MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

 
Decreto di  imposizione  dell'asservimento  coattivo  ed  occupazione
                        temporanea d'urgenza 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la legge  23  agosto  2004,  n.  239  "Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 recante "Misure urgenti
in materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni,
con la legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art 5; 
  VISTO il decreto-legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55  del  22  aprile  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; 
  VISTO il Decreto n.  2,  del  22  luglio  2022,  con  il  quale  il
Commissario  Straordinario  di  Governo  per  il  rigassificatore  di
Ravenna  ha  individuato  quale  ulteriore  componente   dell'ufficio
commissariale di  avvalimento,  per  il  procedimento  di  esproprio,
l'ufficio competente costituto presso il Ministero della  transizione
ecologica; 
  VISTO il Decreto commissariale n. 3, del 07 novembre 2022, la  SNAM
FSRU  ITALIA,  Societa'  soggetta  all'attivita'   di   direzione   e
coordinamento di  SNAM  S.p.A.,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
11313580968, con sede legale in  San  Donato  Milanese  (MI),  Piazza
Santa  Barbara,  7,  e'  autorizzata  alla  realizzazione  dell'opera
denominata  "FSRU  Ravenna  e  Collegamento   alla   Rete   Nazionale
Gasdotti",  quale  intervento  strategico   di   pubblica   utilita',
indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento  della  capacita'
di  rigassificazione  nazionale  mediante  unita'   galleggiante   di
stoccaggio e rigassificazione (FSRU); 
  TENUTO CONTO che il predetto Decreto n. 3 costituisce variante agli
strumenti  urbanistici  e  portuali  con  apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione
dell'opera; 
  CONSIDERATO che il richiamato Decreto commissariale n. 3  da'  atto
che l'emanazione del decreto di  esproprio/asservimento  e'  adottato
dal  competente  ufficio  costituito  presso   il   Ministero   della
transizione ecologica; 
  VISTA il Decreto commissariale n. 1, del 09 febbraio 2023,  con  il
quale il Decreto commissariale n. 3 e' stato volturato  a  favore  di
SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San  Donato  Milanese  (MI),
Piazza Santa Barbara, 7, codice fiscale e partita IVA n. 10238291008,
limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed  esercizio  del
gasdotto di collegamento  alla  rete  nazionale  gasdotti  denominato
"Allacciamento FSRU Ravenna DN 650 (26"), in comune di Ravenna (RA)"; 
  VISTA l'istanza del 10/03/2023, ENGCOS/PROSPE/S/401,  acquisita  in
atti al protocollo n. 36802 del 13/03/2023, con la quale la  societa'
SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita  IVA  n.  10238291008,
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n.
7 - Uffici in San Donato Milanese (MI) - "Installazioni FSRU"  -  Via
Dell'Unione Europea, 4, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi
degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di
terreni ubicati  nel  comune  di  RAVENNA  (RA)  indicate  nel  piano
particellare allegato alla citata istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  CONSIDERATO che il gasdotto in oggetto riveste carattere di urgenza
ed  indifferibilita'  in  quanto  finalizzato  all'incremento   della
capacita' di rigassificazione nazionale; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  Decreto
commissariale n. 3, del 07 novembre 2022, ha determinato l'inizio del
procedimento di esproprio e che  nella  fattispecie  si  realizza  la
condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base  alla  quale
il decreto ablativo puo' essere emanato  con  determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  CONSIDERATO che il vincolo preordinato  all'esproprio  dei  terreni
interessati dai lavori indicati in premessa  decade,  salvo  proroga,
alla data del 07 novembre 2027; 
  PRESO ATTO che,  per  l'acquisizione  dei  terreni,  non  e'  stato
possibile raggiungere un'intesa bonaria con le Ditte proprietarie  di
cui al piano particellare allegato alla citata istanza; 
  RITENUTO che: 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di  RAVENNA  (RA),   interessate   dalla   realizzazione   dell'opera
denominata "Allacciamento FSRU Ravenna (tratto a terra) DN 650 (26"),
in comune  di  Ravenna  (RA)"  e  riportate  nel  piano  particellare
allegato  al  presente  decreto,  con   l'indicazione   delle   Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrate alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  18,00
(diciotto/00) metri dall'asse della tubazione, nonche'  di  mantenere
la superficie asservita a terreno agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa delle tubazioni; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi  di
ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico,  conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-octies   del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alla Ditta proprietaria con allegato il  piano  particellare,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di  almeno  sette  giorni  le  modalita'  ed  i  tempi  del
sopralluogo ed indicando anche il  nominativo  dei  tecnici  da  essa
incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti inerenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.mase.gov.it. 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGIS - Divisione IV - Via  Sallustiana,  53  -  00187  Roma  -  pec:
ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza  alla  SNAM  RETE  GAS
S.p.A. -  Installazioni  FSRU  -  San  Donato  Milanese  (MI)  -  Via
Dell'Unione  Europea,  4  -  pec:  ingcos.sard@pec.snamretegas.it   -
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalla  ditta  proprietaria   la
comunicazione di accettazione delle  indennita'  di  asservimento  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene e la documentazione  comprovante  la  piena  e  libera
disponibilita' del terreno, contenute nello  schema  A,  allegato  al
presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche'  la  SNAM
RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60
giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie   di   asservimento   ed   occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in  possesso,  gli  importi  saranno  depositati
presso la Ragioneria  Territoriale  competente  -  Servizio  depositi
amministrativi per esproprio - a seguito  di  apposita  ordinanza  di
questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  SNAM  RETE  GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di  immissione  in  possesso  delle  stesse  aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Elenco  delle  ditte  e  dei  beni   da   asservire   ed   occupare
temporaneamente in comune di Ravenna (RA). 
  Ditta n. 1: GRUPPO  RITMO  S.R.L.,  Sezione  A  Foglio  14  mappali
49-1711-1709 e 1707. 

                        Il direttore generale 
                      dott.ssa Marilena Barbaro 

 
TX23ADC3159
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.