CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2023)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza  resa  dalla  Corte  d'Appello  di  Catania,  sezione
Lavoro, a verbale dell'udienza del 25.10.2022 nel giudizio di appello
nr. 238/2022 R.G.  promosso  da  MINISTERO  ISTRUZIONE  contro  VELLA
PASQUALINA,  e'  stata  disposta  la  trasmissione  degli   atti   al
Presidente   della   Corte,   ai   sensi   dell'art.   150    c.p.c..
Successivamente, in data 22 novembre 2022, perveniva il provvedimento
che onerava l'appellante di documentare, entro dieci giorni prima  la
data  dell'udienza,  l'avvenuta  notifica  dell'appello  ai  soggetti
controinteressati, stante l'autorizzazione del 17 novembre  2022  del
Presidente  della  Corte  alla  notifica  ai  controinteressati   per
pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150  c.p.c..  La  causa  veniva
rinviata all'udienza del 28.02.2023. 
  Con il ricorso in appello viene impugnata la sentenza n sentenza n.
45/2022 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro, emessa  in  definizione
del procedimento N.R.G. 9444/2019, pubblicata in  data  12.01.2022  e
non notificata, che ha dichiarato il diritto  dell'appellata,  previa
disapplicazione del CCNI, nella parte in cui prevede l'accantonamento
di posti in favore dei docenti immessi  in  ruolo  dalla  graduatoria
degli idonei  del  concorso  ordinario  del  2012  nell'ambito  delle
operazioni di mobilita', ad essere assegnata ad una sede di  servizio
secondo l'ordine di preferenza indicato nella  domanda,  al  fine  di
sentire accogliere le seguenti conclusioni  "accogliere  il  presente
appello e,  per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza  impugnata,
rigettare  integralmente,  nel  merito,  ogni  domanda  avanzata   da
controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in  cui  ha
dichiarato l'illegittimita' e disapplicato  il  Contratto  Collettivo
Nazionale Integrativo per aver accordato preferenza, nella  procedura
di mobilita', agli idonei della Graduatoria di  Merito  del  concorso
del 2012 rispetto ai docenti  immessi  in  ruolo  da  Graduatorie  ad
Esaurimento. 
  Con vittoria di spese e compensi di lite di  entrambi  i  gradi  di
giudizio." deducendo che da una oculata disamina dell'art.  1,  comma
108 della legge 107/2015  sia  gia'  la  legge  a  fare  riferimento,
nell'articolata disciplina prevista per la mobilita', solo  ai  posti
gia' assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art. 1, comma
96, lettera b), cioe' quelli provenienti da Gae; la disposizione  non
menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera  a)  e
che, in ogni caso, il peculiare meccanismo di riserva dei  posti,  in
sede di mobilita', per i docenti assunti  da  graduatorie  di  merito
2012, oltre  a  trovare  fondamento  nella  legge  n.  107/2015,  non
presenta profili di irragionevolezza. 

                       L'avvocato dello Stato 
                            Elisa Sacca' 

 
TX23ABA1543
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