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Errata corrige
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Proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. avv. Luigi Farenga, prof. avv. Lucio Francario e prof. avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 3 luglio 2023 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma, su autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 23 giugno 2023, di proposta di concordato da parte delle societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A. (la Proposta), provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma Sezione Fallimenti Amministrazione Straordinaria n. 2/2002 "Federici Stirling S.p.A. in AS" con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 192, codice fiscale 06131121003 e partita I.V.A. 06131121003, PEC: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore DOMANDA PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX ART. 78 D.LGS N.270/1999 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 L.F. - EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, e - SAGITTA SGR S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 24-28, capitale sociale di euro 9.170.956,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI - 1659749, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N), p.e.c. sagittasgr@pec.sagittasgr.it (Allegato 2; di seguito, la "SGR"), non in proprio ma quale societa' di gestione del fondo di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund, (di seguito il "Fondo" o l'"Assuntore"). entrambe assistite, ai fini del presente procedimento e di ogni sua successiva fase, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Saltelli (C.F. SLTFNC82L04H501O), - il quale dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al numero di fax 06.62284992 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Parioli n. 59. PREMESSO CHE - con sentenza n. 1031 del 29 luglio 2002, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della Federici Stirling S.p.A. e nominato quali Commissari Straordinari la dott.ssa Laura M.C. Montana Trezza, il Prof. Mario Sica e l'Avv. Pietro M. Tantalo, poi sostituiti dal Prof. Avv. Luigi Farenga, dal Prof. Avv. Lucio Francario e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore (di seguito i "Commissari Straordinari" o semplicemente i "Commissari"); - con decreto del 20 settembre 2002, la Federici Stirling S.p.A. (di seguito, "Federici" o la "Procedura") e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art 30 del D.lgs. 270/99; - oltre alla Federici, altre societa' del medesimo gruppo sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia la Costruzioni Italia Labaro S.p.a. (di seguito "CIL in AS") e la Zeffiro S.c. a r.l. (di seguito "Zeffiro in AS") - nel prosieguo, congiuntamente definite unitamente a Federici, le "Societa' del Gruppo Federici in AS" e/o "Societa' del Gruppo"- con nomina dei medesimi Commissari; - a seguito della presentazione di alcune manifestazioni di interesse ricevute in via informale dai Commissari circa la volonta' di presentare una proposta concordataria a valere sulle Societa' del Gruppo Federici in AS, quest'ultimi, in considerazione della consistenza dell'attivo e del passivo delle varie societa' e dell'avanzamento delle operazioni liquidatorie, hanno ritenuto utile e potenzialmente conveniente per i creditori concorsuali, la presentazione di proposte di concordato ex art. 78 D.Lgs n.270/1999 per le Societa' del Gruppo; - in ragione di tale decisione, con avvisi pubblicati sul Sole 24Ore ed il Corriere della Sera, in data 14 ottobre 2021, i Commissari hanno inviato soggetti potenzialmente interessati a manifestare il proprio interesse alla proposizione di domanda di concordato relativamente alle Societa' del Gruppo Federici in AS, e/o anche verso solo una di esse (di seguito l' "Invito"); - aderendo al suddetto Invito, con ricorso del 28 febbraio 2022, Europa Investimenti e la SGR, hanno depositato (cfr. Allegato 3) una proposta di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l. fall. a valere sulla Federici (di seguito la "Proposta di Concordato"); - successivamente al suddetto deposito, i Commissari con comunicazione a mezzo PEC del di' 8 aprile 2022 (cfr. Allegato 4) hanno richiesto "[...] la disponibilita' a migliorare le rispettive proposte prevendo espressamente che, ove i pagamenti in prededuzione fossero inferiori agli importi indicati, tale differenza sia ugualmente corrisposta dall'assuntore e vada ad incrementare le somme destinate al pagamento dei creditori chirografari (con conseguente miglioramento della percentuale ad essi attribuita)"; - in riscontro a tale richiesta, con comunicazione a mezzo pec del 12 aprile 2022 (cfr. Allegato 5), Europa Investimenti e la SGR hanno confermato la propria disponibilita' a procedere secondo le indicazioni dei Commissari e, pertanto, a far si' che ove i pagamenti in prededuzione dovessero essere inferiori agli importi indicati nella Proposta di Concordato, la relativa differenza che dovesse emergere verra' corrisposta dall'assuntore in favore dei creditori chirografari, andando cosi' ad incrementare la percentuale di soddisfazione prevista in loro favore. In ragione di tale nuova previsione, Europa Investimenti e la SGR S.p.A., hanno predisposto la "Nota ad integrazione e modifica della proposta concordataria depositata il 28.02.2022" - contenente la previsione sopra descritta e allegata unitamente alla comunicazione sub. allegato 5; - successivamente alla relazione ed al parere reso dai Commissari in esito alla comparazione e valutazione sulle proposte ricevute, trasmesso in data 31 maggio 2022 al Comitato di Sorveglianza (nel prosieguo "CDS"), quest'ultimo, dapprima con verbale del 29 giugno 2022 ed in seguito con verbale del 7 settembre 2022, ha posto dei rilievi circa il trattamento previsto nelle proposte in merito ai cd. Creditori irreperibili e alle previsioni di cui all'art. 117 l.fall.; - alla luce di quanto evidenziato dal CDS, i Commissari - con comunicazione del 13 luglio 2022 (cfr. Allegato 6) e con successiva del 30 settembre 2022 (cfr. Allegato 7), hanno chiesto agli offerenti di modificare le proposte per superare il rilievo formulato ed Europa Investimenti (e la SGR), dapprima con comunicazione del 13 luglio 2022 (cfr. Allegato 8) e poi con comunicazione del 30 settembre 2022 (cfr. Allegato 9), nell'aderire alla richiesta avanzata, ha confermato la propria disponibilita' "a voler applicare le disposizioni di cui all'art. 117 l.fall. ratione temporis applicabile"; PREMESSO ALTRESI' CHE - al 30 settembre 2022, termine concesso dai Commissari per ricevere delle proposte di concordato anche sulla CIL in AS e Zeffiro in AS, la societa' Lio Bai Management S.r.l. (di seguito "LIO Bai"), unitamente ad Efeso 2 S.r.l. (in qualita' di assuntore), ha presentato una proposta di concordato su entrambe le suddette societa' nonche' una proposta di concordato migliorativa sulla Federici; - in esito alle analisi eseguite sulle proposte presentate da Lio Bai Management S.r.l. (ed Efeso 2 S.r.l.) su CIL in AS e Zeffiro in AS, e' risultato che tali proposte non erano meritevoli di parere favorevole e, pertanto, non sono state sottoposte al vaglio del CDS concludendo di fatto qualsivoglia iter concordatario sulle suddette societa'; diversamente, in merito alla proposta migliorativa depositata su Federici, stante il vantaggio per i creditori concorsuali, in data 30 novembre 2022 i Commissari hanno fatto istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gia' Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MIMIT") per essere autorizzati ad espletare dinanzi al Notaio, dott. Igor Genghini, una "gara di rilanci" tra le due societa' offerenti, Europa Investimenti (e la SGR) e LIO Bai (ed Efeso 2 S.r.l.), al fine di individuare l'offerta piu' conveniente per i creditori chirografari, partendo da una base d'asta di Euro 10.027.111,94 (corrispondente all'8.5% del passivo accertato in grado chirografario); - il CDS ha rilasciato il proprio parere favorevole in data 5 gennaio 2023; - il MIMIT, con provvedimento del 12 gennaio 2023, ha autorizzato l'espletamento della suddetta procedura competitiva di rilanci tra gli offerenti; - in data 1 febbraio 2023, dinanzi al suddetto Notaio, si e' tenuta la procedura competitiva, all'esito della quale Europa Investimenti (e la SGR) sono state dichiarate "aggiudicatarie definitive" per l'importo di Euro 10.077.144,94 (diecimilionisettantasettemilacentoquarantaquattromila/94), cosi' come si evince dal verbale di aggiudicazione a firma del notaio incaricato (rep. 73716) - cfr. Allegato 10; - in ragione della suddetta aggiudicazione definitiva, in data 13 marzo 2023 Europa Investimenti e la SGR hanno inviato ai Commissari il testo della Proposta di Concordato integrato alla luce delle richieste/modifiche medio tempore avanzate dagli organi della procedura (i.e. risparmi sugli oneri in prededuzione da corrispondere in favore dei creditori chirografari e applicazione dell'art. 117 l.fall. ratione temporis) nonche' la nuova percentuale offerta in favore dei creditori chirografari stante l'aggiudicazione definitiva del 1 febbraio 2023 (di seguito la "Proposta di Concordato Definitiva" - cfr. Allegato 11); - in data 17 marzo 2023 i Commissari hanno espresso il loro parere sulla Proposta di Concordato Definitiva (cfr. Allegato 12); - acquisito il parere del CDS in data 20 aprile 2023 (cfr. Allegato 13) e depositata l'istanza di autorizzazione al deposito ex art. 78 D.lgs 270/1999 (di seguito la "Data di Presentazione dell'Istanza di autorizzazione" - cfr. Allegato 14), il MIMIT ha emesso in data 23 giugno 2023 il decreto ministeriale con il quale autorizza il deposito presso il competente Tribunale di Roma della Proposta di Concordato Definitiva a valere sulla procedura Federici (cfr. Allegato 15); - la presente Proposta di Concordato Definitiva viene quindi presentata (i.e. depositata) - di seguito "Data di Presentazione della Domanda" - in esecuzione dell'autorizzazione del MIMIT con conferma della volonta' del Proponente (Europa Investimenti) e dell'Assuntore (i.e. il Fondo) di voler dare esecuzione al decreto ministeriale. Tutto cio' premesso, stante le modifiche e integrazioni sopra descritte e alla luce dell'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, Europa Investimenti S.p.A., quale Proponente, e la SGR, non in proprio ma quale societa' di gestione del Fondo, formulano la seguente proposta di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l. fall., nella versione definitiva formulata in data 13 marzo 2023, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 270/99 (cfr. Allegato 11), autorizzata dal MIMIT con decreto ministeriale del 23 giugno 2023 (cfr. Allegato 15), ed i cui contenuti vengono qui di seguito esposti: 1. IL PROPONENTE E L'ASSUNTORE 1.1 Il Proponente A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente nella presentazione del Proponente e della sua attivita' di impresa. Europa Investimenti e' una societa' di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualita' di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici. Nella piu' ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, la SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 24 marzo 2021, ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund specializzato in opportunita' di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo - focalizzato sul mercato italiano - e' promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities ("ACO"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 1,7 miliardi. Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potra' contare sulle risorse finanziare messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO). In particolare, il Fondo ha raccolto - alla data odierna - un commitment pari ad Euro 225 milioni, incrementabile in funzione delle opportunita' di investimento future. In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor della SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento. In tale ambito, Europa Investimenti puo' vantare una lunga e consolidata esperienza, nonche' una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria. Nata nel 1988, Europa Investimenti e' stata una delle prime societa' in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity. Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti e' operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situations, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.). Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata (sia direttamente sia in qualita' di advisor) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse si rimanda all'Allegato 11 allegato alla presente proposta. Prima di entrare nel merito della proposta concordataria, si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124 (e 127) 1° comma, l. fall., che sia Europa Investimenti che le societa' del Gruppo Arrow Global (inclusa la SGR), cosi' come i soci di queste, sono terzi rispetto alla societa' fallita e ai suoi soci. 1.2 L'Assuntore Nel concordato fallimentare la proposta puo' essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 l. fall. e art. 240 ccii), periodo nel quale al debitore e' inibita la presentazione della proposta. Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente piu' ricorrente, la figura dell'assuntore non e' espressamente prevista nel concordato fallimentare (art. 124 l. fall.) laddove, pero', si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo. In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che e' pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (allora allocata negli artt. 124, 2° comma e 137, 4° comma, l. fall.) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo, formula poi esportata nella piu' generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, pero' vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore. Il profilo che, qui, rileva e' costituito dalla necessita' di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perche' ben puo' capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che e' chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.). Proponente e' chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 l. fall.; assuntore e' colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta. L'assuntore del concordato e' figura ben nota nel sistema previgente, risalente nella prassi sin dagli anni Trenta. L'assuntore e', secondo la lezione corrente, chi si assume l'onere concordatario e, se del caso, chi diviene il destinatario degli attivi del debitore. L'assuntore puo' partecipare al procedimento concordatario ma non e' necessario che vi partecipi. La posizione dell'assuntore e' quella di chi subentra nella posizione giuridica del curatore, fatta di diritti e di obblighi, di beni e di azioni, assumendo un debito che a quel punto diviene in debito "proprio". L'assuntore assume una obbligazione verso i creditori del fallito promettendo il loro soddisfacimento in una certa misura in corrispettivo di utilita' che potranno pervenirgli dal patrimonio del debitore, utilita' che nella maggior parte dei casi si identificano nel trasferimento dei valori attivi compresi nella procedura concorsuale. L'assuntore altro non e' che un "responsabile" che si assume l'onere del concordato. Ai fini del concordato cio' che davvero rileva, e' che vi sia un patrimonio responsabile (addizionale) sul quale far gravare le obbligazioni concordatarie. Quello che conta, piu' di tutto, e' il fatto che il patrimonio responsabile sia autonomo e non sottoposto al rischio di confusione con altre obbligazioni assunte. Queste postulazioni nascono dalla ricostruzione storica del fenomeno assunzione. In particolare, deve ricordarsi che l'assunzione altro non e' che l'approdo (con la legge fallimentare del 1942) di un percorso sviluppatosi gia' nell'Ottocento quando si pose in evidenza che un concordato fallimentare poteva essere apprezzato soltanto con la presenza di un ulteriore patrimonio responsabile. Un ulteriore patrimonio che poteva essere quello di chi si costituiva garante o fideiussore, ma con la precisazione che il garante non sembrava avere un "ritorno" della propria obbligazione se non con la stipulazione di patti (i cc.dd. patti para-concordatari) separati con il fallito. La cessione dei beni a chi prestava le garanzie si rivelo', quindi, lo strumento piu' duttile per rendere corrispettiva la prestazione di una garanzia. Ed allora, se si volge l'attenzione alla genesi dell'istituto, balza in evidenza che cio' che davvero rileva sopra ogni altra cosa, e' la offerta ai creditori di un ulteriore patrimonio responsabile. Non serve che quel patrimonio responsabile appartenga ad un soggetto, perche' e' piu' che sufficiente che vi sia un patrimonio responsabile, dotato di piena autonomia e funzionalizzato al soddisfacimento dei creditori. D'altronde una sorta di dualismo, quantomeno formale, pare rinvenibile proprio nella sistematica della Legge Marzano ove l'unico soggetto legittimato ad avanzare la proposta di concordato e' rappresentato dai Commissari Straordinari (art. 4-bis, primo comma, D.L. 347/2003) e tale proposta puo' prevedere, appunto, "l'attribuzione ad un assuntore delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato". Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che il Fondo puo' senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" sul Fondo. Difatti, la stessa normazione secondaria (RBI) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite societa' controllate"). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilita' per i creditori concordatari in quanto nel fondo e' garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo), talche' i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilita'. Il fondo, infatti, puo' assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi e', poi, un secondo indice di affidabilita' costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti societa' di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB. Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna obiezione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito dal Fondo, mentre quello di proponente da Europa Investimenti. L'assuntore (cioe' il Fondo) sara' dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse. 1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario degli attivi La Proposta - come si vedra' infra - contiene anche la previsione, del tutto naturale, che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, pero', puo' avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risultera', pero', solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione: infatti, l'obbligazione di adempimento del concordato grava sull'Assuntore, mentre sul Proponente grava l'obbligazione di far si' che l'Assuntore si impegni, senza rispondere (se del caso) dell'inadempimento dell'Assuntore. Ad avviso del Proponente, la proposta puo', dunque contemplare come possibilita' quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi. La nomina avverra' non oltre il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma, l. fall. per l'avvio del giudizio di omologazione. 2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA In base alle informazioni comunicate al Proponente, lo Stato Passivo, al netto dei tre riparti parziali gia' effettuati, risulta composto come illustrato nel prosieguo. 2.1 Spese ed oneri in prededuzione per le residue spese di procedura stimati in complessivi Euro 1.500.000,00 (inclusa IVA, accessori di legge e ritenute d'acconto, ove applicabili). Sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, alla data del 30 settembre 2021 (nel prosieguo la "Data di Riferimento"), i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, l. fall.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, vengono quantificati in complessivi Euro 1.500.000,00; tale importo ricomprende: i) le spese e gli oneri in prededuzione gia' maturati alla Data di Riferimento (come di seguito definita) quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.; ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MISE a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 l. fall.; iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attivita' professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come infra definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potra' incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso; iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori; v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonche' ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, cosi' come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarieta' passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura; La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, e' funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come definito al successivo Capitolo 4), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilita' di cui al successivo Capitolo 7. 2.2 Crediti chirografari per complessivi Euro 117.968.719,13 La rappresentazione della massa dei crediti chirografari ammessi in via definitiva allo Stato Passivo, alla Data di Riferimento, tenuto conto anche dei crediti successivamente ammessi e delle modifiche al passivo intervenute sino alla Data di Riferimento, nonche' delle transazioni in corso di perfezionamento, ammonta ad Euro 117.968.719,13, come esposto nell' Allegato 12. 2.3 Ricorsi per insinuazione ultra-tardiva allo Stato Passivo in prededuzione per Euro 609.500,00 In base alle informazioni trasmesse al Proponente, ad oggi sono pendenti richieste di insinuazione ultra-tardiva ex art. 101 l.fall., al rango prededucibile per Euro 609.500,00 oltre interessi, come esposto nell' Allegato 13. 2.4 Crediti chirografi ammessi con riserva per Euro 906.648,34 Alla Data di Riferimento i crediti chirografari ammessi con riserva allo Stato Passivo della Procedura ammontano a complessivi Euro 906.648,34, come esposto nell' Allegato 13. 2.5 Crediti Potenziali da re-insinuazione ex art. 70 l.fall per Euro 14.068.146,53 Alla Data di Riferimento i crediti potenziali (i.e. rischi) massimi da re-insinuazione ex art. 70 l.fall allo Stato Passivo della Procedura ammontano a complessivi Euro 14.068.146,53, come esposto nell' Allegato 13. 3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA La presente Proposta prevede che al momento della definitivita' del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 78 D.lgs n.270/1999 e 214 l.fall. (ed in quanto compatibili artt. 129 e 130 l. fall.) e, pertanto, dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverra' la cessione, automatica e secondo le modalita' di seguito dettagliate, all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati come meglio specificato in seguito), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MISE, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e di quelle che saranno proposte sino al deposito della domanda di concordato presso la Cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 214 l. fall. e quindi, piu' in generale - ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarita' della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva) e che qui di seguito si elencano: 3.1 La liquidita' disponibile della Procedura In base alle informazioni trasmesse al Proponente da parte dei Commissari, le somme ad oggi presenti sui conti corrente della Procedura, alla Data di Riferimento, ammontano ad Euro 8.746.552,99 (di seguito le "Giacenze"). Ebbene, parte delle suddette Giacenze, non possono essere considerate quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per un riparto in favore dei creditori concorsuali, cio' in quanto non ancora acquisite dalla Procedura a titolo definitivo; piu' in particolare: i) Euro 4.441.690,55, quale importo ancora sub-iudice, quindi non immediatamente disponibile, incassato dalla Procedura in ragione dell'azione di revocatoria intrapresa nei confronti di Banca Carige [cfr. Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1664/2014 (RGN 2936/2010)] e, ad oggi, in fase di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Roma giusta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 48/2022 (RGN 6886/2015). ii) Euro 297.830,08, quale importo ancora sub-iudice e, pertanto, non immediatamente disponibile, incassato all'esito della sentenza 3988/2006 del Tribunale di Firenze relativa al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Procedura nei confronti dell'Universita' di Siena. Da cio' ne consegue che alla Data di Riferimento (a) l'effettiva liquidita' disponibile per i creditori concorsuali deve ritenersi pari ad Euro 4.007.032,36 (di seguito "Liquidita' Disponibile"); (b) la liquidita' vincolata all'esito dei giudizi richiamati ai punti i) e ii) deve ritenersi pari ad Euro 4.739.520,63 (nel prosieguo "Liquidita' Vincolata"). Si precisa che la Liquidita' Disponibile viene messa a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento secondo il piano di pagamenti di cui al successivo Capitolo 4 e, pertanto, non verra' trasferita all'Assuntore con l'Omologazione Definitiva (sul punto si evidenzia che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore di tale Liquidita' Disponibile, ai fini del corretto calcolo dell'imposta di registro, tale importo non si dovra' computare ai fini della base imponibile). 3.2 Le azioni revocatorie, restitutorie e/o risarcitorie, ivi incluse le azioni di responsabilita', le azioni di accertamento e recupero dei crediti nonche' le ulteriori azioni gia' promosse o autorizzate e/o che dovessero essere autorizzate sino alla Omologazione Definitiva In base alle informazioni ricevute, alla Data di Riferimento, risultano pendenti le seguenti azioni: - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Carige, di cui pende il giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Roma giusta Ordinanza n. 48/2022 della Suprema Corte di Cassazione; - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Intesa, pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione; - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena (quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta), pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione; - Contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e relativo alla pretesa creditoria avanzata dalla Procedura nei confronti dell'Universita' di Siena; - Contenzioso intrapreso dalla "Omega Concept Impianti e Sistemi S.p.A. (gia' Augusto Castagnetti S.p.A.)" nei confronti della "Universita' degli Studi di Siena" e nel quale e' stata chiamata in causa anche la Procedura - Giudizio presso la Corte d'Appello di Firenze, R.G. n. 2508/2012. Cio' premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinche', in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda (i) a riassumere, entro i termini di cui all'art. 392 c.p.c., dinanzi alla Corte di Appello di Roma il giudizio di revocatoria intrapreso nei confronti di Banca Carige (giusta Ordinanza n. 48/2022 della Suprema Corte di Cassazione), (ii) a riavviare, tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e (iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtu' del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni gia' presenti anteriormente nel patrimonio della societa' ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agira' direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni piu' ampio impegno di manleva. 3.3 L'attivo immobiliare Sono ricomprese nell'attivo della Procedura cinque unita' immobiliari commerciali, tutte localizzate in via Sequals, Roma, ai numeri civici 14, 16, 18, 21 e 24, e posti auto in Via Arta Terme 145, Roma. 3.4 I crediti fiscali maturati e maturandi Sono ricompresi tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorche' da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta. Sulla base di quanto comunicato dalla procedura, i crediti fiscali maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti: i. Euro 943.961,31 come crediti per ritenute subite su interessi attivi, ii. Euro 341.015,00 come credito IVA maturato in corso di procedura, relativamente al periodo d'imposta 2020. Si specifica che, in caso di liquidazione dei rimborsi relativi a tali posizioni creditorie, l'Assuntore, sostituendosi alla Procedura, sara' l'unico soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare tutti i mandati di pagamento eventualmente emessi in dipendenza di esse. 3.5 Tutti gli altri attivi di qualsiasi natura Sono ricompresi tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, nessuno escluso, di titolarita' della Procedura o della societa' attualmente in A.S. che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire anche successivamente all'Omologazione Definitiva. Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, l'Assuntore assumera', da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore dei creditori della Procedura, nei limiti di quanto previsto al successivo Capitolo 4 e, dall'altro, subentrera', nella qualita' di cessionario, in tutti i diritti di proprieta' e di credito od altri, nessuno escluso, nonche' in tutte le eventuali azioni di pertinenza della massa autorizzate (ove necessario) e/o proposte sino alla data di deposito della presente domanda. 4. IL PIANO DI CONCORDATO I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore di ogni attivo come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per la Liquidita' Disponibile che sara' utilizzata per la soddisfazione dei creditori attribuendosi ai Commissari Straordinari l'incarico di procedere alla distribuzione della stessa. Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, cosi' come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entita', come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 7 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento di ogni residuo attivo (come meglio sopra ed in seguito precisato), si fara' carico di pagamenti per complessivi massimi Euro 9.458.792,42 (di seguito l' "Apporto") che verra' versato, come infra disciplinato, al netto dell'importo garantito per il contenzioso di cui al punto 2.3 e le re-insinuazioni ex. art. 70 l.fall di cui al punto 2.5, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilita' immediata dei Commissari. Si precisa che la corresponsione dell'Apporto nelle mani dei Commissari Straordinari rappresentera' il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore, che verra' pertanto direttamente pagato dai Commissari come infra specificato. L'Apporto andra' ad incrementare la Liquidita' Disponibile della procedura, che rimarra' nella disponibilita' dei Commissari i quali, dovranno utilizzarla secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate. I Commissari utilizzeranno l'Apporto e la Liquidita' Disponibile della procedura (di Euro 4.007.032,36) distribuendo tali somme in favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalita': i. Pagamento integrale degli oneri prededucibili (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.500.000,00; Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccedera': a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e gia' liquidati alla suddetta data; b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva; c. 30(trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita IVA). ii. Pagamento integrale dei creditori chirografari definitivamente ammessi, nonche' quelli ammessi con riserva, nella percentuale del 8,542% (ottovirgolacinquecentoquarantadue) del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 10.154.593,04, gia' al netto dell'importo di Euro 1.201.731,75 accantonato dall'Assuntore in via preventiva per le possibili re-insinuazioni ex art. 70 l.fall., fermo quanto previsto ai successivi. Il pagamento dei crediti chirografari ammessi definitivamente avverra' entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva. Il pagamento dei crediti chirografari ammessi con riserva avverra' nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in favore di ogni singolo creditore nella misura in cui, una volta sciolta la relativa riserva, lo stesso sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura. iii. Pagamento integrale dei creditori che alla Data di Riferimento abbiano presentato domanda di insinuazione ultra-tardiva in prededuzione ex art. 101 l.fall. (i.e. Euro 609.500,00 oltre interessi), a patto che risultino titolati a richiedere il pagamento degli importi reclamati e che siano ammessi definitivamente al passivo della Procedura. Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 14 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale complessiva del 15,201% di cui: i) il 6,659% - quale percentuale gia' liquidata dalla Procedura con i n. 2 riparti parziali eseguiti in data 3.06.2013 e 25.08.2017; e ii) un ulteriore 8,542% in ragione della percentuale offerta dall'Assuntore con il presente ricorso per concordato. Il Proponente e l'Assuntore, stante le previsioni di cui all'"Invito a Manifestare interesse all'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del D.lgs. n.270/1999 per la societa' del Gruppo Federici in A.S." pubblicato il 14.10.2021 (di seguito l'"Invito"), intendono comunque precisare che: a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso, avverra' ad opera dei Commissari entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione allo stato passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori ai sei mesi dall'Omologazione Definitiva (e fermo restando il limite massimo di dodici mesi), ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo "superiore a sei mesi" e fino al momento dell'effettivo pagamento. b) ogni pagamento che dovra' essere eseguito dall'Assuntore sara' effettuato mediante strumenti bancari quali assegno circolare e/o bonifico bancario. II - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno essere effettuati a cura dei Commissari nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione. Con la conseguenza che, qualora i crediti prededucibili risultassero di entita' superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuira' Euro per Euro. Si precisa che la stima degli oneri prededucibili e' relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovra' aggiungersi (quale componente gia' compreso nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla data del presente ricorso sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione. Inoltre, considerato che i pagamenti concordatari illustrati al paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualita' in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza della liquidita', l'Assuntore garantira' l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari. Qualora, invece, l'importo liquidato degli oneri prededucibili risulti inferiore alla stima di Euro 1.500.000,00 cosi' come determinata al precedente Capitolo 2 paragrafo 1, l'eventuale risparmio sara' liberato a favore dei creditori chirografari mediante integrazione Euro per Euro del riparto concordatario. III - Qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali creditori privilegiati, i Commissari provvederanno al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari cosi' come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverra' senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccedera' i 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva. Nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverra' alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta. IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 l. fall., ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterra' aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore. V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilita' di uno o piu' creditori (a mero titolo d'esempio, societa' cessate), cosi' che le somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano essere corrisposte nei tempi previsti, si applichera' quanto disposto dall'art. 117 L.F. ratione temporis applicabile. VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalita' estintiva per legge della obbligazione. VII - Si precisa che l'Assuntore si fara' carico anche dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverra' tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta (i.e. 8,542%). VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, con riferimento a tutti i beni oggetto di trasferimento all'Assuntore, il Proponente intende riservarsi la facolta' di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali societa' veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte dell'attivo della Procedura. Tale nomina, perche' sia valida ed efficace, dovra' avvenire entro e non oltre la data di Omologazione Definitiva. IX - Considerato che l'Apporto e' stato calcolato da parte del Proponente sulla base della situazione cristallizzata alla Data di Riferimento, resta inteso che qualunque eventuale ulteriore liquidita' venisse acquisita, per qualsiasi ragione, successivamente a tale data, verra' utilizzata dai Commissari per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, con conseguente riduzione, Euro per Euro, dell'Apporto versato dall'Assuntore. X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverra' nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresi' conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi. 5. LE GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO 5.1 Le garanzie accessorie della proposta di concordato L'Assuntore prestera' per l'Apporto ulteriore garanzia, ai termini e alle condizioni indicate nel precedente Capitolo 4, mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da primaria banca italiana (BPER Banca S.p.A., ovvero Banco BPM S.p.A., ovvero altra istituzione bancaria nazionale di comparabile standing) per un importo pari ad Euro 9.458.792,42 (di seguito la "Fideiussione") inclusivo della maggiorazione richiesta nell'Invito a copertura dei crediti da re-insinuazione ex art. 70 l.fall., ancorche' gli stessi siano gia' garantiti autonomamente come previsto al punto VII del precedente Capitolo 4. L'Assuntore si impegna a depositare la suddetta fideiussione in originale, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero ex. art. 78 del D.lgs 270/1999, unitamente alla proposta di concordato presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione sopra citata. L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC. L'Assuntore specifica inoltre che la Fideiussione: i) sara' sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 l.fall.; ii) attribuira' ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterra' la previsione del foro esclusivo di Roma. In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perdera' automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvedera' a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facolta' di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo. La Fideiussione sara' pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta, al netto delle disponibilita' liquide della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione. La Fideiussione restera' valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituira', unitamente alle disponibilita' liquide della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sara' escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato. In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (cosi' come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovra' per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia. La Fideiussione dovra' altresi' essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini: i) entro 15 giorni dalla definitivita' del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato; ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta. Qualora successivamente alla Data di Riferimento alcuni degli attivi della Procedura, liberi da gravami, dovessero essere realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato si intendera' far parte degli attivi di pertinenza della Procedura da utilizzare per effettuare i pagamenti concordatari previsti, andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia l'Apporto, sia il corrispondente importo della Fideiussione. Allo stesso modo, l'Apporto e l'importo della Fideiussione si ridurranno conseguentemente laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta. Laddove i predetti accordi con i creditori fossero raggiunti successivamente al versamento dell'Apporto, gli eventuali pagamenti previsti in favore di detti creditori non dovranno piu' essere considerati ai fini del riparto concordatario, con relativa liberazione in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidita'. Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilita' liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi. 5.2 Il trasferimento dell'attivo concordatario all'Assuntore In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comportera' la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto piu' sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalita' di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonche' di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per la liquidita' disponibile, che sara' anzitutto utilizzata dai Commissari, per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso di cui al precedente Capitolo 4. Per quel che concerne la Liquidita' Vincolata si evidenzia che a seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sara' accreditata su di un conto corrente intestato all'Assuntore ma operativo a firma congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari. La Liquidita' Vincolata potra' essere utilizzata (i.e. svincolata) solamente • all'esito dei giudizi di cui al Paragrafo 3.1 i) e ii) e, pertanto, al passaggio in giudicato del provvedimento che definira' ogni singolo contenzioso ad oggi pendente; ovvero • in caso di accordo conciliativo che l'Assuntore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, potra' eventualmente sottoscrivere con le controparti a definizione tombale del singolo contenzioso. 6. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilita' ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla data di presentazione della presente proposta, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonche' ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di re-insinuazione ex art. 70 l.fall. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari). Le limitazioni di responsabilita' dell'Assuntore, descritte nel presente paragrafo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. Resta altresi' inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore e' limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sara' tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 14 che si ribadisce verranno pagati ai creditori a cura dei Commissari. Si precisa che la corresponsione dell'Apporto "nelle mani" dei Commissari rappresentera' il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. Il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare la proposta qualora risultino depositate domande di ammissione tardiva di credito o opposizioni allo Stato Passivo ulteriori (o per importi diversi) rispetto a quelle indicate nella presente proposta; ovvero l'attivo e/o il passivo della Procedura risultino nei fatti sostanzialmente difformi da quanto indicato nella presente Proposta. 7. CONCLUSIONI La proposta di concordato sopra indicata risulta di assoluta convenienza per i creditori concorrenti, sia in termini di attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il cui esito e' ancora sottoposto ad incertezza con riferimento sia all'an, sia al quantum, sia alle tempistiche richieste per la conclusione delle attivita' di recupero, attivita' che sono, per definizione, attivita' immateriali oggetto di notevole alea e indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi (spese legali, rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di soccombenza). L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentira' di non dover sopportare alcun ulteriore costo o alea, neppure relativamente ai giudizi in corso, in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore. In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilita' per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessita' di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidita' di cui all'art. 113, comma 1, L.F.; Considerato dunque lo scenario di incertezza che caratterizza l'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, la presente proposta e' conveniente per tutti i creditori perche': i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori; ii) rende altrettanto certi e pressoche' immediati i tempi di pagamento di detti importi; iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle spese in caso di soccombenza nei giudizi pendenti. Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresi' considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA puo' essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attivita' liquidatoria, tale facolta' verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potra' intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA. La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione. In ragione delle previsioni di cui all'Invito, il Proponente e l'Assuntore dichiarano di ritenersi pienamente informati circa l'oggetto della proposta concordataria e la situazione della Federici Stirling in AS e di rinunziare a qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa e/o azione nei confronti della Societa' e/o dei Commissari Straordinari a qualunque titolo o ragione in caso di inesattezza, insufficienza, difformita' o carenza di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti, per danni, perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli attivi e passivi da trasferirsi mediante il concordato. Tutto cio' esposto, Europa Investimenti S.p.a. e Sagitta SGR S.p.a. non in proprio ma quale societa' di gestione del Fondo, ut sopra rappresentate, CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale adito, con decreto in camera di consiglio, voglia pronunciare ai sensi degli art. 78 D.lgs n.270/1999 e 214 l.fall., l'omologazione della suestesa Domanda di Concordato a valere sull'Amministrazione Straordinaria di Federici Stirling S.p.A.. Si indica di seguito l'indirizzo P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento da parte degli Organi della Procedura: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org. Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti: doc. A - Procura alle liti; Allegato 1 - Visura Camerale Europa Investimenti S.p.A.; Allegato 2 - Visura Camerale di Sagitta SGR S.p.A.; Allegato 3 - Proposta di concordato del 28.02.2023 ai sensi degli artt. 214 e 124 l. fall. a valere sulla Federici; Allegato 4 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 8.04.2022 inviata dalla Federici in AS; Allegato 5 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 12.04.2022 inviata da Europa Investimenti con allegata "Nota ad integrazione e modifica della proposta concordataria depositata il 28.02.2022"; Allegato 6 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 13.07.2022 inviata dalla Federici in AS; Allegato 7 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 30.09.2022 inviata dalla Federici in AS; Allegato 8 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 13.07.2022 inviata da Europa Investimenti; Allegato 9 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 30.09.2022 inviata da Europa Investimenti; Allegato 10 - Verbale di aggiudicazione a firma del notaio Igor Genghini (rep. 73716); Allegato 11 - Proposta di concordato definitiva del 13.03.2023 con relativi allegati da n.1 a n.27; Allegato 12 - Parere dei Commissari sulla Proposta di Concordato Definitiva; Allegato 13 - Parere del Comitato di Sorveglianza; Allegato 14 - Istanza di autorizzazione avanzata al MIMIT per il deposito ex art. 78 D.lgs 270/1999; Allegato 15 - Decreto ministeriale del MIMIT con il quale autorizza il deposito presso il competente Tribunale di Roma della Proposta di Concordato Definitiva; Allegato 16 - Fideiussione in copia rilasciata dal Banco BPM S.p.a. Con osservanza. Roma, 30.06.2023 Avv. Francesco Saltelli I documenti allegati alla Proposta sono disponibili sul sito www.federicistirling-as.it. I commissari straordinari prof.avv. Luigi Farenga prof. avv. Lucio Francario prof. avv. Attilio Zimatore TX23ABQ7651