PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.51 del 2-5-2023)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il Prefetto della Provincia di Pisa; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,
recante disciplina della proroga dei termini legali  o  convenzionali
nell'ipotesi di chiusura  delle  aziende  di  credito  o  di  singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 635897/23 del 5 aprile 2023, con la quale la
Banca d'Italia, filiale  di  Livorno,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato  regolare  funzionamento,  a  causa  di  un'assemblea  del
personale nel giorno indicato dei seguenti sportelli della  Cassa  di
Risparmio di Volterra: 
    28 marzo 2023: 
      Peccioli: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; 
      Selvatelle: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; 
      Fabbrica di Peccioli: chiusura sportello dalle ore  12:30  alle
ore 16:45; 
      Terricciola: chiusura sportello dalle ore 12:30 alle ore 16:45; 
      Santaluce: chiusura sportello dalle ore 12:00 alle ore 16:45; 
      Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45; 
      Cenaia: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; 
      Crespina: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45: 
      Perignano: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle ore 16:45; 
      Pisa Piazza Sant'Antonio: chiusura sportello  dalle  ore  12:20
alle ore 16:45; 
      Saline di Volterra: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore
16:45; 
      Capannoli: chiusura sportello dalle ore 12.30 alle ore 16:45; 
      Santo Pietro Belvedere: chiusura sportello dalle ore 12:20 alle
ore 16:45; 
      Castellina Marittima: chiusura sportello dalle ore  12:00  alle
ore 16:45; 
      Ponteginori: chiusura sportello dalle ore 13:00 alle ore 16:45; 
  Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la  proroga
dei termini legali o convenzionali; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli  effetti  della  normativa  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono
prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura
degli  sportelli  al  pubblico,  i  termini  legali  o  convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento  o  nei  cinque
giorni successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  filiale  di  Livorno  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  ultimo  provvedera'  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. 
    Pisa, 17 aprile 2023 

                             Il prefetto 
                            D'Alessandro 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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