Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: NlB/2022/1241
N° Procedura Europea: SE/H/xxxx/WS/627
Specialita' medicinale: MIBEG 74 MBq/mL, soluzione iniettabile
AlC: 039096019;
Confezioni: 1 flaconcino multidose da 10 ml;
Titolare AlC: Curium Netherlands B.V.
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Tipo di Modifica: modifiche riguardo sicurezza, efficacia e
farmacovigilanza
Modifica Apportata: sottomissione dei risultati di una valutazione
fatta su gruppi di pazienti target in accordo all'Art. 59(3) della
Direttiva 2001/83/CE e delle conseguenti modifiche al foglio
illustrativo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislative
24 aprile 2006, n.219, e autorizzata la modifica richiesta con
impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata all'Azienda
titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicate in
etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
II Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventive comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo
Decorrenza della modifica: dal giorno successive alia data della
sua pubblicazione in G.U.
II legale rappresentante
Frank de Lange
TX23ADD4430