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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pisa; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota prot. n. 635897/23 del 5 aprile 2023, con la quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa di un'assemblea del personale nel giorno indicato dei seguenti sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra: 28 marzo 2023: Peccioli: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; Selvatelle: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; Fabbrica di Peccioli: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; Terricciola: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; Santaluce: chiusura sportello dalle ore 12:00 alle ore 16:45; Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45; Cenaia: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; Crespina: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45: Perignano: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; Pisa Piazza Sant'Antonio: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; Saline di Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45; Capannoli: chiusura sportello dalle ore 12.30 alle ore 16:45; Santo Pietro Belvedere: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; Castellina Marittima: chiusura sportello dalle ore 12:00 alle ore 16:45; Ponteginori: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45; Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 17 aprile 2023 Il prefetto D'Alessandro TU23ABP4470 (Gratuito)