Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Chiusura eredita' giacente di Grossi Claudio - R.G. V.G. 354/2005
Il Giudice.
letta la relazione finale depositata in data 7/2/2023 dall'Avv.
Fabio Zanelli, quale Curatore dell'eredita' giacente di Grossi
Claudio;
- ritenuto che, avendo il Curatore provveduto al pagamento dei
debiti ereditari, vista la rinuncia degli eredi legittimi ed essendo
in ogni caso verificatasi la prescrizione del diritto di accettare
l'eredita' per il decorso del termine decennale dal decesso, debba
dichiararsi la chiusura della procedura, con devoluzione
dell'eredita' allo Stato alla stregua dell'art. 586 c.c.;
- ritenuto pertanto di dover disporre che il Curatore devolva allo
Stato la somma liquida giacente sul conto corrente n.° 00526
000057064635 aperto presso Credit Agricole, dedotte le spese bancarie
occorrenti per la devoluzione, per l'estinzione del suddetto c/c ed i
compensi liquidati in favore del Curatore, mediante il versamento del
saldo residuo (al netto dei prelievi autorizzati con il presente
decreto) sul capitolo dedicato alla Ragioneria di Stato;
- rilevato che il curatore dell'eredita' giacente debba essere
annoverato fra gli ausiliari del giudice, secondo la definizione
datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode ed
il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla
legge o quando ne sorga la necessita', ha creato al riguardo una
categoria aperta), con conseguente diritto del curatore dell'eredita'
giacente al compenso per l'attivita' prestata (cfr. Cass. S.U. sent.
n. 11619 del 21.11.1997);
- ritenuto che il principio del contraddittorio, sancito dall'art.
101 c.p.c., debba essere applicato anche ai procedimenti di
volontaria giurisdizione, tutte le volte in cui sia identificabile un
controinteressato e che, pertanto, il curatore dell'eredita'
giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico
espletato, debba istituire il contraddittorio nei confronti degli
obbligati al pagamento relativo (cosi' Cass. sez. II sent. n. 12286
del 20.08.2002);
- rilevato che avverso il provvedimento di liquidazione del
compenso in favore del curatore dell'eredita' giacente, emesso in
data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, e' proponibile l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto
d.P.R., dinanzi all'ufficio giudiziario competente (cfr. sul punto
Cass. Sez. 2 ord., n. 10328 del 5.5.2009);
- ritenuto pertanto, anche per motivi di economia processuale, che
il contraddittorio possa essere instaurato mediante notifica
all'erede (da identificarsi nello Stato, ex art. 586 c.c.) del
provvedimento di liquidazione del compenso, al fine di consentire
allo stesso di proporre eventuale opposizione nelle forme e nei
termini di legge;
- ritenuto che - nel caso di specie - il compenso spettante al
Curatore (tenuto conto della durata dell'incarico, dell'ammontare del
patrimonio amministrato, dei risultati economici raggiunti e
dell'impegno profuso) possa essere liquidato - in assenza di diversa
richiesta da parte del Curatore - in euro 1500,00 oltre accessori di
legge e che tali somme debbano essere poste a carico dell'attivo
ereditario, con autorizzazione al prelievo decorso il termine di
venti giorni previsto per l'opposizione, decorrente dalla data di
notifica del presente provvedimento allo Stato, ad opera del
Curatore medesimo.
P.Q.M.
1. approva l'operato e la relazione finale a firma del curatore
Avv. Fabio Zanelli;
2. liquida, in favore del curatore Avv. Fabio Zanelli, il compenso
professionale come innanzi indicato per la somma di € 1500,00 per
compenso, oltre accessori di legge, con onere a carico dell'eredita'
giacente;
3. dispone che il Curatore provveda alla notifica del presente
provvedimento all'Agenzia delle Entrate, al fine dell'eventuale
opposizione alla liquidazione del compenso;
4. autorizza il Curatore, una volta accertata l'inesistenza di
opposizioni, al prelievo dell'importo corrispondente al proprio
compenso, dal conto corrente intestato alla procedura;
5. dichiara devoluta allo Stato l'eredita' di Grossi Claudio come
indicato in parte motiva;
6. dichiara estinta la presente procedura e cessate le funzioni del
Curatore, esaurite le operazioni di cui ai punti che precedono.
7. dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto di chiusura dell'eredita' giacente con spese a
carico della procedura.
La Spezia, 21/2/2023
Il Giudice
Adriana Gherardi
avv. Fabio Zanelli
TX23ABH6268