A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.46 del 18-4-2023)

 
Provvedimento finale realizzazione del  progetto  di  modifica  della
             centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) 
 

  La societa' A2A Energiefuture S.p.A., con sede in  Corso  di  Porta
Vittoria 4, 20122 Milano, rende  noto,  che  in  data  22/03/2023  il
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica  ha  emesso  il
decreto n. 55/02/2023 di autorizzazione, ai sensi e per  gli  effetti
del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i,  alla  realizzazione
del progetto di modifica della centrale termoelettrica di  Monfalcone
(GO) tramite la realizzazione di una nuova sezione a ciclo  combinato
di ultima generazione di potenza pari a circa  860  MWe  lordi  (1350
MWt) alimentata a gas naturale e delle opere di connessione alla  RTN
(rete elettrica nazionale) e alla rete nazionale  dei  gasdotti  come
specificato ed in conformita' al progetto  presentato  con  l'istanza
prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019, integrata con nota  prot.  N.
2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021 e nel rispetto vincolante delle
prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate
nel corso del procedimento e riportate nel decreto stesso. Si riporta
di seguito l'estratto del citato decreto n. 55/02/2023: 
  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
  Dipartimento per l'Energia 
  Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza 
  IL DIRETTORE GENERALE: VISTO il Decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.
7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del  sistema
elettrico nazionale,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9
aprile 2002, n. 55 e e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1,  in  base
al quale gli impianti di produzione di energia elettrica  di  potenza
superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo  elettrochimico  da
realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o
da realizzare all'interno di centrali superiori ai  300  MW  termici,
nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di
pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che  sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti  dalle  norme  vigenti;  VISTO  in  particolare   il   comma
1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i.,  ...  -  omissis  -;
VISTI il Decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003,  n.  83,  e  s.m.i,  ...  -
omissis -; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i, ... -
omissis -; VISTA la Legge 23 agosto 2004, n.  239,  e  s.m.i,  ...  -
omissis -; VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre  2006,
cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre  2016,  e
la  Circolare  ministeriale  del  4  maggio   2007   concernenti   la
regolamentazione del contributo dovuto per le  attivita'  istruttorie
del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma  110,  della
Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i); VISTO il Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ... - omissis  -;  VISTA  la  Legge  23
luglio 2009, n. 99, e s.m.i, ... - omissis -; VISTA la Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 1 marzo
2021, n. 22, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e s.m.i, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ... - omissis -; VISTO il  D.L.  11  novembre
2022, n.173, ... - omissis -; VISTA la nota prot.  n.  2019-AEF/935-P
del 16.12.2019, acquisita al prot. MiSE  n.  28104  del  17  dicembre
2019, con cui la societa'  A2A  Energiefuture  S.p.A.  ha  presentato
istanza di  autorizzazione  per  la  realizzazione  del  progetto  di
modifica della  centrale  termoelettrica  di  Monfalcone  consistente
nella realizzazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione
e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del  versamento  del
contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della
Legge  23  agosto  2004,   n.   239,   e   s.m.i.   e   del   Decreto
Interministeriale  18  settembre  2006,  cosi  come  modificato   con
successivo Decreto del  9  novembre  2016,  nonche'  della  Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007; CONSIDERATO che  il  Proponente,  con
nota prot. n.  2019-AEF/920-P  del  13.12.2019,  ha  presentato  alla
Direzione Generale competente del Ministero  dell'Ambiente  l'istanza
per l'avvio del procedimento di  Valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA) ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e  s.m.i.  CONSIDERATO
che, secondo  il  progetto  presentato  con  l'istanza,  l'intervento
consiste nella realizzazione presso  la  Centrale  termoelettrica  di
Monfalcone (GO) di una nuova sezione  a  ciclo  combinato  di  ultima
generazione di  potenza  pari  a  circa  860  MWe  lordi  (1350  MWt)
alimentata a gas naturale e che fanno parte  del  progetto  anche  le
opere di connessione alla RTN (rete elettrica nazionale) e alla  rete
nazionale dei gasdotti; VISTA la nota n. 1244 del 21.01.2020 con  cui
il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica  dei  requisiti
tecnici  ed  amministrativi  minimi  necessari  per  l'ammissibilita'
dell'istanza; 
  - ha avviato il  relativo  procedimento  per  l'autorizzazione,  ai
sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'art.  7  della
Legge 7 agosto n. 1990,  n.  241  e  s.m.i.  e  del  Decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7  e  s.m.i.  per  la  realizzazione  del  progetto
presentato nell'istanza; 
  - ha contestualmente sospeso i termini del procedimento  in  attesa
delle determinazioni della conclusione del procedimento di VIA; 
  VISTA la nota prot. n. 103709 del 28 settembre 2021 con cui  la  DG
CRESS del Ministero della  transizione  ecologica  (oggi  DG  VA  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha trasmesso il
decreto ministeriale n. 382/2021, ai sensi dell'art.  19  del  D.lgs.
152/2006 e s.m.i., contenente il giudizio positivo di  compatibilita'
ambientale del progetto  presentato  con  l'istanza,  subordinato  al
rispetto  di  specifiche  prescrizioni  formalizzate  con:  -  parere
positivo con condizioni ambientali, n. 113 del 25 giugno  2021  della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;  -
parere, positivo con condizioni ambientali,  espresso  dal  Ministero
della Cultura espresso con nota  della  DG-ABAP  prot.  19014  del  3
giugno 2021; - parere,  positivo  con  condizioni  ambientali,  della
Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia,  espresso  con  Delibera  di
Giunta Regionale n. 679 del 3 maggio  2021;  -  parere  dell'Istituto
Superiore   di   Sanita',   espresso   con   nota   prot.    Generale
AOO-ISS-27/04/2021-   00016127   e   con    nota    prot.    Generale
AOO-ISS-10/09/2021-0031757. VISTA la nota n. 2021-AEF-000937-P del 22
ottobre 2021  (prot.  MiSE  n.  31670  di  pari  data),  con  cui  il
Proponente, in esito alla conclusione favorevole del procedimento  di
VIA,  ha  trasmesso,  oltre  ai  pareri  fino  ad   allora   ricevuti
nell'ambito del procedimento, un aggiornamento del progetto  relativo
ai seguenti aspetti: - modifica del tracciato del  metanodotto,  cosi
come prescritta dalla Regione Autonoma FVG con Parere  0007177/P  del
3/5/2021 (condizione ambientale n.1) e recepita all'art.4 del Decreto
VIA, comprendente il tracciato finale del gasdotto ricevuto  da  SNAM
Rete  Gas,  sulla  base  del  quale  e'  stato  aggiornato  il  Piano
Particellare;  -  razionalizzazione  dello  schema  di   connessione,
impiegando il solo collegamento alla rete a 380 kV esistente, secondo
la soluzione tecnica minima generale (STMG) emessa da Terna; -  nuovo
sistema di stoccaggio ammoniaca per il sistema  SCR  di  abbattimento
degli NOx, adeguato alle necessita' del nuovo  impianto  e  posto  in
prossimita' del punto di utilizzo; - predisposizione all'utilizzo  di
idrogeno come combustibile. VISTA la nota prot. 2021-AEF-937-P del 22
ottobre 2021 (prot.  MiSE  n.  31690  del  22.10.2021),  con  cui  il
Proponente ha trasmesso il Piano Particellare complessivo  definitivo
di tutte le  opere  in  progetto,  predisposto  in  coerenza  con  la
documentazione di progetto aggiornata di cui sopra, e  ha  comunicato
l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del  D.P.R.  327/2001  e
s.m.i., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che sia
dichiarata  la  pubblica   utilita',   indifferibilita'   e   urgenza
dell'intervento  e  che  siano  disposti   l'occupazione   d'urgenza,
l'occupazione temporanea e  l'asservimento  delle  aree  interessate,
nell'ambito del procedimento unico ai sensi della L. 55/2002 e s.m.i.
per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all' esercizio
dell'opera. 
  VISTA la nota prot. n. 32391 del 29.10.2021 con  cui  il  Ministero
della transizione ecologica (oggi  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica), preso atto dell'esito positivo della  VIA,  ha
riaperto i termini del procedimento autorizzativo,  stabiliti  in  75
Giomi, ha trasmesso a tutti i soggetti convocati il  nuovo  link  per
scaricare la documentazione progettuale aggiornata in esito alla  VIA
(nota del Proponente n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre 2021)  e  ha
fissato la data per la eventuale Conferenza di Servizi  in  modalita'
"sincrona" al 14  gennaio  2022,  da  effettuarsi  solo  in  caso  di
elementi di complessita' tali da renderla necessaria. VISTA  la  nota
prot. n. 34929 del 22.11.2021 con cui il Ministero della  transizione
ecologica   (oggi   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica), cosi  come  richiesto  dal  proponente  con  nota  prot.
2021-AEF-001018-P del 12 novembre 2021,  ha  esteso  la  convocazione
della Conferenza di servizi  ad  altri  Enti/Societa'/Amministrazioni
indicati dal proponente, rimandando  lo  svolgimento  della  riunione
della Conferenza in modalita' sincrona, secondo le modalita' previste
dall'art. 14-ter, commi 3 e 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. al giorno
8 febbraio 2022. VISTA la nota n. 35320 del  25.11.2021  con  cui  il
Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica), come richiesto dal Proponente  con  nota
prot. 2021-AEF-937-P del 22 ottobre 2021, ha provveduto  ad  avviare,
nell'ambito del  procedimento  principale  di  autorizzazione  unica,
anche  la  procedura   di   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio e/o imposizione di servita ai sensi del  DPR  327/2001,
chiedendo al Comune di Monfalcone di  provvedere  alla  pubblicazione
del relativo  annuncio  sull'albo  pretorio,  invitando  la  societa'
proponente a depositare presso il Comune copie del tracciato  e  dati
catastali  delle  aree  attraversate,  per  consentire  ai   soggetti
coinvolti di individuare  le  aree  di  proprieta',  trasmettendo  le
comunicazioni (A/R) ai soggetti interessati con note n. 35232, 35223,
35254, 35241, 35237, 35247, 35251, 35258, 35259, 35272, 35264,  35265
del 24 novembre 2021 e n. 35426 del 25  novembre  2021  e  chiedendo,
limitatamente alle aree che non possano essere espropriate  ai  sensi
delle norme vigenti, il parere di competenza dei soggetti interessati
in  merito  al  rilascio  delle  concessioni  demaniali   necessarie.
CONSIDERATO  che   nel   corso   del   procedimento   principale   di
autorizzazione   unica,   sono    stati    acquisiti    i    seguenti
pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.
14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.: - nota n. 3702  del  7.05.2020
(acquisito con nota n. 2021-AEF-000936-P del 22 ottobre 2021 -  prot.
MiSE n. 31670) con cui il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di
Gorizia - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico  e
della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha trasmesso il  Nulla
Osta di fattibilita' (NOF) subordinato al rispetto  di  prescrizioni,
successivamente integrato con ulteriori chiarimenti con nota n.  1757
del  9  febbraio  2022;  -  Nota  n.  MD  AMI001-REG2020-0006887  del
7.05.2020 (prot. MiSE n. 9552) con cui il Comando  1^  Regione  Aerea
dell'Aeronautica Militare ha comunicato il proprio  nulla  osta  alla
realizzazione del progetto; - Nota  n.87907  del  16  settembre  2020
(acquisito con nota n. 2021-AEF-000936-P del 22 ottobre 2021 -  prot.
MiSE n. 31670) con cui l'ENAC ha trasmesso il  parere  favorevole  di
Compatibilita' con ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; - Nota
n. M INF CPMON 22854 del 22.12.2021 (prot. MiSE n. 38424) con cui  la
Capitaneria di porto di Monfalcone - Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilita' Sostenibili ha trasmesso il proprio nulla  osta  alla
realizzazione del progetto; - Nota acquisita al prot. MiSE n. 104 del
3.01.2022 con cui la Direzione Accise - Energie e Alcoli dell'Agenzia
delle Accise Dogane  e  Monopoli  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  alla  realizzazione  del  progetto,   nel   rispetto   di
prescrizioni; - Nota prot. n. 130 dell'11.01.2022 (prot. MiSE n. 628)
con cui la Societa' Informatica per  il  Sistema  degli  Enti  Locali
S.p.A. ha trasmesso il parere favorevole  con  prescrizioni;  -  Nota
acquisita al prot. MiSE  n.  1418  del  17.01.2022  con  cui  l'Unita
organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione  elettronica  nel
settore telefonico  -  Div.  VI  -  Ispettorato  Territoriale  Friuli
Venezia Giulia - Direzione Generale per le Attivita' Territoriali del
Ministero dello Sviluppo Economico  ha  comunicato  il  rilascio  del
nulla   osta   in   subordine   di   condizioni,    precisazioni    e
raccomandazioni;  -  Nota  acquisita  al  prot.  MiSE  n.  1598   del
18.01.2022 con cui la Sezione Logistica Poligoni e Servitu'  Militari
- SM Ufficio Personale, Logistico e  Servitu'  Militari  del  Comando
Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" ha  comunicato  il  proprio
nulla contro; - Nota n. 2815/P del 31.01.2022 (prot.  MiSE  n.  3113)
con cui la societa' Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha comunicato
il proprio parere favorevole nel rispetto  di  prescrizioni;  -  Nota
acquisita al prot. MiSE n. 3494 del 3.02.2022 con cui l'Autorita'  di
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali   ha   espresso   alcune
raccomandazioni; - Nota PEC del 4 febbraio 2022, acquisita  al  prot.
MiSE n. 3766 del  7/2/2022,  con  cui  il  Comune  di  Monfalcone  ha
formalizzato  il  proprio  parere  negativo  alla  realizzazione  del
progetto, successivamente ribadito con  note  del  16/02/2022  (prot.
MiSE n. 5050) e del 11/03/2022 (prot. MiSE n.7754). - Nota n.  6097/P
del 4  febbraio  2022  (prot.  MiSE  n.  3748)  con  cui  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia ha formalizzato il  proprio  "parere  regionale
unico" favorevole alla realizzazione del progetto,  nel  rispetto  di
prescrizioni, espresso sulla base dei seguenti pareri acquisiti dalla
regione nel proprio endo-procedimento: - Servizio  demanio  prot.  N.
AMB-2021-61434 del 10 11 2021. - Servizio pian. paesagg. territoriale
e strategica prot.  N.  AMB-2021-67919  del  14.12.2021.  -  Servizio
valutazioni ambientali prot.  N.  AMB-2022-285  del  04  01  2022.  -
Servizio biodiversita' prot.  N.  AMB-2022-478  del  05  01  2022.  -
Servizio patrimonio prot. N. AMB-2022-3500 del 24 01 2022. - Servizio
aut. per la prev. inquinamento prot. N. AMB-2022-0003562  del  24  01
2022. - Ispettorato forestale di Udine, Trieste e  Gorizia  prot.  N.
AMB-2022-3715 del 25 01 2022. - Servizio regionale libro fondiario ed
usi civici  prot.  N.  AMB-2022-3707  del  25  01  2022.  -  Servizio
geologico prot. N. AMB-2022-4163 del 27 01 2022. - Servizio  gestione
risorse idriche prot. N. AMB-2022-4130 del 27  01  2022.  -  Servizio
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati prot. N. AMB-2022-6063-P
del 04/02/22. - Nota n. 360/P del 4.02.2022 (prot. MiSE n. 3755)  con
cui il Consorzio  di  Sviluppo  Economico  della  Venezia  Giulia  ha
espresso parere negativo, ribadito con nota  n.605-P  del  18.02.2022
(prot.         MiSE         n.         5354).         -          Nota
n.MIC_MIC_SABAP-FVG_UO2_07/02/2022_2301-P  (prot.  MiSE  n.3939   del
8/02/2022) con  cui  la  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia  della   Direzione   Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del  Ministero  della  Cultura  ha
espresso il  proprio  parere  favorevole  con  prescrizioni;  -  Nota
acquisita al prot. MiSE n. 3785 del 7.02.2022 con  cui  l'Acegas  Aps
Amga S.p.A ha espresso il proprio parere favorevole nel  rispetto  di
prescrizioni.   CONSIDERATO   inoltre   che,   con   riferimento   al
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all' esproprio ai
sensi  del  DPR  327/2001,  risultano   acquisiti   agli   atti   del
procedimento: - In risposta alle note prot. MiSE n. 35254 e 35251 del
24/11/2021, nota del 14/12/2021 dell'Agenzia del Demanio riguardo  la
competenza delle particelle catastali indicate per l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio. - Nota acquisita al prot. MiSE  n.
39123 del 28.12.2021 con cui ii Comune di  Monfalcone  ha  restituito
l'avviso pubblicato all'albo del Comune. - Nota del 19  gennaio  2022
contenente  parere  positivo   alla   concessione   demaniale   della
particella  catastale  di  competenza  dell'Agenzia  del  Demanio  in
riferimento alla nota prot. MiSE n.  35254  del  24/11/2021.  -  Nota
prot. MiSE n.  2382  del  25  gennaio  2022  con  cui  il  Comune  di
Monfalcone ha espresso parere negativo relativamente  all'apposizione
del vincolo preordinato  all'esproprio  imposizione  di  servitu'.  -
Raccomandata A/R del 1 febbraio 2022 (prot. MiSE 5008 del 16 febbraio
2022) con cui il Comune di Monfalcone ha comunicato che  la  societa'
ha provveduto al deposito degli elaborati di progetto,  che  l'avviso
relativo alla procedura ai sensi del DPR 327/2001  e'  stato  affisso
presso l'albo Pretorio dal 6 al 26  dicembre  2021  e  che  risultano
pervenute n. 4 osservazioni dalle societa' Lepanto  Yachting  Service
S.r.l., MMX Technology S.r.l., Consorzio sviluppo  economico  Venezia
Giulia e Ocean Marine S.r.l. (trasmesse con nota acquisita  al  prot.
MiSE n. 3221 del 1 febbraio  2022)  CONSIDERATO  che  le  motivazioni
principali fornite a supporto del parere negativo da parte del Comune
di Monfalcone, relativamente al procedimento di autorizzazione unica,
consistono nell'elenco seguente: 1. Il nuovo impianto in progetto  e'
in contrasto sia con il PRGC  vigente  sia  con  quello  in  fase  di
redazione. 2. Non e' stato dimostrato  il  rispetto  delle  norme  di
settore che regolano l'attivita' edilizia. 3.  La  realizzazione  del
nuovo metanodotto  non  e'  compatibile  con  l'esercizio  degli  usi
civici. 4. La realizzazione del nuovo metanodotto, tracciato  A,  non
e' stata valutata sotto il profilo  della  compatibilita'  ambientale
dal  Ministero  della  Cultura.  CONSIDERATO  che  il  Proponente  ha
provveduto a rispondere al Comune di Monfalcone con nota n. 13956 del
14  febbraio  2022  (prot.  MiSE  n.  4629),  fornendo  le   seguenti
contro-deduzioni: 1. La motivazione non e' rilevante  poiche'  il  DL
7/2002  e  s.m.i.  (autorizzazione  unica),  su  cui   si   basa   il
procedimento  autorizzativo,  dispone  che,  qualora  le   opere   da
realizzare comportino  variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  il
rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante  urbanistica.  2.
Gli elementi necessari all'analisi richiesta riguardano un livello di
progettazione  non  disponibile  nella  fase  autorizzativa.  3.   Il
Commissario Regionale  aggiunto  agli  usi  Civici  ha  formalizzato,
nell'ambito della Conferenza di servizi finalizzata  alla  formazione
del  parere  unico  regionale  (rif.   Nota   6097/P   del   4/2/22),
l'esclusione di profili di incompatibilita'  dell'opera  (metanodotto
di collegamento) con l'esercizio dei diritti di  uso  civico.  4.  Il
Decreto di VIA ha recepito la condizione ambientale  n.  1  stabilita
dal parere regionale del 03/05/2021, secondo  cui  "la  progettazione
dovra' prevedere il tracciato del metanodotto secondo l'alternativa A
proposta e che cio' e' avvenuto a firma congiunta  dei  due  Ministri
concertanti, pertanto la scelta del tracciato  A  si  deve  intendere
chiaramente valutata e approvata anche dal MIC, atteso che il  parere
della Commissione VIA/VAS forma parte integrante del decreto  stesso.
CONSIDERATO che le motivazioni  riportate  nel  Parere  negativo  del
Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia nell'ambito  del
procedimento di autorizzazione  unica  riguardano  esclusivamente  il
percorso del metanodotto di collegamento  e  in  particolare  la  sua
interferenza (sia per le fasi di cantiere, sia a regime) con le  aree
portuali di interesse del Consorzio e  che  a  tali  osservazioni  il
Proponente ha risposto puntualmente con la nota 13956 del 14 febbraio
2022 (prot. MiSE n. 4629),  mentre  la  seconda  nota  del  Consorzio
(18/2/2022) si limita a rispondere alle contro-deduzioni fornite  dal
Proponente, riproponendo  in  maniera  pin  dettagliata  le  medesime
argomentazioni senza fornire elementi aggiuntivi. CONSIDERATO che  le
motivazioni alla base del parere negativo del  Comune  di  Monfalcone
nell'ambito della procedura di apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio  (nota   2382   del   25   gennaio   2022)   riguardano
essenzialmente  problematiche  indotte  dall'opera  alla   viabilita'
nell'area portuale, contro-dedotte dal  Proponente  con  la  medesima
nota  n.13956  del  14  febbraio  2022  (prot.  MiSE  n.   4629),   e
problematiche legate alla tematica degli Usi Civici gia' affrontata e
risolta  nell'ambito  del  procedimento  unico.  CONSIDERATO  che  le
osservazioni delle societa'  Lepanto  Yachting  Service  S.r.1.,  MMX
Technology S.r.1., Ocean Marine s.r.l. e Consorzio sviluppo economico
Venezia  Giulia,  sempre  nell'ambito   della   procedura   327/2003,
risultano riferibili al disagio e al  nocumento  procurato  a  carico
delle societa' stesse dalle attivita' di cantiere e dalla presenza  a
regime del gasdotto,  con  particolare  riferimento  a  problematiche
legate alla viabilita'/accessibilita', allo svolgimento di  attivita'
di movimentazione, lavorazione e posizionamento  delle  imbarcazioni,
interferenza con possibili progetti alternativi (nuovi magazzini  e/o
posti barca) nonche' alle  attivita'  industriali  e  commerciali  di
altre societa' che si svolgono nelle aree di proprieta'.  CONSIDERATO
che il Proponente ha contro-dedotto le osservazioni di tali  Societa'
in data 12 maggio  2022  con  nota  n.  12988  (prot.  MiSE  n.14738)
precisando che le motivazioni di contrarieta' sollevate dal Comune di
Monfalcone  e  le  osservazioni  acquisite  da  parte  delle   citate
societa', risultano superabili con accorgimenti tecnici ed  operativi
intesi, se non ad eliminare, quantomeno  a  mitigare  il  pregiudizio
addotto dagli Enti. 
  CONSIDERATO che la societa' Ocean marine S.r.1., nell'ambito  della
procedura  327/2003,  ha  anche  fatto  richiesta  di  modifica   del
tracciato per un breve  tratto  e  che  tale  eventualita'  e'  stata
ritenuta non  praticabile  dal  Proponente,  come  argomentato  nella
medesima nota n. 12988 (prot. MiSE n.14738). VISTA la nota  prot.  n.
30443 del 22.9.2022 con cui il Ministero della transizione  ecologica
(oggi Ministero dell'Ambiente e  della  Sicurezza  Energetica),  alla
luce dei  pareri  ricevuti  e  delle  controdeduzioni  opportunamente
predisposte dal Proponente: - ha elencato i pareri e le comunicazioni
ricevute nel corso del procedimento; - ha comunicato  la  conclusione
favorevole   dell'istruttoria    relativa    al    procedimento    di
Autorizzazione unica ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., ritenendo  le
motivazioni alla base dei pareri negativi del Comune di Monfalcone  e
del Consorzio Venezia Giulia superabili, sia nel  merito,  sia  sulla
base del fatto che, secondo le norme vigenti in materia,  gli  stessi
pareri  non  sono  vincolanti;  -  ha   comunicato   la   conclusione
dell'istruttoria  ai  sensi  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  e   la
determinazione di apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio
per  l'asservimento,   l'occupazione   temporanea   e   l'occupazione
d'urgenza delle aree interessate dal  progetto,  ritenendo  di  poter
superare le istanze di  opposizione  acquisite  nel  procedimento  in
ragione  della  pubblica   utilita',   indifferibilita'   e   urgenza
dell'intervento;  -  ha  comunicato  di   non   ritenere   necessario
l'espletamento della Conferenza di servizi in  modalita'  "sincrona",
ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i., - ha  proposto
alla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e  per  gli
effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i.  l'adozione  dell'intesa  "forte"
(Cfr.  Corte  costituzionale,  Sentenza  n.  6/2004),  da   esprimere
inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); -
ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione,
di   adottare   il   provvedimento   autorizzativo   dell'intervento,
subordinato alle prescrizioni  richieste  da  Enti/amministrazioni  e
societa' convocate ad esprimere il relativo parere; 
  VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) n. 364 del 28  febbraio  2023,
con cui la Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ha  rilasciato
l'atto di intesa alla realizzazione del progetto. VISTA la nota del 4
febbraio 2022, acquisita al prot. MiSE n. 3805 del 7 febbraio 2022, e
trasmessa nuovamente in data 6 marzo 2023, con cui ii  Proponente  ha
dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento  alla  clausola
antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma  16-ter
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  e  ss.mm.ii.  "[...]  di  non  aver
concluso (e che  non  concludersi  in  futuro)  contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a
ex dipendenti pubblici che hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  nei  propri  confronti   in   relazione   allo   specifico
procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione  Unica  ex  Lege
55/2002  per  le  attivita'  di  modifica   dell'esistente   centrale
termoelettrica di  Monfalcone  (GO)  mediante  la  realizzazione  del
progetto "Progetto di  modifica  della  centrale  termoelettrica  A2A
Energiefuture S.p.A." per il triennio successivo alla cessazione  del
rapporto di lavoro." CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della
comunicazione  antimafia,  con  prot.  n.  0327425_20220927  del   23
settembre 2022 sono stati inseriti nella Banca Dati  Nazionale  Unica
della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i  dati  ai
fini della disciplina antimafia ai sensi  dell'art.  85  del  Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  s.m.i.  e  del  D.P.C.M.  30
ottobre 2014, n. 193; CONSIDERATO che, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al  comma  4  del  medesimo
art. 88 6 possibile procedere anche in  assenza  della  comunicazione
antimafia,  previa  acquisizione   dell'autocertificazione   di   cui
all'art.  89  del  medesimo  Decreto  legislativo;  PRESO  ATTO   che
l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione  unica  prevista
dal  Decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.   7   e   s.m.i.   e   che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare  l'intervento,
in conformita' al progetto approvato  dalla  Conferenza  di  servizi,
come  modificato  in  ottemperanza  delle  conseguenti  prescrizioni;
CONSIDERATO  che  la  verifica   di   ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se  non  diversamente  previsto;
VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati  e  quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; CONSIDERATA la  positiva  conclusione
dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art. 1 - Autorizzazione: 1. La Societa'  A2A  Energiefuture  S.p.A.
avente sede in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122, P.IVA
e Codice fiscale 09426250966, e' autorizzata,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del Decreto-legge 7  febbraio  2002,  n.  7  e  s.m.i.,  alla
realizzazione del progetto di modifica della centrale  termoelettrica
di Monfalcone (GO) tramite la realizzazione di una  nuova  sezione  a
ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a circa 860 MWe
lordi  (1350  MWt)  alimentata  a  gas  naturale  e  delle  opere  di
connessione alla RTN (rete elettrica nazionale) e alla rete nazionale
dei  gasdotti  come  specificato  ed  in  conformita'   al   progetto
presentato con l'istanza  prot.  n.  2019-AEF/935-P  del  16.12.2019,
integrata con nota prot. n. 2021-AEF-000937-P del 22 ottobre  2021  e
nel rispetto vincolante delle  prescrizioni  e  condizioni  formulate
dalle  Amministrazioni  interessate  nel  corso  del  procedimento  e
riportate al successivo art. 4.  2.  La  presente  autorizzazione  e'
rilasciata sotto condizione risolutiva  e  sara'  revocata  ai  sensi
dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. 
  Art. 2 - Progettazione  delle  opere:  1.  La  realizzazione  degli
interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto
in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' A2A
Energiefuture  S.p.A.  con  l'istanza  prot.  n.  2019-AEF/935-P  del
16.12.2019, integrata con nota  prot.  n.  2021-AEF-000937-P  del  22
ottobre 2021, e integrato con le eventuali  modifiche  necessarie  ad
ottemperare  alle   prescrizioni   espresse   dalle   Amministrazioni
interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi. 2. In  caso
di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche
in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62
del D.L. 76/2020, convertito  con  legge  n.  120  del  11/09/2020  e
diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di
cui all'art. 4, la Societa' A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'  tenuta  a
presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la
sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della  Sicurezza  Energetica,
ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 3. Entro  la  data  di  entrata  in
esercizio commerciale dell'impianto, la  Societa'  A2A  Energiefuture
S.p.A. provvede a trasmettere  copia  del  progetto  esecutivo  "come
costruito" alla Direzione per le infrastrutture e  la  sicurezza  del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica,  alla  Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune  di  Monfalcone  nonche'  a
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne  facessero
esplicita richiesta. 4. Qualora alcune parti di impianto  necessitino
di essere realizzate in  una  fase  successiva,  il  termine  per  la
trasmissione  del  progetto  esecutivo  relativo  a  tali  parti   di
impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino  alla
data del loro completamento. 
  Art. 3 - Programma dei lavori: 1.  La  Societa'  A2A  Energiefuture
S.p.A. e' tenuta a inviare preventiva  comunicazione  della  data  di
avvio  dei  lavori  al  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica,  al  Ministero  della  cultura  e   alla   Soprintendenza
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al  Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia nonche' al Comune di  Monfalcone,  evidenziando
lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al  successivo  art.
4. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche  a  tutte
le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art.  4.  3.  I
lavori devono essere avviati entro 12 mesi  dal  momento  in  cui  il
presente provvedimento  di  autorizzazione  diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003,  n.
239 e s.m.i. 4. La Societa' A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'  tenuta  a
realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al  cronoprogramma
presentato, ovvero entro 48 mesi dalla data di avvio lavori di cui al
comma 1. 5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di
cui al comma 4, la Societa' A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'  tenuta  a
formalizzare apposita richiesta di  proroga  alla  Direzione  per  le
infrastrutture e la sicurezza del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica. 
  Art. 4 - Prescrizioni: 1. La Societa' A2A Energiefuture  S.p.A.  e'
tenuta al rispetto delle prescrizioni di  cui  ai  successivi  commi,
formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non  diversamente
ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 2.  La  Societa'  A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'  tenuta  a
comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  -
Direzione  generale  per  le  Infrastrutture  e  la   sicurezza:   a)
l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base  verranno
eseguite le operazioni autorizzate  con  il  presente  provvedimento,
presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;  b)  il
nominativo del direttore dei  lavori  responsabile,  ai  sensi  delle
norme vigenti, della conformita' delle opere al  progetto  definitivo
presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art.  3,  comma
1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data  di  inizio  lavori  sino
alla conclusione  delle  verifiche  di  ottemperanza  delle  suddette
prescrizioni, la  Societa'  A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'  tenuta  a
trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica,
al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza  archeologia,  belle
arti  e   paesaggio   territorialmente   competente,   al   Ministero
dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero  della  Difesa,
al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del   Fuoco   territorialmente
competente, nonche' alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e  al
Comune di Monfalcone un rapporto concernente lo stato dell'intervento
realizzato e l'ottemperanza alle  prescrizioni  di  cui  al  presente
articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale
con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La Societa' A2A  Energiefuture
S.p.A. e' tenuta al rispetto delle  seguenti  prescrizioni/condizioni
previste    da    enti/societa'/amministrazioni    intervenuti    nel
procedimento  autorizzativo,  che  si  ritengono  vincolanti  per  la
validita'  della  presente  autorizzazione:   a)   Prescrizioni   del
Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  formalizzate
con decreto VIA n. 382/2021 del 24 settembre  2021;  b)  Prescrizioni
del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia: - omissis  -
c)  Prescrizioni  della  Direzione  Accise   -   Energie   e   Alcoli
dell'Agenzia  delle  Accise  Dogane  e  Monopoli:  -  omissis  -   d)
Prescrizioni della Societa' Informatica per  il  Sistema  degli  Enti
Locali  S.p.A:  -  omissis   -   e)   Prescrizioni   dell'Ispettorato
Territoriale Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  Generale  per  le
Attivita' Territoriali del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico:  -
omissis - f) Prescrizioni della societa' Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A:  -  omissis  -  g)  Prescrizioni  dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale delle Alpi Orientali: - omissis - h) Prescrizioni  della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: - omissis -  i)  Prescrizioni
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  del  Friuli
Venezia Giulia: - omissis -  j)  Prescrizioni  dell'Acegas  Aps  Amga
S.p.A: - omissis - 
  Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1.  La  Societa'  autorizzata  e'
tenuta alla pubblicazione di un estratto del  presente  provvedimento
sulla  Gazzetta  Ufficiale  al  massimo  tre  mesi  dalla   data   di
ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto  e'
pubblicato  sul  sito  Internet  del  Ministero   della   Transizione
ecologica   (http://www.mite.gov.it).   3.   Avverso   il    presente
provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del  Lazio  -
Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della  Legge
23  luglio  2009,  n.  99  e  s.m.i.,  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel  termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione  di  un  suo
Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  (Foglio
Inserzioni). 

        A2A Energiefuture S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Giuseppe Monteforte 

 
TX23ADA4075
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.