Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazioni all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
EPIDUO (AIC 038261) - 0,3%/2,5% gel e 0,1%/2,5% gel (tutte le
confezioni)
Codice pratica: C1B/2022/43224
N° di Procedura Europea: SE/H/0664/001-002/IB/076
Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A.
Tipologia variazione: IB C.I.z)
Tipo di Modifica: modifica stampati in seguito a post-approval
commitment durante la proc. RUP SE/H/0664/002/E/003; modifica degli
stampati del prodotto di Epiduo 0,1%/2,5% per allineare le
informazioni con il prodotto Epiduo 0,3%/2,5%; allineamento degli
stampati al modello QRD.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI e delle etichette), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita'
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto D.Lgs.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio
TX23ADD5579