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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per l'incorporazione di "Rubbiva Solutions
s.r.o." in "San Matteo Real Estate S.r.L." - Estratto - Art. 7,
D.Lgs. 108/2008
1) INFORMAZIONI EX ART. 7, LETTERE A) E B), DEL D. LGS. 108/2008
SOCIETA' INCORPORANTE
- "SAN MATTEO REAL ESTATE S.R.L.", in sigla "SAN MATTEO RE S.R.L."
ovvero "SMRE S.R.L.", con sede in Bologna (BO), via del Pratello n.
9, costituita in Italia e di nazionalita' italiana, Cod. Fiscale e
numero Registro Imprese 01640771208, P. IVA 01640771208, capitale
sociale Euro 40.000,00 interamente versato, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Bologna al n. 356004 del R.E.A. (nel
prosieguo, anche "societa' incorporante");
SOCIETA' INCORPORANDA
- "RUBBIVA SOLUTIONS s.r.o.", Societa' di diritto ceco, con ede
legale a Praga 1 - Mala' Strana, Thunovska' 196/19, n.
d'identificazione 046 11 110, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto presso il Tribunale municipale di Praga, sezione C, n. rif.
250735 (nel prosieguo, anche "societa' incorporanda").
2) INFORMAZIONI EX ART. 7, LETTERA C), DEL D. LGS. 108/2008
Le societa' coinvolte nel procedimento di fusione sono possedute
come segue: la Societa' Incorporanda "RUBBIVA SOLUTIONS s.r.o." e'
interamente posseduta dall'Unico Socio signor UGO TURCHETTI, nato a
Milano (MI), il 25 ottobre 1960, codice fiscale TRC GUO 60R25 F205D,
mentre la Societa' Incorporante "SAN MATTEO REAL ESTATE S.R.L." sono:
la Societa' Incorporanda stessa, titolare di una quota del valore
nominale di Euro 24.284,00 ed il signor UGO TURCHETTI, titolare di
una quota del valore nominale di Euro 15.716,00. La quota di
partecipazione della Societa' Incorporanda al capitale sociale della
Societa' Incorporante, alla data di efficacia della fusione, sara'
assegnata all'Unico Socio della Societa' Incorporanda, signor UGO
TURCHETTI, il quale quindi diventera' - con effetti a partire dalla
data di efficacia della fusione - il Socio Unico della Societa'
Incorporante. Pertanto, alla Fusione trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 18 del Decreto Legislativo n. 108 del
30 maggio 2008 (di seguito "D.lgs. 108/2008") e 2505 del Codice
Civile Italiano (nel seguito "ICC") e, in virtu' di tali previsioni,
non si e' resa necessaria la predisposizione della relazione degli
esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.. Non esistono quindi soci di
minoranza delle Societa' da tutelare.
Trattandosi di fattispecie di societa' possedute, direttamente ed
indirettamente, dallo stesso socio, assimilata alla fattispecie di
"fusione per incorporazione di quote interamente possedute", trovano
applicazione le norme sulla fusione semplificata e, quindi:
a) per la Societa' Incorporante, l'articolo 2505 del codice civile
italiano (a norna del quale non si applicano le disposizioni degli
articoli 2501-ter primo, comma numeri 3), 4) e 5) degli articoli 2501
quinquies e 2501 sexies del codice civile) e l'articolo 18 primo
comma del D.Lgs. n. 108/2008 (a norma del quale non si applicano le
disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b);
b) per la Societa' lncorporanda, la Legge delle Repubblica Ceca.
Sia la Societa' Incorporante, sia la Societa' Incorporanda, non
hanno ne' dipendenti ne' rappresentanze dei lavoratori.
Ai creditori delle societa' partecipanti alla fusione e' consentito
opporsi alla fusione stessa ai sensi delle vigenti disposizioni nei
rispettivi ordinamenti.
Chiunque abbia interesse potra' richiedere per iscritto, ed
ottenere gratuitamente, copia del progetto di fusione, dei relativi
allegati, nonche' ed ogni informazione prescritta delle rispettive
norme regolatrici.
Bologna, li' 13/06/2023
Il presidente del consiglio di amministrazione della societa'
incorporante
Ugo Turchetti
TX23AAB6284