TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
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(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

 
Riconoscimento di proprieta' - Decreto  per  usucapione  speciale  ex
            art. 1159 c.c. e legge n. 346 del 10/05/1976 
 

  Con ricorso, iscritto al n. di  R.G.  685/2023,  del  Tribunale  di
Potenza, la sig.ra CORNACCHIA Maria,  nata  ad  Altamura  (BA)  il  5
dicembre 1960, c.f.: CRN MRA 60T45 A225Y, residente ad Altamura (BA),
alla  C/da  Polisciazzo  n.  20  ed  elettivamente   domiciliata   in
Montemilone (PZ), al Corso  Cavour  n.  70,  presso  e  nello  studio
dell'Avv. Federico Pagano (c.f.: PGN FRC 65L08 G261A),  ha  richiesto
al Tribunale di Potenza che venga dichiarato con decreto, sulla  base
della documentazione allegata,  delle  informazioni  assunte  e,  ove
occorra, delle prove indicate,  la  piena  e  libera  proprieta'  dei
terreni ubicati in agro di  Montemilone,  Contrada  Demanio  Piccolo,
riportati nel Catasto Terreni di detto Comune: 
  a)al foglio di mappa n. 10, particella  n.  38,  seminativo  di  3^
classe, esteso ha 0.33.70, 
  b)al foglio di mappa n. 10, particella n. 39, pascolo di 1^ classe,
esteso ha 0.66.00 e 
  c)al foglio di mappa n. 10, particella  n.  77,  seminativo  di  3^
classe, esteso ha 0.06.85, 
  a favore della ricorrente, ordinando al competente al  Conservatore
dei Registri Immobiliari di Potenza di  procedere  alla  trascrizione
nei  pubblici  registri  dell'acquisto  a   titolo   originario   per
usucapione ex art. 1159 bis, c.c. a favore di  CORNACCHIA  Maria  sul
bene sopradescritto, esonerandolo da  ogni  responsabilita',  nonche'
autorizzare l'U.T.E. di Potenza ad effettuare le variazioni catastali
dei mappali e nelle misure  sopra  indicate  a  favore  della  sig.ra
CORNACCHIA Maria. 
  Il Giudice designato, 
  letto il ricorso ex art. 1159-bis c.c. depositato dalla  difesa  di
CORNACCHIA Maria in data 
  21/02/2023 e assegnato, nonche' posto in visione,  allo  scrivente,
in data 24/02/2023; 
  ritenuta la sussistenza dei presupposti di  cui  all'art.  2  legge
346/1976 e in ogni caso dell'art. 
  1159-bis, co. IV, c.c.; 
  letti gli  artt.  1159-bis  c.c.,  3  legge  346/1976  e  31  legge
340/2000; 
  P.Q.M. 
  -  ORDINA  che,  a  cura  della   ricorrente,   la   richiesta   di
riconoscimento della proprieta' sia resa 
  nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo
del comune in cui sono 
  situati  i  fondi  di  cui  trattasi  nonche'  all'albo  di  questo
Tribunale, con l'espressa indicazione 
  che contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da
parte di chiunque vi abbia 
  interesse entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
affissione; 
  -  ORDINA  che,  a  cura  della   ricorrente,   la   richiesta   di
riconoscimento della proprieta' sia 
  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  per
estratto, per una sola volta, e 
  non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta  affissione  nei
due albi suddetti; 
  - ORDINA che, a cura della ricorrente, il ricorso sia notificato  a
coloro che nei registri 
  immobiliari figurano come titolari di diritti  reali  sull'immobile
ed a coloro che, nel ventennio 
  antecedente alla presentazione  della  stessa,  abbiano  trascritto
contro l'istante o i suoi danti 
  causa domanda giudiziale  non  perenta  diretta  a  rivendicare  la
proprieta' o altri diritti reali di 
  godimento sui fondi medesimi; 
  - DISPONE, infine, che, in caso di mancata opposizione nei  termini
suddetti, la ricorrente 
  depositi apposita istanza per l'adozione da parte di questo giudice
dei conseguenti 
  provvedimenti di legge. 
  Si comunichi alla parte ricorrente. 
  Potenza, 24 febbraio 2023. 
  Il Giudice designato 
  N.A. Vecchio 

                        avv. Federico Pagano 

 
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