Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Circolare n. 1304
Condizioni generali per l'accesso ai Prestiti Investimenti Green BEI
nell'ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti
societa' per azioni da parte degli enti pubblici non territoriali e
degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica
privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi
pubblici in settori aventi rilevanza economica
Premessa
La presente Circolare rende note le condizioni generali per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e
prestiti societa' per azioni ("CDP"), relative ai prestiti di scopo
ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, concessi in tutto o
in parte a valere sulle risorse messe a disposizione a tal fine dalla
Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"), destinati agli enti di
cui al successivo paragrafo 1, per la realizzazione di investimenti
che riguardano l'economia verde nel territorio della Repubblica
italiana, come meglio specificati al successivo paragrafo 2
("P-GREEN").
Tenuto conto che i P-GREEN sono concessi dalla CDP a valere su un
plafond di complessivi euro 200.000.000,00 (duecento milioni),
destinato, oltre che agli enti beneficiari di cui al successivo
paragrafo 1, anche ad altri soggetti pubblici finanziati dalla CDP ai
sensi dell'Articolo 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la CDP si riserva di non
procedere alla concessione di tali prestiti nel caso di esaurimento
del predetto plafond.
1. Ambito Soggettivo
La presente Circolare si applica ai P-GREEN destinati
(i) agli enti pubblici non territoriali di seguito indicati:
(a) Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere, di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(b) Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica,
di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
(c) Universita' ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.
(d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario,
costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli
studenti universitari, di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 616/1977.
(e) Agenzie regionali per la Protezione Ambientale, di cui
all'articolo 3 del decreto legge 496/1993, convertito nella legge n.
61/1994.
(f) Enti pubblici non territoriali non appartenenti alle categorie
indicate nelle precedenti lettere da (a) ad (e) del presente
paragrafo 1, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- enti e istituzioni di ricerca;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- autorita' portuali;
- autorita' amministrative indipendenti;
- enti parco;
- consorzi di bonifica;
- consorzi interuniversitari;
- istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi;
- enti regionali di sviluppo agricolo, e
(ii) agli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica
privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi
pubblici in settori aventi rilevanza economica - NOTA 1 - ("Enti").
Gli enti beneficiari dei P-GREEN, ai quali sono destinate le
erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori.
Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare gli
Enti oggetto di una decisione di esclusione adottata dalla BEI ai
sensi della propria politica di esclusione, qualora tale decisione di
esclusione sia in vigore alla data di sottoscrizione della
documentazione legale relativa al P-GREEN, ovvero coinvolti in una
delle attivita' specificamente elencate nelle schede riepilogative
della documentazione da produrre per l'istruttoria, rese disponibili
dalla CDP nel proprio sito internet.
NOTA 1: Per la definizione di Organismo di Diritto Pubblico avente
natura giuridica privatistica, che non eserciti attivita' di gestione
di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, si rimanda
ai requisiti riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende
note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione
separata della CDP da parte dei predetti enti, che, alla data di
pubblicazione della presente Circolare, e' la Circolare CDP n. 1296
del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii.
2. Ambito Oggettivo
Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350
del 24 dicembre 2003, inclusi gli oneri fiscali purche' indetraibili
per l'Ente, nell'ambito dei seguenti settori:
- efficienza energetica degli edifici pubblici;
- trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili;
- economia verde e risorse idriche
e che rispettino i criteri di ammissibilita' riportati nelle
attestazioni richieste all'Ente nella fase istruttoria del P-GREEN,
pubblicate sul sito internet della CDP ("Investimenti Eleggibili").
Nelle predette attestazioni, predisposte per ognuno dei settori
sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli Investimenti
Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre e
i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito.
[Il costo complessivo degli Investimenti Eleggibili finanziati
mediante il P-GREEN non puo' essere inferiore ad euro 40.000,00
(quarantamila) e superiore ad euro 25.000.000,00
(venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla
BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti Eleggibili non
puo' eccedere il 50% del costo complessivo dell'Investimento
Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale ultimo, l'importo dei
costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle
condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative al
P-GREEN.
Qualora un Investimento Eleggibile benefici del sostegno
finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle risorse
BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento di tale
Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento
Eleggibile, fatta eccezione per gli Investimenti Eleggibili
realizzati in regioni meno sviluppate e/o in transizione quali
definite dalla legislazione dell'Unione Europea in materia di
politica di coesione per il periodo 2021-2027 (collettivamente
denominate "regioni prioritarie della BEI nel settore della
coesione"). In tali casi la somma dell'importo delle risorse BEI
impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento del relativo
Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento
Eleggibile.
La CDP si riserva di consentire di finanziare con il P-GREEN le
spese per investimenti relativi ad ulteriori settori rispetto a
quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante [avviso
pubblicato sul proprio sito internet.
3. Caratteristiche del P-GREEN
Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre
2024 per un importo minimo non inferiore ad euro 40.000,00
(quarantamila) e non potra' superare l'importo massimo di euro
25.000.000,00 (venticinque milioni).
Nell'ambito degli impegni previsti nel contratto di prestito
relativo al P-GREEN, gli Enti dovranno produrre, in funzione della
tipologia dell'investimento finanziato, informazioni relative a
specifici indicatori di risultato e realizzare l'Investimento
Eleggibile finanziato entro un periodo di tempo non superiore a
cinque anni dalla data di stipula del relativo contratto di prestito.
4. Istruttoria ed affidamento del P-GREEN
La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di
indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre
condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri
uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della
domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno
finanziario, nonche' la descrizione dettagliata dell'Investimento
Eleggibile da finanziare e delle caratteristiche del P-GREEN
richiesto (tipologia).
La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in
funzione della natura giuridica e delle caratteristiche dell'Ente,
nonche' della tipologia dell'Investimento Eleggibile da finanziare.
L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al
biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione
debitoria. Il positivo esito delle verifiche e delle valutazioni
condotte in istruttoria comporta l'affidamento del P-GREEN all'Ente.
Nel sito internet della CDP sono disponibili le schede
riepilogative della documentazione da produrre per l'istruttoria,
restando salva la facolta' della CDP di richiedere eventuali
ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al
fine di verificare i presupposti di legittimita' delle operazioni di
indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario e la
solidita' patrimoniale dell'Ente.
5. Condizioni Generali del P-GREEN
Il P-GREEN e' offerto in due differenti tipologie:
- prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso fisso;
- prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso variabile.
5.1 Preammortamento
Il periodo di preammortamento decorre, per ciascuna erogazione,
dalla relativa data di erogazione e termina il giorno precedente alla
data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di
preammortamento, sull'importo erogato maturano interessi al tasso di
interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi
prescelto dall'Ente.
5.2 Erogazione
L'erogazione e' effettuata in una o piu' soluzioni, prima
dell'inizio dell'ammortamento, con modalita' distinte a seconda che
il preammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso
variabile.
- Nel caso di preammortamento a tasso fisso:
l'erogazione e' effettuata sulla base del cronoprogramma di
erogazione predeterminato allegato al contratto di prestito;
- nel caso di preammortamento a tasso variabile:
l'erogazione e' effettuata entro e non oltre il giorno antecedente
alla data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve
pervenire alla CDP, di norma, entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente a tale data.
Nel caso in cui l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata, la CDP effettuera'
un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET
immediatamente precedente la data di inizio ammortamento.
Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal
prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre
1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in un
deposito bancario vincolato, cui l'Ente puo' attingere esclusivamente
per realizzare l'Investimento Eleggibile finanziato.
5.3. Ammortamento
L'ammortamento decorre:
- dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di stipula,
a condizione che il prestito sia perfezionato nel primo semestre; o
- dal 1° luglio dell'anno solare successivo alla data di stipula, a
condizione che il prestito sia perfezionato nel secondo semestre,
e termina alla data di scadenza del prestito.
L'ammortamento del P-GREEN e' regolato a tasso fisso o variabile,
sulla base della scelta dell'Ente, e ha durata di venti anni.
Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive
di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31
dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la
data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito
inclusa (ciascuna una "Data di Pagamento"). L'ammortamento e'
strutturato a rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo
francese) ove si applichi il tasso d'interesse fisso ovvero a quote
capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso
d'interesse variabile.
5.4. Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato al periodo di preammortamento ed
ammortamento e' pari alla somma tra la maggiorazione da applicare al
P-GREEN ("Maggiorazione P-Green") in vigore alla data di stipula del
relativo contratto di prestito, tra quelle determinate e rese note di
norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet -
NOTA 2 -, e il Parametro Tasso Fisso - NOTA 3 - o il Parametro Tasso
Variabile - NOTA 4 - a seconda che l'Ente abbia scelto il regime di
interessi a tasso fisso o a tasso variabile.
Il regime di interessi scelto dall'Ente, a tasso fisso o variabile
come sopra individuati, e' il medesimo per tutta la durata del
P-GREEN e pertanto si applica sia nel periodo di pre-ammortamento che
nel periodo di ammortamento.
NOTA 2: La Maggiorazione P-Green applicata al prestito rimane unica
per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore
alla data di stipula per i prestiti P-GREEN con riferimento al
medesimo regime di interessi e quadro cauzionale, in conformita' con
le tipologie quotate, di norma settimanalmente, il venerdi', sul sito
internet della CDP. La CDP si riserva di modificare il calendario
delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri
previsti nella presente circolare.
NOTA 3: il Parametro Tasso Fisso e' pari al tasso Interest Rate
Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso
finanziariamente equivalente (TFE). Per la definizione di tasso
finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente
al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica
allegata alla presente circolare. Il Parametro Tasso Fisso e'
rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti
stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del
giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene
sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento
del calcolo dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt)
del circuito Reuters.
NOTA 4: Nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a
tasso variabile il Parametro Tasso Variabile e' calcolato, per
ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In
particolare, per ciascun periodo interessi a tasso variabile si
applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo periodo di
interessi di preammortamento, per il quale viene applicato il Primo
Parametro Euribor. Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo
Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente
circolare.
5.5 Garanzie e impegni
I contratti di prestito relativi ai P-GREEN sono assistiti:
- per le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli Enti
operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, le
Universita' e gli Istituti superiori ad esse assimilati, dalle
garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti
chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende
note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione
separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di
pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1274
del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii.;
- per le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale e gli Enti
regionali per il Diritto allo Studio Universitario, dalle garanzie e
impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari
riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le
condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione
della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1275 del 24 luglio
2009 e ss.mm.ii.;
- per gli enti pubblici non territoriali di cui alla lettera (f)
del precedente paragrafo 1, dalle garanzie e impegni previsti per la
concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP
che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso
al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti
enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la
Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- per gli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica
privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi
pubblici in settori aventi rilevanza economica, dalle garanzie e
impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari
riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le
condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione
della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre
2019 e ss.mm.ii..
La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti, in
alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo,
ulteriori forme di garanzia personale o reale.
E' previsto, altresi', l'impegno a carico dell'Ente a fornire le
informazioni e attestazioni richieste dalla CDP relative
all'Investimento Eleggibile oggetto del P-GREEN, oltre alla
documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3.
Qualora l'Ente non realizzi l'intervento finanziato mediante il
P-GREEN entro cinque anni dalla data di stipula del contratto di
prestito, la CDP avra' la facolta' di risolvere il contratto di
prestito.
5.6. Rimborso Anticipato parziale o totale
E' facolta' dell'Ente, esclusivamente nel periodo di ammortamento,
effettuare il rimborso anticipato parziale del finanziamento per un
importo inferiore alla somma prestata ("Somma da Rimborsare"), ovvero
totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di
ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa
comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni
prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
In entrambi i casi l'Ente dovra' corrispondere alla CDP l'intera
rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire
la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua
del P-GREEN, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si
ottiene come differenza tra il piano di ammortamento originario di
tale P-GREEN e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare
NOTA 5 - . In tal caso, inoltre, se il regime di interessi del mutuo
e' a tasso fisso, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo
per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei
valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma
da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma
da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il
rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate
residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento
prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili
sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle
pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters
il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il
rimborso - NOTA 6 -, come previsto nel contratto di prestito.
In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovra' corrispondere
alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento
del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data
di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, se il
regime di interessi del mutuo e' a tasso fisso, l'Ente dovra'
corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari al
differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle
rate residue a tasso fisso relative al debito residuo oggetto del
rimborso anticipato, come risultanti dal piano di ammortamento del
debito residuo con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per
il rimborso, e il debito residuo. I valori attuali delle rate residue
sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per
il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base
della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01
e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo
venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso,
NOTA 6: come previsto nel contratto di prestito.
NOTA 5: Qualora il piano di ammortamento del prestito sia a rate
costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della
Somma da Rimborsare e' anch'esso a rate costanti e quote capitale
crescenti. Il piano di rimborso e' definito sulla base della Somma da
Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della Maggiorazione
P-Green e della vita residua del prestito alla Data di Pagamento
prescelta per il rimborso parziale. Qualora il piano di ammortamento
del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento
della Somma da Rimborsare e' anch'esso a quote capitale costanti.
L'importo delle quote capitale e' pari al rapporto tra la Somma da
Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
NOTA 6: Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di
sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla
base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS)
quotato, il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta
per il rimborso, per una scadenza pari alla meta' della durata
residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente
ad una scadenza per cui e' rilevabile una quotazione dalla pagina
ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il
venerdi' non sia un Giorno TARGET ("Giorno Target": indica il giorno
in cui sia funzionante il sistema TARGET-Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfert System) e/o non sia un
giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fara' riferimento
al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla
piazza di Roma, immediatamente antecedente.
5.7. Diverso utilizzo
La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per
realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito
stesso era stato originariamente concesso, a condizione che il nuovo
investimento sia un Investimento Eleggibile e rimangano invariate le
condizioni di ammortamento del prestito.
5.8. Risoluzione
In conseguenza della risoluzione del contratto di prestito per
inadempimento, l'Ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al
giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) un importo
pari allo 0,125% del debito residuo e v) con riferimento ai P-GREEN
regolati a tasso fisso, il risarcimento del maggior danno derivante
alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui
al precedente paragrafo 5.6.
6. Perfezionamento del P-GREEN
Successivamente all'affidamento del P-GREEN, si procede alla
stipula del relativo contratto di prestito:
- mediante sottoscrizione dello stesso, di norma, presso la sede
della CDP, ovvero mediante scambio via Posta Elettronica Certificata
(PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di
firma digitale, se il P-GREEN e' concesso ad uno degli enti pubblici
non territoriali di cui alle lettere da (a) ad (f) del numero (i) del
precedente Paragrafo 1;
- in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente, se il P-GREEN e' concesso ad un Organismo
di Diritto Pubblico avente personalita' giuridica privatistica di cui
al numero (ii) del precedente Paragrafo 1.
NOTA TECNICA
Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime
caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e
periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli
interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti
passaggi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al
momento del calcolo.
(2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare
quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai
tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di
pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai
fattori di sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla
terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi
rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e
riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque
Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese
immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di
riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito
Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi.
Roma, 13 giugno 2023
L'amministratore delegato
Dario Scannapieco
TX23AAB6546