Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Pisa;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali
nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota prot. n. 635897/23 del 5 aprile 2023, con la quale la
Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato regolare funzionamento, a causa di un'assemblea del
personale nel giorno indicato dei seguenti sportelli della Cassa di
Risparmio di Volterra:
28 marzo 2023:
Peccioli: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45;
Selvatelle: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45;
Fabbrica di Peccioli: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle
ore 16:45;
Terricciola: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45;
Santaluce: chiusura sportello dalle ore 12:00 alle ore 16:45;
Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45;
Cenaia: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45;
Crespina: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45:
Perignano: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45;
Pisa Piazza Sant'Antonio: chiusura sportello dalle ore 12:20
alle ore 16:45;
Saline di Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore
16:45;
Capannoli: chiusura sportello dalle ore 12.30 alle ore 16:45;
Santo Pietro Belvedere: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle
ore 16:45;
Castellina Marittima: chiusura sportello dalle ore 12:00 alle
ore 16:45;
Ponteginori: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45;
Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga
dei termini legali o convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono
prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura
degli sportelli al pubblico, i termini legali o convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla filiale di Livorno della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.
Pisa, 17 aprile 2023
Il prefetto
D'Alessandro
TU23ABP4470 (Gratuito)