Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali
nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota prot. n. 1956680/23 del 15 novembre 2023, con la
quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione
del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, a
causa dei danni provocati dagli eventi atmosferici verificatisi nella
notte tra il 2 e il 3 novembre, della dipendenza di Cenaia della
Cassa di risparmio di Volterra che e' rimasta chiusa al pubblico
dalle ore 8,15 del 3 novembre 2023 alle ore 16,45 del 7 novembre
2023;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei
termini legali o convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono
prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.
Pisa, data del protocollo
Il prefetto
D'Alessandro
TU23ABP11628 (Gratuito)