ENI S.P.A.
Sede: piazzale Enrico Mattei n. 1 - Roma
Capitale sociale: Euro 4.005.358.876,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 00484960588
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00484960588

ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.

(GU Parte Seconda n.58 del 18-5-2023)

 
Fusione  transfrontaliera   per   incorporazione   di   Eni   Finance
International  S.A.  (societa'  del  diritto  belga)  in  Eni  S.p.A.
                   (societa' del diritto italiano) 
 
 
         Avviso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 108/2008 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  Eni Finance International SA e' una  societe'  anonyme  di  diritto
belga, con sede legale in Rue Guimard, 1A  -1040,  Bruxelles  Belgio,
iscritta al Registro delle persone giuridiche della  Crossroads  Bank
for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) con  il  numero
0456.881.777 capitale  sociale  di  dollari  americani  1.480.365.336
interamente versato (la «Societa' incorporata»). 
  Eni S.p.A. e' una societa' per azioni di diritto italiano, con sede
legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, 1, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle imprese di  Roma  00484960588,  capitale
sociale  euro  4.005.358.876,00  interamente  versato  (la  «Societa'
incorporante» o «Eni»). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  Con riferimento alla Societa' incorporata, ai  sensi  dell'articolo
12:15 in combinato disposto con l'articolo 12:106  del  Codice  delle
societa' e  delle  associazioni  belga  (Code  des  societes  et  des
associations),   nonostante   qualsiasi   disposizione   contrattuale
contraria, i  creditori  delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
possono richiedere (ulteriori) garanzie in relazione a (i) crediti in
essere  prima  della  pubblicazione  negli  allegati  della  Gazzetta
Ufficiale belga dell'atto notarile che  stabilisce  il  completamento
della fusione transfrontaliera, o (ii) crediti che  sono  oggetto  di
controversie nei confronti della Societa' incorporata avviate (a)  in
tribunale o (b) tramite arbitrato prima del perfezionamento dell'atto
che stabilisce il completamento della fusione transfrontaliera.  Tale
richiesta deve essere presentata entro due mesi  dalla  pubblicazione
negli allegati della Gazzetta Ufficiale belga dell'atto notarile  che
stabilisce  il  completamento  della  fusione  transfrontaliera.   La
Societa' incorporante, a cui e' stato trasferito il  credito,  e,  se
del caso, la Societa' incorporata,  possono  ciascuna  soddisfare  la
richiesta di ulteriori garanzie liquidando il credito al  suo  valore
equo dopo aver dedotto il giusto sconto. In mancanza di un accordo, o
se i creditori non sono ancora stati pagati, la richiesta deve essere
presentata al presidente del tribunale delle  imprese  del  distretto
giudiziario della sede legale del debitore, che  stabilira'  se  deve
essere costituita una garanzia e  il  termine  entro  il  quale  tale
garanzia deve essere costituita, a seconda dei casi. Se  la  garanzia
non viene fornita entro il  termine  stabilito,  il  credito  diventa
immediatamente esigibile. 
  Con riferimento alla Societa' incorporante: ai  sensi  degli  artt.
2503 e 2503-bis del codice civile  italiano,  i  creditori  anteriori
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
imprese ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile  e  i
possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti  alla  fusione
hanno diritto di proporre opposizione alla fusione entro  il  termine
di sessanta giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel  Registro  delle
imprese di Roma della deliberazione del Consiglio di  Amministrazione
di Eni in ordine alla fusione. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  Con riferimento alla  Societa'  incorporata,  la  legge  belga  non
prevede diritti particolari per i soci di  minoranza  della  Societa'
incorporata. In ogni caso le partecipazioni  rappresentanti  l'intero
capitale sociale della Societa' incorporata sono ad oggi  interamente
detenute dalla Societa' incorporante e, pertanto, non vi sono soci di
minoranza. 
  Con  riferimento  alla  Societa'  incorporante,  non  ricorrono  le
condizioni per il diritto di recesso  da  parte  degli  azionisti  ai
sensi dell'art. 2437 del codice civile. 
  Ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto della Societa'  Incorporante,
la decisione relativa alla fusione  transfrontaliera  sara'  adottata
dal Consiglio di  Amministrazione  della  Societa'  Incorporante  per
mezzo di  un  atto  di  delibera  redatto  da  un  notaio.  Ai  sensi
dell'articolo 2505, comma 3, del codice civile ai  soci  di  Eni  che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale spetta il diritto  di
chiedere, entro il termine di otto giorni dal deposito  del  progetto
di fusione presso il Registro delle  imprese,  che  la  decisione  di
approvazione della fusione da parte di  Eni  sia  adottata  in  forma
assembleare. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori informazioni sulla fusione sono disponibili gratuitamente
sul sito web di Eni (www.eni.com) nonche' messe a disposizione presso
le sedi legali di Eni  e  della  societa'  incorporata,  al  fine  di
consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 
  Per ulteriori informazioni in merito a quanto  innanzi  esposto  si
rimanda al Progetto comune di fusione e alla Relazione  degli  organi
amministrativi delle societa' partecipanti alla fusione. 

               Eni S.p.a. - L'amministratore delegato 
                       dott. Claudio Descalzi 

 
TX23AAB5049
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.