Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
Con ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Catania, sezione
Lavoro, a verbale dell'udienza del 25.10.2022 nel giudizio di appello
nr. 238/2022 R.G. promosso da MINISTERO ISTRUZIONE contro VELLA
PASQUALINA, e' stata disposta la trasmissione degli atti al
Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
Successivamente, in data 22 novembre 2022, perveniva il provvedimento
che onerava l'appellante di documentare, entro dieci giorni prima la
data dell'udienza, l'avvenuta notifica dell'appello ai soggetti
controinteressati, stante l'autorizzazione del 17 novembre 2022 del
Presidente della Corte alla notifica ai controinteressati per
pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.. La causa veniva
rinviata all'udienza del 28.02.2023.
Con il ricorso in appello viene impugnata la sentenza n sentenza n.
45/2022 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro, emessa in definizione
del procedimento N.R.G. 9444/2019, pubblicata in data 12.01.2022 e
non notificata, che ha dichiarato il diritto dell'appellata, previa
disapplicazione del CCNI, nella parte in cui prevede l'accantonamento
di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria
degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle
operazioni di mobilita', ad essere assegnata ad una sede di servizio
secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, al fine di
sentire accogliere le seguenti conclusioni "accogliere il presente
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigettare integralmente, nel merito, ogni domanda avanzata da
controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in cui ha
dichiarato l'illegittimita' e disapplicato il Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo per aver accordato preferenza, nella procedura
di mobilita', agli idonei della Graduatoria di Merito del concorso
del 2012 rispetto ai docenti immessi in ruolo da Graduatorie ad
Esaurimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio." deducendo che da una oculata disamina dell'art. 1, comma
108 della legge 107/2015 sia gia' la legge a fare riferimento,
nell'articolata disciplina prevista per la mobilita', solo ai posti
gia' assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art. 1, comma
96, lettera b), cioe' quelli provenienti da Gae; la disposizione non
menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera a) e
che, in ogni caso, il peculiare meccanismo di riserva dei posti, in
sede di mobilita', per i docenti assunti da graduatorie di merito
2012, oltre a trovare fondamento nella legge n. 107/2015, non
presenta profili di irragionevolezza.
L'avvocato dello Stato
Elisa Sacca'
TX23ABA1543