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Errata corrige
Errata corrige
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013 e
ss.mm.ii., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito
della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
326, da parte degli enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267"
Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte
degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata in
GURI n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data
21/11/2016 (GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data
12/04/2017 (GURI n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017
(GURI n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n.
71, Parte II, del 18/06/2019), in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte
II, del 12/09/2020) e in data 29/04/2022 (GURI n. 146, Parte II,
17/12/2022), sono apportate le modifiche di seguito indicate:
Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, il Cap. 7. "PRESTITI
FLESSIBILI GRANDI OPERE" e' eliminato.
Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, il Cap. 8. "PRESTITI
PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' ridenominato "Cap. 7. PRESTITI
PROGETTUALITA' PNRR/FNC".
Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, dopo il Cap. 7. "PRESTITI
PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' inserito il seguente Capitolo:
Cap. 8. - Premessa
PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI
Il prestito Investimenti Green BEI ("P-GREEN") e' rivolto ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita'
montane, alle comunita' isolane e alle unioni di comuni, nonche' ai
consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che
gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la gestione
dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si
applichi il TUEL ("Enti Beneficiari") ed e' finalizzato al
finanziamento delle spese destinate ad investimenti che riguardano
l'economia verde nel territorio della Repubblica italiana, come
meglio specificati alla successiva sezione 1.
Gli Enti Beneficiari dei P-GREEN, ai quali sono destinate le
erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori.
Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare gli
Enti Beneficiari oggetto di una decisione di esclusione adottata
dalla BEI ai sensi della propria politica di esclusione, qualora tale
decisione di esclusione sia in vigore alla data di sottoscrizione
della documentazione legale relativa al P-GREEN, nonche' gli Enti
Beneficiari che siano coinvolti in una delle attivita' specificamente
elencate nelle schede riepilogative della documentazione da produrre
per l'istruttoria di affidamento del P-GREEN, rese disponibili dalla
CDP nel proprio sito internet.
Ai fini della concessione del P-GREEN, la CDP utilizzera' in tutto
o in parte risorse messe a disposizione a tal fine dalla Banca
europea per gli investimenti ("BEI").
Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre
2024. Tenuto conto che il P-GREEN e' concesso dalla CDP nell'ambito
di un plafond di complessivi euro 200.000.000,00 (duecento milioni),
destinato, oltre che agli Enti Beneficiari, anche ad altri soggetti
pubblici finanziati da CDP ai sensi di quanto previsto dall'art. 5,
comma 7, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, la CDP si riserva di non procedere alla concessione di
tale prestito nel caso di esaurimento del predetto plafond.
Al P-GREEN si applica la procedura di finanziamento prevista per il
prestito ordinario di cui alla Parte II, sez. 2 e 3 della presente
Circolare, per quanto attiene sia all'istruttoria sia al
perfezionamento del contratto di prestito, fatta eccezione per quanto
diversamente specificato nelle sezioni che seguono del presente
Capitolo.
Al P-GREEN si applica, altresi', la disciplina del prestito
ordinario relativa agli interessi di mora, di cui alla Parte III,
Cap. 1, sez. 5 della presente Circolare, alla quota del prestito non
erogata, di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 6 della presente
Circolare, alla cessione totale o parziale del contratto di cui alla
Parte III, Cap.1, sez. 13 della presente Circolare, fatta eccezione
per quanto diversamente specificato nelle sezioni che seguono del
presente capitolo.
Sez. 1 - Spese finanziabili
Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350
del 24 dicembre 2003, [inclusi gli oneri fiscali purche' indetraibili
per l'Ente Beneficiario, nei seguenti settori:
- Efficienza energetica degli edifici pubblici
- Trasporto pubblico urbano ed extraurbano
- Ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili
- Economia verde e risorse idriche
che rispettano i criteri di ammissibilita' riportati nelle
attestazioni relative al P-GREEN pubblicate sul sito internet della
CDP ("Investimenti Eleggibili").
Nelle predette attestazioni, predisposte per ognuno dei settori
sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli Investimenti
Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre e
i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito.
Il costo complessivo degli Investimenti Eleggibili finanziati
mediante il P-GREEN non puo' essere inferiore ad euro 40.000,00
(quarantamila) e superiore ad euro 25.000.000,00
(venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla
BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti Eleggibili non
puo' eccedere: il 50% del costo complessivo dell'Investimento
Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale ultimo, l'importo dei
costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle
condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative al
P-GREEN
Qualora un Investimento Eleggibile benefici del sostegno
finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle risorse
BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento di tale
Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento
Eleggibile, fatta eccezione per gli Investimenti Eleggibili
realizzati in regioni meno sviluppate e/o in transizione, quali
definite dalla legislazione dell'Unione Europea in materia di
politica di coesione per il periodo 2021-2027 (collettivamente
denominate "regioni prioritarie della BEI nel settore della
coesione"). In tali casi, la somma dell'importo delle risorse BEI
impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento del relativo
Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento
Eleggibile.
La CDP si riserva di consentire di finanziare con il P-GREEN le
spese per investimenti relativi ad ulteriori settori rispetto a
quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante avviso
pubblicato sul proprio sito internet.
Sez. 2. - Importo minimo
L'importo minimo del P-GREEN e' pari ad euro 40.000,00
(quarantamila) e non potra' superare l'importo massimo di euro
25.000.000,00 (venticinque milioni).
Sez. 3. - Pre-ammortamento e interessi di pre-ammortamento
Il pre-ammortamento del P-GREEN decorre dalla data di
perfezionamento del relativo contratto di prestito e termina il
giorno precedente la data di inizio ammortamento.
Sull'importo di ciascuna erogazione, nel periodo compreso tra la
relativa data di erogazione e la data di inizio ammortamento,
maturano interessi di pre-ammortamento al tasso di interesse
variabile.
Il pre-ammortamento del P-GREEN e' suddiviso in periodi di
interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi, coincidenti con il
primo o il secondo semestre dell'anno solare di pre-ammortamento,
fatta eccezione per ciascun primo periodo di interessi di
pre-ammortamento, che decorre dalla relativa data di erogazione e
scade l'ultimo giorno del semestre solare in cui avviene
l'erogazione.
L'importo degli interessi di pre-ammortamento maturati in ciascuno
dei predetti periodi di interessi di pre-ammortamento e' calcolato,
sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, ad un tasso di interesse
variabile pari a:
(a) per il primo periodo di interessi di pre-ammortamento, il primo
parametro euribor vigente alla data della relativa erogazione,
aumentato della Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva
sez. 7; e
(b) per gli eventuali periodi di interessi di pre-ammortamento
successivi al primo, il parametro euribor, aumentato della
Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva sez. 7.
Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati
secondo i criteri indicati, rispettivamente, nella Parte III, Cap. 1,
sez. 1, par. 2 e nella Parte III, Cap. 1, sez. 4 della presente
Circolare.
Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati in
ciascun periodo di interessi di pre-ammortamento che scade al 30
giugno viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente
successivo, mentre il pagamento degli interessi di pre-ammortamento
maturati in ciascun periodo di interessi di pre-ammortamento che
scade al 31 dicembre viene effettuato alla data del 31 gennaio
immediatamente successivo, mediante addebito diretto sul conto
corrente bancario dell'Ente Beneficiario.
Sez. 4 - Ammortamento
Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno solare
successivo alla data di stipula del contratto di prestito ed ha una
durata di venti anni. In ogni caso la durata complessiva del P-GREEN
deve essere commisurata alla vita utile dell'investimento, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Il P-GREEN e' rimborsato in rate semestrali, posticipate, da
corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota capitale
costante e quota interessi calcolata ai sensi della successiva sez.
7.
Sez. 5 - Erogazione
L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni, a
partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della
domanda di erogazione dell'Ente Beneficiario, redatta secondo il
modello disponibile nel sito internet della CDP. La domanda di
erogazione, firmata digitalmente dal Responsabile del
Procedimento/Dirigente competente, dalla quale risultino
analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute, deve
essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web
nell'area riservata Enti locali del Sito Internet della CDP, con
allegati il documento di riconoscimento del predetto firmatario,
nonche' l'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione delle
spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge.
La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione
giustificativa delle spese sostenute, in copia conforme
all'originale.
Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto
corrente bancario intestato all'Ente Beneficiario, indicato da
quest'ultimo ai sensi del contratto di prestito.
Di norma, nel caso di finanziamento di opere, sono erogabili le
somme destinate alla copertura di tutte le spese previste nel quadro
economico, originario o aggiornato, che non siano esplicitamente
escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura
risarcitoria.
La CDP non e' in alcun modo responsabile della effettiva
destinazione da parte dell'Ente Beneficiario delle somme erogate e
resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente Beneficiario ed i
destinatari finali delle somme erogate.
L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni e' sospensivamente
condizionato, di norma:
(i) alla ricezione della garanzia in originale;
(ii) alla ricezione del modulo di autorizzazione/mandato di
addebito diretto in conto, conforme al modello definito dalla CDP,
qualora l'Ente Beneficiario non abbia gia' fornito alla CDP la
propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti indicato
nel contratto di prestito;
(iii) alla ricezione dell'eventuale ulteriore documentazione
richiesta dalla CDP anche ai fini di completare in maniera
soddisfacente le relative procedure interne in materia
antiriciclaggio;
(iv) alla circostanza che non si siano verificati inadempimenti da
parte dell'Ente Beneficiario.
Gli Enti Beneficiari si impegnano a ottenere l'erogazione integrale
del P-GREEN entro il termine di cinque anni dalla data di stipula del
contratto di prestito ovvero, se antecedente, entro il termine del 15
dicembre 2029, pena la facolta' di CDP di risolvere il contratto di
prestito medesimo.
Sez. 6 - Diverso Utilizzo
La CDP puo' autorizzare l'Ente Beneficiario ad utilizzare la quota
del P-GREEN non erogata per realizzare un Investimento Eleggibile, di
importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il
prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti
casi:
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento
effettuato, qualora il prestito non sia stato completamente erogato;
2. in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato,
derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l'opera benefici di un contributo finanziario,
riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di
prestito.
La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del
diverso utilizzo e' disponibile nella relativa sezione del sito
internet della CDP.
E' consentito il cumulo del P-GREEN, per la parte non erogata, con
il residuo capitale da erogare accertato su altri P-GREEN concessi al
medesimo Ente Beneficiario, per il finanziamento totale o parziale di
un nuovo Investimento Eleggibile, a condizione che rimangano
invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli P-GREEN.
Sez. 7 - Tassi di interesse nel periodo di ammortamento
Fermo restando quanto previsto alla precedente sez. 3, al P-GREEN
e' applicabile un tasso di interesse variabile, fatto salvo quanto
previsto al successivo paragrafo 1 della presente sezione.
A decorrere dalla data di inizio ammortamento, sull'importo del
prestito maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando
il parametro euribor aumentato della maggiorazione da applicare al
P-GREEN ("Maggiorazione P-Green"), espressa in punti percentuali
annui. La Maggiorazione P-Green, che rimane invariata per tutta la
durata del prestito, e' determinata con le medesime modalita' di cui
alla Parte III, Cap. 1, sez. 2 della presente Circolare e resa nota,
di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito
internet con le medesime modalita' di cui alla Parte III, Cap. I,
sez. 3 della presente Circolare.
Par. 1 - Opzione tasso fisso in ammortamento
Nel caso in cui l'importo concesso sia stato interamente erogato,
entro il 30 novembre di ciascun anno solare di ammortamento diverso
dall'ultimo, l'Ente Beneficiario ha facolta' di scegliere che su
tutte le somme in ammortamento maturino, con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno successivo e sino alla scadenza del prestito,
interessi a tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata
finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente
("TFE"), calcolato il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre
dell'anno in cui l'Ente Beneficiario effettua tale scelta, aumentato
della Maggiorazione P-Green ("Opzione Tasso Fisso").
Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota tecnica
allegata alla presente Circolare.
Sez. 8 - Rimborso anticipato volontario
L'Ente Beneficiario puo' rimborsare anticipatamente alla CDP, in
misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno e del 31
dicembre di ciascun anno di ammortamento, le somme erogate.
Quanto alle modalita' operative per l'acquisizione della richiesta
di rimborso anticipato e della documentazione a corredo, si applica
la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari di cui alla
Parte III, Cap. 1, sez. 10, della presente Circolare, alla quale si
rinvia.
Par. 1 - Rimborso anticipato volontario totale
Nel caso di rimborso anticipato totale, l'Ente Beneficiario deve
corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e
quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso,
nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata
e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della
rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso.
Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente
Beneficiario.
A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato
totale, l'Ente Beneficiario deve, inoltre, corrispondere alla CDP,
nel caso di P-GREEN in ammortamento a tasso fisso a seguito di
esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, un indennizzo di importo pari al
differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle
rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo.
I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno
calcolati con riferimento alla data di pagamento prescelta per il
rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la
determinazione della maggiorazione prevista per il prestito ordinario
nella Parte III, Cap. 1, sez. 1, par. 2 e sez. 2 della presente
Circolare, pubblicata sul sito internet della CDP e in vigore alle
ore 12:00 del terzo venerdi' antecedente il 30 giugno o del 31
dicembre di ciascun anno prescelto per il rimborso anticipato.
Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile, non e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo.
Par. 2 - Rimborso anticipato volontario parziale
A fronte del rimborso anticipato parziale, che puo' essere
richiesto dall'Ente Beneficiario esclusivamente nel caso in cui il
prestito sia interamente erogato, l'Ente Beneficiario deve
corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente,
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in
scadenza alla data prescelta per il rimborso.
Nel caso di P-GREEN in ammortamento a tasso fisso a seguito di
esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, sara' inoltre dovuto un importo
pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali
delle rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo,
moltiplicato per il rapporto tra (i) l'importo rimborsato
anticipatamente e (ii) il debito residuo.
I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno
calcolati con le medesime modalita' indicate al precedente paragrafo
1.
Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile non e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo.
Sez. 9 - Riduzione
L'Ente Beneficiario che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso
puo' chiedere la riduzione dell'importo di un prestito, per la parte
non erogata, nei termini, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 11 della presente Circolare.
Sez. 10 - Garanzie e Impegni
Il P-GREEN e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi
dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale, fermo restando
quanto disposto dal TUEL, e' descritta nella Parte III, Cap. 1, sez.
7, della presente Circolare. La delegazione di pagamento e'
rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito
e con riferimento all'intero importo concesso, e deve essere
sostituita mediante il rilascio di una nuova delegazione qualora
l'Ente Beneficiario eserciti l'Opzione Tasso Fisso di cui alla
precedente sez. 7, par. 1.
L'Ente Beneficiario, mediante la sottoscrizione del contratto di
prestito, si impegna, tra l'altro, (i) ad esibire e/o produrre alla
CDP o, se del caso, alla BEI, su semplice richiesta di queste ultime,
qualsiasi documentazione che le stesse, a proprio insindacabile
giudizio, riterranno utile ad accertare il rispetto degli obblighi
puntualmente indicati nel contratto di prestito, nonche' (ii) a
produrre, in funzione della tipologia dell'investimento finanziato,
informazioni relative a specifici indicatori di risultato.
Sez. 11 - Risoluzione
Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di prestito
sono, di norma, le medesime previste per i prestiti ordinari nella
Parte III, Cap. 1, sez. 14 della presente Circolare, alle quali si
aggiunge, tra l'altro, la violazione, da parte dell'Ente, degli
obblighi relativi al rilascio di una o piu' delegazioni di pagamento
in sostituzione di quella originariamente rilasciata, secondo le
modalita' di cui alla precedente sez. 10, nonche' degli specifici
obblighi individuati nel contratto di prestito.
In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente Beneficiario
deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di
quest'ultima:
i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori,
nonche', esclusivamente nel caso in cui al P-GREEN, in conseguenza
dell'esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, si applichi il tasso di
interesse fisso,
iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal
rimborso anticipato, calcolato ai sensi della precedente sez. 8, par.
1; e
v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo.
Sez. 12 - Pubblicita'
Gli Enti Beneficiari sono tenuti, ai sensi del contratto di
prestito, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la
dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i
fondi del risparmio postale e con fondi della BEI" e a fare in modo
che la medesima dicitura risulti nella pubblicita' delle gare
effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la
CDP quale istituto finanziatore.
Roma, 13 giugno 2023
L'amministratore delegato
Dario Scannapieco
TX23AAB6483