Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2023/1355
Medicinale: BREVA (salbutamolo solfato + ipratropio bromuro)
Confezione e AIC: 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare - AIC n.
024154066
Tipologia di variazione e tipo di modifiche: Grouping di variazioni
IA/IB
(IB, B.II.b.1.e, IAin, B.II.b.1.a, IAin, B.II.b.1.b, IAin,
B.II.b.2.c.2) aggiunta del sito produttivo LACHIFARMA S.r.l. (LE) per
tutte le fasi di produzione del prodotto finito, del confezionamento
primario e secondario, del controllo e del rilascio lotti; (IA,
B.II.b.4.b) aggiunta di una nuova dimensione del lotto di produzione
sino a 10 volte inferiore alla dimensione approvata; (n. 2 IB by
default, B.II.b.5.c) eliminazione di due IPC non significativi; (n. 2
IA, B.II.d.1.d) eliminazione di due parametri di specifica non piu'
applicabili.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del foglio illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.
Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi a partire dalla data
di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX24ADD1185