le  conseguenze
utili ed onerose della stessa, occasionate e dipendenti dal  presente
atto, saranno a favore e a carico della Parte cessionaria a far tempo
da tale data ed ora. Allo stesso modo,  la  conduzione  del  ramo  di
azienda in oggetto si considera, per tutti gli  effetti  civilistici,
amministrativi e fiscali, in capo alla Parte cessionaria,  a  partire
dalla detta ora e data. 
  In dipendenza di quanto convenuto, il contratto di cui al  presente
avviso  non  ha  prodotto  effetti  immediati,  ma   ha   determinato
esclusivamente l'insorgenza di aspettative giuridiche a  favore  e  a
carico di entrambe le Parti contraenti, legalmente tutelate a  tenore
di  legge,  fino  alle   ore   00.00   del   giorno   venti   gennaio
duemilaventitre'. 
  Le Parti  contraenti,  in  parziale  deroga  alla  sospensione  dei
termini di efficacia del contratto, al fine di consentire alla  Parte
cessionaria l'accesso ai locali di Calolziocorte, via Bergamo  n.  1,
ove ha ubicazione  la  succursale  bancaria  oggetto  della  presente
cessione, per l'effettuazione dei lavori di adeguamento dell'immobile
alle proprie esigenze,  hanno  concordato  che  in  data  coeva  alla
stipulazione del contratto (18 gennaio 2023), e' avvenuta la consegna
delle chiavi della Succursale di Calolziocorte nelle mani della Parte
cessionaria  e,   per   essa,   nelle   mani   del   proprio   legale
rappresentante. Resta inteso che la  custodia  dell'immobile  ove  e'
ubicata la suddetta Succursale, sara',  dal  momento  della  consegna
delle chiavi, assunta a proprio carico dalla Parte  cessionaria  che,
in tal modo, se ne e' assunta l'esclusiva  responsabilita',  all'uopo
essendo  altresi'  autorizzata  alla  sostituzione  dei  sistemi   di
apertura e dei codici di sicurezza. In conseguenza  di  quanto  sopra
convenuto, le Parti contraenti, di comune accordo, si sono  impegnate
a pervenire, entro la data del trentuno gennaio duemilaventitre',  al
perfezionamento di  apposito  atto  ricognitivo  con  il  quale,  tra
l'altro, si riconoscera': 
  a) la piena efficacia della cessione del ramo di azienda; 
  b) l'esatta determinazione  della  somma  algebrica  tra  le  poste
dell'attivo e quelle del passivo,  con  riferimento  alla  situazione
patrimoniale definitiva, aggiornata alla data del 20 gennaio 2023, in
modo da determinare  l'esatto  corrispettivo  dovuto,  incrementando,
l'appresso fissato corrispettivo, determinato in via provvisoria, del
valore complessivo delle  attivita'  e  decurtando,  lo  stesso,  dal
valore complessivo delle passivita' evidenziate  sulla  scorta  della
suddetta situazione  patrimoniale  aggiornata  alla  data  del  venti
gennaio duemilaventitre'. 
  In relazione alla regolamentazione dei crediti, dei debiti e  degli
effetti relativi alla successione nei contratti, inerenti la gestione
del ramo di azienda in oggetto e  riferibili  alla  conduzione  della
Parte cedente, duratura fino alla data degli effetti della  cessione,
come sopra prevista, si e' precisato tra le Parti che: 
  - la Banca cessionaria subentri integralmente in tutti i  contratti
riguardanti il ramo di azienda oggetto di cessione,  ivi  compresi  i
contratti per le utenze ed i servizi; 
  - la Parte cessionaria subentri nel contratto di  locazione  avente
ad oggetto i locali ove viene svolta l'attivita' d'impresa oggetto di
cessione,  siti  in  Calolziocorte,  via  Bergamo  n.  1;   contratto
stipulato tra la proprieta' dell'immobile e la "CASSA RURALE -  BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO -SOCIETA' COOPERATIVA" in data 19
novembre 2007, registrato a Bergamo 1, il 28 novembre 2007, al numero
11.587, serie 3^; contratto in cui  succede,  in  qualita'  di  Parte
locataria-con duttrice, la societa' cessionaria, ai sensi e  per  gli
effetti  di  cui  all'art.  36,  legge  27  luglio   1978   n.   392,
obbligandosi, la Parte cedente, a comunicare al  locatore  l'avvenuta
trasmigrazione del contratto a favore della Parte cessionaria; e cio'
entro il termine di giorni  trenta  dalla  data  di  efficacia  della
presente cessione; 
  - la Banca cessionaria acquisisca, per effetto dell'unitarieta' del
contratto, le partite passive inerenti lo svolgimento  dell'attivita'
bancaria tipica del ramo  aziendale  oggetto  di  cessione  in  esse,
pertanto, rientrandovi, sia le passivita' "inerenti",  dal  punto  di
vista contabile, che quelle "inerenti", dal punto di vista operativo,
e, pertanto, le passivita' che  abbiano  un  collegamento  funzionale
rispetto al ramo di  azienda  oggetto  di  cessione;  il  tutto,  con
riferimento alla situazione patrimoniale definita alla data del venti
gennaio duemila ventitre' (20.01.2023). 
  Si precisa che gli  oneri  conseguenti  ai  contratti  inclusi  nel
trasferimento del Ramo di Azienda in  oggetto,  resteranno  a  carico
della Parte cedente, fino  alla  data  di  efficacia  della  cessione
medesima. Gli eventuali corrispettivi calcolati su base annua saranno
regolati tra la Parte cedente e la Parte cessionaria con  riferimento
alla data di efficacia della presente cessione, restando a carico  di
ciascuna delle Parti, la quota proporzionata al "pro rata temporis" e
quindi alla durata del periodo di godimento della controprestazione. 
  In applicazione al "principio di competenza" definito dai  principi
generali contabili, le Parti contraenti, entro il termine  di  giorni
dieci (10) lavorativi dalla fine di ciascun mese successivo alla data
di efficacia  della  presente  cessione,  provvederanno  a  regolare,
mediante compensazione,  ove  possibile,  ovvero  mediante  reciproci
pagamenti, le partite relative a debiti e  crediti  che  risultassero
erroneamente addebitate o accreditate da  terzi  (come,  ad  esempio,
addebiti derivanti da utilizzo  di  carte  di  credito  rilasciate  a
clienti del Ramo di Azienda ceduto, addebiti di utenze pubbliche o di
gestori  privati,  partite  viaggianti  et  similia  non  oggetto  di
cessione), restando inteso che la regolamentazione reciproca di  tali
specifiche   partite   "dare-avere",   avverra'   con   data   valuta
corrispondente agli erronei addebiti o accrediti cui si riferisce. 
  La Parte cedente ha garantito: 
  - la piena ed esclusiva titolarita' di quanto  in  contratto  e  la
liberta' dello stesso da pesi,  privilegi,  sequestri,  pignoramenti,
vincoli pregiudizievoli e diritti di terzi in genere; 
  - che il ramo di azienda con la  presente  ceduto  e'  regolarmente
costituito, organizzato e  funzionante,  essendo  peraltro  conforme,
l'attivita' esercitata, a tutte le normative vigenti  in  materia  ed
anche alle disposizioni di conformita' degli impianti alle  norme  di
sicurezza; 
  - di non avere prestato, nell'esercizio del ramo di azienda oggetto
della  presente   cessione,   alcuna   fidejussione,   bancaria   e/o
assicurativa, ne' alcuna lettera di patronage e/o garanzia reale; 
  - che, in relazione al ramo di azienda  in  oggetto,  non  esistono
liti  pendenti,  vertenze  giudiziarie  in  genere,   istruttorie   o
procedimenti giudiziari tuttora in corso; 
  - che sul ramo di azienda medesimo non gravano passivita' fiscali e
che, anche in relazione al disposto dell'art. 33 del  D.Lgs.  n.  231
del 2001, per l'esercizio  dello  stesso,  non  sono  state  irrogate
sanzioni pecuniarie e non sono  state  instaurate  procedure  per  il
perseguimento  di  reati  o  illeciti  amministrativi,   obbligandosi
comunque, la Parte cedente, al pagamento di tutte le imposte e tasse,
dirette ed indirette, erariali e comunali, contravvenzioni, ammende e
sopratasse riferentesi alla conduzione, da parte della  Cedente,  del
ramo di azienda ceduto, duratura fino alla data  di  efficacia  della
presente  cessione,  nonche'  di  ogni  eventuale  debito  fiscale  e
contributivo che risultasse a carico dell'esercizio ceduto e maturato
in dipendenza della conduzione della Parte cedente duratura fino alla
medesima data. 
  In relazione agli effetti fiscali e tributari, la Parte cessionaria
si e' dichiarata perfettamente edotta di essere, a norma del  Decreto
Legislativo 472/97, solidalmente responsabile con  la  Parte  cedente
per tutti i debiti ed obblighi tributari relativi all'azienda ceduta,
anche se non ancora contestati o irrogati alla data  della  cessione,
ma riferibili all'anno in corso e/o ai due anni  precedenti  la  data
della cessione medesima. 
  A tal fine la Parte cedente si e' obbligata a produrre  alla  Parte
cessionaria, entro il termine di giorni quindici dalla data  odierna,
il  Documento  Unico  di   Regolarita'   Contributiva,   nonche'   il
certificato di assenza di pendenze tributarie,  rilasciato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3 D.Lgs. 472/1997, dalla competente Agenzia delle
Entrate. 
  La Parte cedente e la Parte cessionaria  hanno  dichiarato  di  non
trovarsi in  stato  di  insolvenza,  ne'  di  essere  assoggettati  a
liquidazione giudiziale e di non  avere  in  corso  alcuna  procedura
concorsuale e/o provvedimento civile o penale che possa  interdire  o
limitare la legittima esecuzione di quanto pattuito con  il  presente
atto. 
  Il corrispettivo per la cessione del ramo aziendale  in  contratto,
e' stato provvisoriamente convenuto e fissato tra le Parti,  in  Euro
300.000,00   (trecentomila/00),    riferibile    al    solo    valore
dell'avviamento. 
  Tale corrispettivo sara' incrementato del valore complessivo  delle
attivita'  e  decurtato  del  valore  complessivo  delle   passivita'
evidenziate  dalla  situazione  patrimoniale  definitiva   del   ramo
aziendale oggetto di cessione, redatta con riferimento alla  data  di
efficacia della cessione medesima (ore 00.00 del  giorno  20  gennaio
2023). 
  Le Parti contraenti hanno dato atto che il  suddetto  corrispettivo
provvisoriamente determinato, e' coerente con  quello  valutato  come
"congruente" entro il "range" stabilito  dalla  Deloitte  di  cui  e'
detto nella premessa dell'atto "de quo" e sulla base della situazione
patrimoniale provvisoria riferita alla data  del  30  settembre  2022
rispetto alla quale, la situazione patrimoniale di riferimento,  alla
data del 16 gennaio 2023, allegata all'atto  sub  "E",  non  presenta
sostanziali scostamenti di periodo. 
  Il  corrispettivo  come  sopra  determinato,  verra'   corrisposto,
mediante utilizzo di legali mezzi di  pagamento,  contestualmente  al
perfezionamento dell'atto ricognitivo di cui e'  detto  sopra  e  con
valuta al 31 gennaio 2023. 
  Per ogni comunicazione relativa al contratto di cui  alla  presente
attestazione  notarile,  le  Parti  hanno  eletto,   rispettivamente,
domicilio come segue: 
  - quanto alla "CASSA RURALE  -  BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI
TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA", presso la propria sede  legale  in
Treviglio (BG), via Carlo Carcano n. 6; 
  - quanto alla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  DI  CARATE  BRIANZA  -
SOCIETA' COOPERATIVA", presso  la  propria  sede  legale,  in  Carate
Brianza, via F. Cusani n. 6. 
  A far tempo dalla data di efficacia della presente cessione di Ramo
di Azienda, la Parte cessionaria assumera', a tutti gli  effetti,  la
posizione di "titolare del trattamento dei dati",  subentrando  nella
medesima posizione della Parte cedente; e cio'  ai  sensi  di  quanto
disposto dalla L. 30 giugno 2003 n. 196, dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.
101 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR. 
  A tal fine, la Parte cedente si e' obbligata a fornire  alla  Parte
cessionaria tutti  gli  elementi  documentali  relativi  ai  consensi
prestati dai clienti, ai sensi della suddetta normativa,  nonche'  le
dichiarazioni  rese  ai  fini  dell'attivita'  di  antiriciclaggio  e
raccolte  dalla  banca  cedente.  Il  tutto,  con  riferimento   alla
clientela in essere, alla data di efficacia della presente  cessione,
presso la succursale di Calolzio- corte. 
  La cessione del ramo di azienda  di  cui  al  presente  avviso,  in
quanto avviene ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.  58  del
T.U.B., non richiede alcuna formalita' ipotecaria o  annotazione  con
riferimento ai privilegi,  alle  garanzie  di  qualsiasi  tipo  e  da
chiunque prestate o comunque esistenti a favore della Parte  cedente,
in dipendenza  dei  rapporti  ceduti  che,  pertanto,  conservano  la
propria validita' ed il grado conseguito. 
  Gli   oneri   pubblicitari   previsti   dalla   sopra    richiamata
disposizione, fanno carico alla Parte  cessionaria,  cosi'  come  gli
oneri  previsti  per  legge  per   qualsivoglia   altra   pubblicita'
necessaria  per  l'esecuzione  del  contratto.  Pertanto,  la   banca
cessionaria si curera' di richiedere la pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica    Italiana,    della    comunicazione
dell'avvenuta cessione del Ramo di Azienda in contratto. 
  Ai fini fiscali, le Parti hanno richiesto che il contratto, essendo
costituito da sole entita' mobiliari, venga tassato con  aliquota  al
3%  (tre  per  cento)  su  una   base   imponibile   costituita   dal
corrispettivo  provvisoriamente  determinato   in   Euro   300.000,00
(trecentomila/00)  (ex  art.  35,  comma  1  T.U.R.  Par.  1),  salvo
liquidazione della eventuale maggiore imposta dovuta, in sede di atto
ricognitivo portante, tra l'altro, la determinazione  definitiva  del
corrispettivo dovuto (ex art.  19,  comma  1,  T.U.R.,  Par.  1),  in
dipendenza dell'incrementazione del suddetto corrispettivo del valore
complessivo  delle  attivita'  e  della   decurtazione   del   valore
complessivo  delle  passivita'  evidenziate  con   riferimento   alla
situazione patrimoniale definitiva del ramo  aziendale  ceduto,  alla
data del giorno 20 gennaio 2023. 
  Tutte le spese inerenti l'atto "de quo", annesse e conseguenti, ivi
compresi tutti gli oneri per imposte e tasse dovute, restano a carico
della Parte cessionaria che, ove previste, ha invocato  le  eventuali
agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge. 
  Carate Brianza, addi' 23 gennaio 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Redaelli Ruggero 

 
TX23AAB899
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.