Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica C1B/2023/2041
Numero di Procedura Europea: NL/H/5178/001-004/IB/003/G
Specialita' medicinale: HIMAVAT
Codice AIC e confezioni: 049542 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione e tipo di modifiche: Variazione grouping
Tipo IB
B.II.b.1.a), B.II.b.1.b), B.II.b.1.e), B.II.b.2.c.2), aggiunta del
sito Bluepharma (Portogallo) per tutte le fasi di produzione del
prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e
rilascio dei lotti;
n. 1 B.II.b.5.z): modifica minore ad una procedura analitica per un
IPC;
n. 1 B.III.2.b): adeguamento alla monografia della Ph.Eur.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo "Produttore e Controllore finale"
del foglio illustrativo) e la responsabilita' si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche
autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
foglio illustrativo.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. il foglio Illustrativo e le etichette devono essere redatti in
lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto D.Lgs.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX23ADD11055