TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Codice Fiscale: 80010970111

(GU Parte Seconda n.70 del 15-6-2023)

 
  Chiusura eredita' giacente di Grossi Claudio - R.G. V.G. 354/2005 
 

  Il Giudice. 
  letta la relazione finale depositata  in  data  7/2/2023  dall'Avv.
Fabio  Zanelli,  quale  Curatore  dell'eredita'  giacente  di  Grossi
Claudio; 
  - ritenuto che, avendo il  Curatore  provveduto  al  pagamento  dei
debiti ereditari, vista la rinuncia degli eredi legittimi ed  essendo
in ogni caso verificatasi la prescrizione del  diritto  di  accettare
l'eredita' per il decorso del termine decennale  dal  decesso,  debba
dichiararsi   la   chiusura   della   procedura,   con    devoluzione
dell'eredita' allo Stato alla stregua dell'art. 586 c.c.; 
  - ritenuto pertanto di dover disporre che il Curatore devolva  allo
Stato  la  somma  liquida  giacente  sul  conto  corrente  n.°  00526
000057064635 aperto presso Credit Agricole, dedotte le spese bancarie
occorrenti per la devoluzione, per l'estinzione del suddetto c/c ed i
compensi liquidati in favore del Curatore, mediante il versamento del
saldo residuo (al netto dei  prelievi  autorizzati  con  il  presente
decreto) sul capitolo dedicato alla Ragioneria di Stato; 
  - rilevato che il  curatore  dell'eredita'  giacente  debba  essere
annoverato fra gli ausiliari  del  giudice,  secondo  la  definizione
datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il  custode  ed
il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi  previsti  dalla
legge o quando ne sorga la necessita',  ha  creato  al  riguardo  una
categoria aperta), con conseguente diritto del curatore dell'eredita'
giacente al compenso per l'attivita' prestata (cfr. Cass. S.U.  sent.
n. 11619 del 21.11.1997); 
  - ritenuto che il principio del contraddittorio, sancito  dall'art.
101  c.p.c.,  debba  essere  applicato  anche  ai   procedimenti   di
volontaria giurisdizione, tutte le volte in cui sia identificabile un
controinteressato  e  che,  pertanto,   il   curatore   dell'eredita'
giacente, per ottenere la liquidazione del  compenso  per  l'incarico
espletato, debba istituire il  contraddittorio  nei  confronti  degli
obbligati al pagamento relativo (cosi' Cass. sez. II sent.  n.  12286
del 20.08.2002); 
  -  rilevato  che  avverso  il  provvedimento  di  liquidazione  del
compenso in favore del curatore  dell'eredita'  giacente,  emesso  in
data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30  maggio  2002  n.
115, e' proponibile l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto
d.P.R., dinanzi all'ufficio giudiziario competente  (cfr.  sul  punto
Cass. Sez. 2 ord., n. 10328 del 5.5.2009); 
  - ritenuto pertanto, anche per motivi di economia processuale,  che
il  contraddittorio  possa  essere   instaurato   mediante   notifica
all'erede (da identificarsi  nello  Stato,  ex  art.  586  c.c.)  del
provvedimento di liquidazione del compenso,  al  fine  di  consentire
allo stesso di proporre  eventuale  opposizione  nelle  forme  e  nei
termini di legge; 
  - ritenuto che - nel caso di specie  -  il  compenso  spettante  al
Curatore (tenuto conto della durata dell'incarico, dell'ammontare del
patrimonio  amministrato,  dei  risultati   economici   raggiunti   e
dell'impegno profuso) possa essere liquidato - in assenza di  diversa
richiesta da parte del Curatore - in euro 1500,00 oltre accessori  di
legge e che tali somme debbano  essere  poste  a  carico  dell'attivo
ereditario, con autorizzazione al  prelievo  decorso  il  termine  di
venti giorni previsto per l'opposizione,  decorrente  dalla  data  di
notifica del presente provvedimento allo Stato, ad opera del 
  Curatore medesimo. 
  P.Q.M. 
  1. approva l'operato e la relazione finale  a  firma  del  curatore
Avv. Fabio Zanelli; 
  2. liquida, in favore del curatore Avv. Fabio Zanelli, il  compenso
professionale come innanzi indicato per la somma  di  €  1500,00  per
compenso, oltre accessori di legge, con onere a carico  dell'eredita'
giacente; 
  3. dispone che il Curatore  provveda  alla  notifica  del  presente
provvedimento  all'Agenzia  delle  Entrate,  al  fine  dell'eventuale
opposizione alla liquidazione del compenso; 
  4. autorizza il Curatore,  una  volta  accertata  l'inesistenza  di
opposizioni,  al  prelievo  dell'importo  corrispondente  al  proprio
compenso, dal conto corrente intestato alla procedura; 
  5. dichiara devoluta allo Stato l'eredita' di Grossi  Claudio  come
indicato in parte motiva; 
  6. dichiara estinta la presente procedura e cessate le funzioni del
Curatore, esaurite le operazioni di cui ai punti che precedono. 
  7. dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione in  Gazzetta
Ufficiale del decreto di chiusura dell'eredita' giacente con spese  a
carico della procedura. 
  La Spezia, 21/2/2023 
  Il Giudice 
  Adriana Gherardi 

                         avv. Fabio Zanelli 

 
TX23ABH6268
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