Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Decreto di imposizione dell'asservimento coattivo ed occupazione
temporanea d'urgenza
Il direttore generale
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 recante "Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni,
con la legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art 5;
VISTO il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;
VISTO il Decreto n. 2, del 22 luglio 2022, con il quale il
Commissario Straordinario di Governo per il rigassificatore di
Ravenna ha individuato quale ulteriore componente dell'ufficio
commissariale di avvalimento, per il procedimento di esproprio,
l'ufficio competente costituto presso il Ministero della transizione
ecologica;
VISTO il Decreto commissariale n. 3, del 07 novembre 2022, la SNAM
FSRU ITALIA, Societa' soggetta all'attivita' di direzione e
coordinamento di SNAM S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.
11313580968, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Santa Barbara, 7, e' autorizzata alla realizzazione dell'opera
denominata "FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale
Gasdotti", quale intervento strategico di pubblica utilita',
indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacita'
di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggiante di
stoccaggio e rigassificazione (FSRU);
TENUTO CONTO che il predetto Decreto n. 3 costituisce variante agli
strumenti urbanistici e portuali con apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione
dell'opera;
CONSIDERATO che il richiamato Decreto commissariale n. 3 da' atto
che l'emanazione del decreto di esproprio/asservimento e' adottato
dal competente ufficio costituito presso il Ministero della
transizione ecologica;
VISTA il Decreto commissariale n. 1, del 09 febbraio 2023, con il
quale il Decreto commissariale n. 3 e' stato volturato a favore di
SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI),
Piazza Santa Barbara, 7, codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio del
gasdotto di collegamento alla rete nazionale gasdotti denominato
"Allacciamento FSRU Ravenna DN 650 (26"), in comune di Ravenna (RA)";
VISTA l'istanza del 10/03/2023, ENGCOS/PROSPE/S/401, acquisita in
atti al protocollo n. 36802 del 13/03/2023, con la quale la societa'
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n.
7 - Uffici in San Donato Milanese (MI) - "Installazioni FSRU" - Via
Dell'Unione Europea, 4, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi
degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di
terreni ubicati nel comune di RAVENNA (RA) indicate nel piano
particellare allegato alla citata istanza:
a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
CONSIDERATO che il gasdotto in oggetto riveste carattere di urgenza
ed indifferibilita' in quanto finalizzato all'incremento della
capacita' di rigassificazione nazionale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del Decreto
commissariale n. 3, del 07 novembre 2022, ha determinato l'inizio del
procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la
condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale
il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria;
CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni
interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga,
alla data del 07 novembre 2027;
PRESO ATTO che, per l'acquisizione dei terreni, non e' stato
possibile raggiungere un'intesa bonaria con le Ditte proprietarie di
cui al piano particellare allegato alla citata istanza;
RITENUTO che:
- la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano
particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente
DECRETA:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di RAVENNA (RA), interessate dalla realizzazione dell'opera
denominata "Allacciamento FSRU Ravenna (tratto a terra) DN 650 (26"),
in comune di Ravenna (RA)" e riportate nel piano particellare
allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli
adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto
segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrate alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 18,00
(diciotto/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere
la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa delle tubazioni;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al
fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di
ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e'
proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente
decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di
consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un
preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del
sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa
incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a
redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.mase.gov.it.
Articolo 7
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione
(DGIS - Divisione IV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS
S.p.A. - Installazioni FSRU - San Donato Milanese (MI) - Via
Dell'Unione Europea, 4 - pec: ingcos.sard@pec.snamretegas.it -
l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed
occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la
comunicazione di accettazione delle indennita' di asservimento ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di
terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al
presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM
RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60
giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennita' provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati
presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi
amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di
questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo':
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la
data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell'impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, e' dovuta alla Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Elenco delle ditte e dei beni da asservire ed occupare
temporaneamente in comune di Ravenna (RA).
Ditta n. 1: GRUPPO RITMO S.R.L., Sezione A Foglio 14 mappali
49-1711-1709 e 1707.
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
TX23ADC3159