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Provvedimento finale realizzazione del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) La societa' A2A Energiefuture S.p.A., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, rende noto, che in data 22/03/2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emesso il decreto n. 55/02/2023 di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i, alla realizzazione del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) tramite la realizzazione di una nuova sezione a ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a circa 860 MWe lordi (1350 MWt) alimentata a gas naturale e delle opere di connessione alla RTN (rete elettrica nazionale) e alla rete nazionale dei gasdotti come specificato ed in conformita' al progetto presentato con l'istanza prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019, integrata con nota prot. N. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate nel decreto stesso. Si riporta di seguito l'estratto del citato decreto n. 55/02/2023: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza IL DIRETTORE GENERALE: VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i, ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i, ... - omissis -; VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i, ... - omissis -; VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attivita' istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ... - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i, ... - omissis -; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ... - omissis -; VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n.173, ... - omissis -; VISTA la nota prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019, acquisita al prot. MiSE n. 28104 del 17 dicembre 2019, con cui la societa' A2A Energiefuture S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone consistente nella realizzazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; CONSIDERATO che il Proponente, con nota prot. n. 2019-AEF/920-P del 13.12.2019, ha presentato alla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato con l'istanza, l'intervento consiste nella realizzazione presso la Centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) di una nuova sezione a ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a circa 860 MWe lordi (1350 MWt) alimentata a gas naturale e che fanno parte del progetto anche le opere di connessione alla RTN (rete elettrica nazionale) e alla rete nazionale dei gasdotti; VISTA la nota n. 1244 del 21.01.2020 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza; - ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la realizzazione del progetto presentato nell'istanza; - ha contestualmente sospeso i termini del procedimento in attesa delle determinazioni della conclusione del procedimento di VIA; VISTA la nota prot. n. 103709 del 28 settembre 2021 con cui la DG CRESS del Ministero della transizione ecologica (oggi DG VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha trasmesso il decreto ministeriale n. 382/2021, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., contenente il giudizio positivo di compatibilita' ambientale del progetto presentato con l'istanza, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni formalizzate con: - parere positivo con condizioni ambientali, n. 113 del 25 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; - parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero della Cultura espresso con nota della DG-ABAP prot. 19014 del 3 giugno 2021; - parere, positivo con condizioni ambientali, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 3 maggio 2021; - parere dell'Istituto Superiore di Sanita', espresso con nota prot. Generale AOO-ISS-27/04/2021- 00016127 e con nota prot. Generale AOO-ISS-10/09/2021-0031757. VISTA la nota n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 31670 di pari data), con cui il Proponente, in esito alla conclusione favorevole del procedimento di VIA, ha trasmesso, oltre ai pareri fino ad allora ricevuti nell'ambito del procedimento, un aggiornamento del progetto relativo ai seguenti aspetti: - modifica del tracciato del metanodotto, cosi come prescritta dalla Regione Autonoma FVG con Parere 0007177/P del 3/5/2021 (condizione ambientale n.1) e recepita all'art.4 del Decreto VIA, comprendente il tracciato finale del gasdotto ricevuto da SNAM Rete Gas, sulla base del quale e' stato aggiornato il Piano Particellare; - razionalizzazione dello schema di connessione, impiegando il solo collegamento alla rete a 380 kV esistente, secondo la soluzione tecnica minima generale (STMG) emessa da Terna; - nuovo sistema di stoccaggio ammoniaca per il sistema SCR di abbattimento degli NOx, adeguato alle necessita' del nuovo impianto e posto in prossimita' del punto di utilizzo; - predisposizione all'utilizzo di idrogeno come combustibile. VISTA la nota prot. 2021-AEF-937-P del 22 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 31690 del 22.10.2021), con cui il Proponente ha trasmesso il Piano Particellare complessivo definitivo di tutte le opere in progetto, predisposto in coerenza con la documentazione di progetto aggiornata di cui sopra, e ha comunicato l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che sia dichiarata la pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'intervento e che siano disposti l'occupazione d'urgenza, l'occupazione temporanea e l'asservimento delle aree interessate, nell'ambito del procedimento unico ai sensi della L. 55/2002 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all' esercizio dell'opera. VISTA la nota prot. n. 32391 del 29.10.2021 con cui il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), preso atto dell'esito positivo della VIA, ha riaperto i termini del procedimento autorizzativo, stabiliti in 75 Giomi, ha trasmesso a tutti i soggetti convocati il nuovo link per scaricare la documentazione progettuale aggiornata in esito alla VIA (nota del Proponente n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021) e ha fissato la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalita' "sincrona" al 14 gennaio 2022, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessita' tali da renderla necessaria. VISTA la nota prot. n. 34929 del 22.11.2021 con cui il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), cosi come richiesto dal proponente con nota prot. 2021-AEF-001018-P del 12 novembre 2021, ha esteso la convocazione della Conferenza di servizi ad altri Enti/Societa'/Amministrazioni indicati dal proponente, rimandando lo svolgimento della riunione della Conferenza in modalita' sincrona, secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter, commi 3 e 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. al giorno 8 febbraio 2022. VISTA la nota n. 35320 del 25.11.2021 con cui il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), come richiesto dal Proponente con nota prot. 2021-AEF-937-P del 22 ottobre 2021, ha provveduto ad avviare, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione unica, anche la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servita ai sensi del DPR 327/2001, chiedendo al Comune di Monfalcone di provvedere alla pubblicazione del relativo annuncio sull'albo pretorio, invitando la societa' proponente a depositare presso il Comune copie del tracciato e dati catastali delle aree attraversate, per consentire ai soggetti coinvolti di individuare le aree di proprieta', trasmettendo le comunicazioni (A/R) ai soggetti interessati con note n. 35232, 35223, 35254, 35241, 35237, 35247, 35251, 35258, 35259, 35272, 35264, 35265 del 24 novembre 2021 e n. 35426 del 25 novembre 2021 e chiedendo, limitatamente alle aree che non possano essere espropriate ai sensi delle norme vigenti, il parere di competenza dei soggetti interessati in merito al rilascio delle concessioni demaniali necessarie. CONSIDERATO che nel corso del procedimento principale di autorizzazione unica, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.: - nota n. 3702 del 7.05.2020 (acquisito con nota n. 2021-AEF-000936-P del 22 ottobre 2021 - prot. MiSE n. 31670) con cui il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha trasmesso il Nulla Osta di fattibilita' (NOF) subordinato al rispetto di prescrizioni, successivamente integrato con ulteriori chiarimenti con nota n. 1757 del 9 febbraio 2022; - Nota n. MD AMI001-REG2020-0006887 del 7.05.2020 (prot. MiSE n. 9552) con cui il Comando 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto; - Nota n.87907 del 16 settembre 2020 (acquisito con nota n. 2021-AEF-000936-P del 22 ottobre 2021 - prot. MiSE n. 31670) con cui l'ENAC ha trasmesso il parere favorevole di Compatibilita' con ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; - Nota n. M INF CPMON 22854 del 22.12.2021 (prot. MiSE n. 38424) con cui la Capitaneria di porto di Monfalcone - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 104 del 3.01.2022 con cui la Direzione Accise - Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli ha comunicato il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto di prescrizioni; - Nota prot. n. 130 dell'11.01.2022 (prot. MiSE n. 628) con cui la Societa' Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 1418 del 17.01.2022 con cui l'Unita organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico - Div. VI - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale per le Attivita' Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato il rilascio del nulla osta in subordine di condizioni, precisazioni e raccomandazioni; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 1598 del 18.01.2022 con cui la Sezione Logistica Poligoni e Servitu' Militari - SM Ufficio Personale, Logistico e Servitu' Militari del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" ha comunicato il proprio nulla contro; - Nota n. 2815/P del 31.01.2022 (prot. MiSE n. 3113) con cui la societa' Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha comunicato il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 3494 del 3.02.2022 con cui l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso alcune raccomandazioni; - Nota PEC del 4 febbraio 2022, acquisita al prot. MiSE n. 3766 del 7/2/2022, con cui il Comune di Monfalcone ha formalizzato il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto, successivamente ribadito con note del 16/02/2022 (prot. MiSE n. 5050) e del 11/03/2022 (prot. MiSE n.7754). - Nota n. 6097/P del 4 febbraio 2022 (prot. MiSE n. 3748) con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha formalizzato il proprio "parere regionale unico" favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto di prescrizioni, espresso sulla base dei seguenti pareri acquisiti dalla regione nel proprio endo-procedimento: - Servizio demanio prot. N. AMB-2021-61434 del 10 11 2021. - Servizio pian. paesagg. territoriale e strategica prot. N. AMB-2021-67919 del 14.12.2021. - Servizio valutazioni ambientali prot. N. AMB-2022-285 del 04 01 2022. - Servizio biodiversita' prot. N. AMB-2022-478 del 05 01 2022. - Servizio patrimonio prot. N. AMB-2022-3500 del 24 01 2022. - Servizio aut. per la prev. inquinamento prot. N. AMB-2022-0003562 del 24 01 2022. - Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia prot. N. AMB-2022-3715 del 25 01 2022. - Servizio regionale libro fondiario ed usi civici prot. N. AMB-2022-3707 del 25 01 2022. - Servizio geologico prot. N. AMB-2022-4163 del 27 01 2022. - Servizio gestione risorse idriche prot. N. AMB-2022-4130 del 27 01 2022. - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati prot. N. AMB-2022-6063-P del 04/02/22. - Nota n. 360/P del 4.02.2022 (prot. MiSE n. 3755) con cui il Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia ha espresso parere negativo, ribadito con nota n.605-P del 18.02.2022 (prot. MiSE n. 5354). - Nota n.MIC_MIC_SABAP-FVG_UO2_07/02/2022_2301-P (prot. MiSE n.3939 del 8/02/2022) con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 3785 del 7.02.2022 con cui l'Acegas Aps Amga S.p.A ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni. CONSIDERATO inoltre che, con riferimento al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all' esproprio ai sensi del DPR 327/2001, risultano acquisiti agli atti del procedimento: - In risposta alle note prot. MiSE n. 35254 e 35251 del 24/11/2021, nota del 14/12/2021 dell'Agenzia del Demanio riguardo la competenza delle particelle catastali indicate per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. - Nota acquisita al prot. MiSE n. 39123 del 28.12.2021 con cui ii Comune di Monfalcone ha restituito l'avviso pubblicato all'albo del Comune. - Nota del 19 gennaio 2022 contenente parere positivo alla concessione demaniale della particella catastale di competenza dell'Agenzia del Demanio in riferimento alla nota prot. MiSE n. 35254 del 24/11/2021. - Nota prot. MiSE n. 2382 del 25 gennaio 2022 con cui il Comune di Monfalcone ha espresso parere negativo relativamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio imposizione di servitu'. - Raccomandata A/R del 1 febbraio 2022 (prot. MiSE 5008 del 16 febbraio 2022) con cui il Comune di Monfalcone ha comunicato che la societa' ha provveduto al deposito degli elaborati di progetto, che l'avviso relativo alla procedura ai sensi del DPR 327/2001 e' stato affisso presso l'albo Pretorio dal 6 al 26 dicembre 2021 e che risultano pervenute n. 4 osservazioni dalle societa' Lepanto Yachting Service S.r.l., MMX Technology S.r.l., Consorzio sviluppo economico Venezia Giulia e Ocean Marine S.r.l. (trasmesse con nota acquisita al prot. MiSE n. 3221 del 1 febbraio 2022) CONSIDERATO che le motivazioni principali fornite a supporto del parere negativo da parte del Comune di Monfalcone, relativamente al procedimento di autorizzazione unica, consistono nell'elenco seguente: 1. Il nuovo impianto in progetto e' in contrasto sia con il PRGC vigente sia con quello in fase di redazione. 2. Non e' stato dimostrato il rispetto delle norme di settore che regolano l'attivita' edilizia. 3. La realizzazione del nuovo metanodotto non e' compatibile con l'esercizio degli usi civici. 4. La realizzazione del nuovo metanodotto, tracciato A, non e' stata valutata sotto il profilo della compatibilita' ambientale dal Ministero della Cultura. CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto a rispondere al Comune di Monfalcone con nota n. 13956 del 14 febbraio 2022 (prot. MiSE n. 4629), fornendo le seguenti contro-deduzioni: 1. La motivazione non e' rilevante poiche' il DL 7/2002 e s.m.i. (autorizzazione unica), su cui si basa il procedimento autorizzativo, dispone che, qualora le opere da realizzare comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 2. Gli elementi necessari all'analisi richiesta riguardano un livello di progettazione non disponibile nella fase autorizzativa. 3. Il Commissario Regionale aggiunto agli usi Civici ha formalizzato, nell'ambito della Conferenza di servizi finalizzata alla formazione del parere unico regionale (rif. Nota 6097/P del 4/2/22), l'esclusione di profili di incompatibilita' dell'opera (metanodotto di collegamento) con l'esercizio dei diritti di uso civico. 4. Il Decreto di VIA ha recepito la condizione ambientale n. 1 stabilita dal parere regionale del 03/05/2021, secondo cui "la progettazione dovra' prevedere il tracciato del metanodotto secondo l'alternativa A proposta e che cio' e' avvenuto a firma congiunta dei due Ministri concertanti, pertanto la scelta del tracciato A si deve intendere chiaramente valutata e approvata anche dal MIC, atteso che il parere della Commissione VIA/VAS forma parte integrante del decreto stesso. CONSIDERATO che le motivazioni riportate nel Parere negativo del Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica riguardano esclusivamente il percorso del metanodotto di collegamento e in particolare la sua interferenza (sia per le fasi di cantiere, sia a regime) con le aree portuali di interesse del Consorzio e che a tali osservazioni il Proponente ha risposto puntualmente con la nota 13956 del 14 febbraio 2022 (prot. MiSE n. 4629), mentre la seconda nota del Consorzio (18/2/2022) si limita a rispondere alle contro-deduzioni fornite dal Proponente, riproponendo in maniera pin dettagliata le medesime argomentazioni senza fornire elementi aggiuntivi. CONSIDERATO che le motivazioni alla base del parere negativo del Comune di Monfalcone nell'ambito della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nota 2382 del 25 gennaio 2022) riguardano essenzialmente problematiche indotte dall'opera alla viabilita' nell'area portuale, contro-dedotte dal Proponente con la medesima nota n.13956 del 14 febbraio 2022 (prot. MiSE n. 4629), e problematiche legate alla tematica degli Usi Civici gia' affrontata e risolta nell'ambito del procedimento unico. CONSIDERATO che le osservazioni delle societa' Lepanto Yachting Service S.r.1., MMX Technology S.r.1., Ocean Marine s.r.l. e Consorzio sviluppo economico Venezia Giulia, sempre nell'ambito della procedura 327/2003, risultano riferibili al disagio e al nocumento procurato a carico delle societa' stesse dalle attivita' di cantiere e dalla presenza a regime del gasdotto, con particolare riferimento a problematiche legate alla viabilita'/accessibilita', allo svolgimento di attivita' di movimentazione, lavorazione e posizionamento delle imbarcazioni, interferenza con possibili progetti alternativi (nuovi magazzini e/o posti barca) nonche' alle attivita' industriali e commerciali di altre societa' che si svolgono nelle aree di proprieta'. CONSIDERATO che il Proponente ha contro-dedotto le osservazioni di tali Societa' in data 12 maggio 2022 con nota n. 12988 (prot. MiSE n.14738) precisando che le motivazioni di contrarieta' sollevate dal Comune di Monfalcone e le osservazioni acquisite da parte delle citate societa', risultano superabili con accorgimenti tecnici ed operativi intesi, se non ad eliminare, quantomeno a mitigare il pregiudizio addotto dagli Enti. CONSIDERATO che la societa' Ocean marine S.r.1., nell'ambito della procedura 327/2003, ha anche fatto richiesta di modifica del tracciato per un breve tratto e che tale eventualita' e' stata ritenuta non praticabile dal Proponente, come argomentato nella medesima nota n. 12988 (prot. MiSE n.14738). VISTA la nota prot. n. 30443 del 22.9.2022 con cui il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla luce dei pareri ricevuti e delle controdeduzioni opportunamente predisposte dal Proponente: - ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento; - ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione unica ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., ritenendo le motivazioni alla base dei pareri negativi del Comune di Monfalcone e del Consorzio Venezia Giulia superabili, sia nel merito, sia sulla base del fatto che, secondo le norme vigenti in materia, gli stessi pareri non sono vincolanti; - ha comunicato la conclusione dell'istruttoria ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e la determinazione di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'asservimento, l'occupazione temporanea e l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal progetto, ritenendo di poter superare le istanze di opposizione acquisite nel procedimento in ragione della pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'intervento; - ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalita' "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i., - ha proposto alla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); - ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e societa' convocate ad esprimere il relativo parere; VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) n. 364 del 28 febbraio 2023, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto. VISTA la nota del 4 febbraio 2022, acquisita al prot. MiSE n. 3805 del 7 febbraio 2022, e trasmessa nuovamente in data 6 marzo 2023, con cui ii Proponente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver concluso (e che non concludersi in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica ex Lege 55/2002 per le attivita' di modifica dell'esistente centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) mediante la realizzazione del progetto "Progetto di modifica della centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A." per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro." CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. 0327425_20220927 del 23 settembre 2022 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 6 possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo; PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA Art. 1 - Autorizzazione: 1. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. avente sede in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122, P.IVA e Codice fiscale 09426250966, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) tramite la realizzazione di una nuova sezione a ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a circa 860 MWe lordi (1350 MWt) alimentata a gas naturale e delle opere di connessione alla RTN (rete elettrica nazionale) e alla rete nazionale dei gasdotti come specificato ed in conformita' al progetto presentato con l'istanza prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019, integrata con nota prot. n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4. 2. La presente autorizzazione e' rilasciata sotto condizione risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. Art. 2 - Progettazione delle opere: 1. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' A2A Energiefuture S.p.A. con l'istanza prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019, integrata con nota prot. n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021, e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi. 2. In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Societa' A2A Energiefuture S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di Monfalcone nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. Art. 3 - Programma dei lavori: 1. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonche' al Comune di Monfalcone, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. 4. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro 48 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Art. 4 - Prescrizioni: 1. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Comune di Monfalcone un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La Societa' A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, formalizzate con decreto VIA n. 382/2021 del 24 settembre 2021; b) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia: - omissis - c) Prescrizioni della Direzione Accise - Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli: - omissis - d) Prescrizioni della Societa' Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A: - omissis - e) Prescrizioni dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale per le Attivita' Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico: - omissis - f) Prescrizioni della societa' Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A: - omissis - g) Prescrizioni dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali: - omissis - h) Prescrizioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: - omissis - i) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia: - omissis - j) Prescrizioni dell'Acegas Aps Amga S.p.A: - omissis - Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (http://www.mite.gov.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). A2A Energiefuture S.p.A. - L'amministratore delegato Giuseppe Monteforte TX23ADA4075