Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: C1B/2023/1705
Nº di Procedura Europea: NL/H/4864/001-004/IB/004/G
Medicinale: EZEVAST 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg and 10
mg/80 mg compresse (AIC 048444)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: Fidia farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Grouping Var. IB, B.II.b.1.e + IAin,
B.II.b.2.c.2, B.II.b.1.b, B.II.b.1.a + IA, B.II.b.5.z.
Modifica Apportata: Aggiunta di Bluepharma Industria Farmacêutica,
S.A. come sito alternativo di fabbricazione, di rilascio e controllo
dei lotti, confezionamento primario e secondario del prodotto finito;
modifica minore a un metodo di controllo di processo per adeguamento
a Ph. Eur.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione
in GURI della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza
all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il
foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX23ADD9197