Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Reclamo ai sensi degli artt. 36 e
110 l.f. al terzo progetto di riparto parziale del 4 dicembre 2023
relativo al concordato preventivo della societa' Sicrea S.p.A. (ora
S.r.l.) in liquidazione - Decreto fissazione di udienza - R.G. 8/2021
Per: Milli Escavazioni S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa
(FI), Via Chiantigiana 337, C.F. e P. Iva 06534410482, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, Massimiliano Milli, rappresentata
e difesa, dall'Avv. Emanuele Vernarecci (C.F. VRNMNL82P07D612Z),
giusta procura allegata al presente reclamo.
Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il predetto difensore dichiara di
voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 055.6560614 o
all'indirizzo pec emanuele.vernarecci@firenze.pecavvocati.it.
Contro: il terzo progetto di riparto parziale del 4 dicembre 2023
presentato dal Liquidatore Giudiziale, Dott. Gilberto Montecchi,
relativo al concordato preventivo della societa' SICREA S.p.A. (ora
S.r.l.) in liquidazione (Tribunale di Reggio Emilia - R.F. n.
8/2021).
PREMESSO CHE
1) Col decreto del 7 febbraio 2023, l'Ecc.mo Tribunale adito
omologava la proposta di concordato preventivo n. 8/2021 R.G.
presentata dalla societa' SICREA S.p.A. (ora S.r.l.) in liquidazione;
2) Nelle date del 22 maggio 2023 e del 4 ottobre 2023, venivano
dichiarati, rispettivamente, esecutivi il primo ed il secondo piano
di riparto;
3) In data 4 dicembre 2023, il Liquidatore Giudiziale, Dott.
Gilberto Montecchi, presentava il prospetto delle somme disponibili
alla data del 30 novembre 2023 per un totale pari ad Euro
1.753.647,50, nonche' il progetto di ripartizione parziale
dell'attivo in favore (i) di un lavoratore dipendente, assistito del
privilegio generale mobiliare ex art. 2752-bis, primo comma, n. 1),
c.c. e (ii) dei creditori titolari di crediti assistiti da privilegio
generale mobiliare ex art. 2751-bis, primo comma, nn. 4), 5) e
5-ter), c.c. (di seguito, anche il "3° Progetto di riparto parziale"
- Doc. n. 1);
4) Nella tabella rubricata "Tabella II.B.3 - 3° progetto di
ripartizione parziale dell'attivo - crediti 2751-bis n. 5) -
artigiani" NON veniva indicato il credito assistito dal privilegio
generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 5) vantato dalla
societa' Milli Escavazioni S.r.l. (di seguito, "Milli Escavazioni");
5) In data 13 dicembre 2023, l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia
ordinava, con decreto, il deposito del predetto progetto in
cancelleria, "disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati
affinche' formulino eventuali opposizioni nel termine perentorio di
quindici giorni", nonche' prevedendo che il liquidatore comunicasse
ai creditori il progetto di riparto munito del provvedimento in
discorso.
Tanto premesso, con il presente atto Milli Escavazioni propone
opposizione avverso il 3° Progetto di riparto parziale presentato dal
Liquidatore Giudiziale delegato, il Dott. Gilberto Montecchi,
contestando l'errata qualificazione del credito di cui e' titolare
l'odierna reclamante, per i motivi che seguono.
In via preliminare, si ricorda che, come riconosciuto pacificamente
nel piano concordatario (nonche' come specificato dalla relazione
particolareggiata ex art. 172 L.F. e dai relativi allegati), il
credito di Milli Escavazioni e' pari ad Euro 35.928,86, oltre
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 17 aprile 2019 al 6 maggio 2020,
pari questi ultimi a Euro 3.031,81 (di seguito, il "Credito").
Cio' premesso, per quanto qui interessa, contrariamente a quanto
fatto dal Liquidatore Giudiziale, si precisa che il credito di cui e'
titolare Milli Escavazioni NON e' chirografo, bensi' e' assistito dal
privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 5),
nella misura in cui detta societa' e' un'impresa artigiana (come gia'
espressamente indicato nella dichiarazione del 23 novembre 2021 di
precisazione del proprio credito - Doc. n. 2).
A tal fine, nel pieno solco di quanto rilevato dalla giurisprudenza
di legittimita' (cfr. Cass. n. 18723/2018), si tenga conto di quanto
segue:
A. La societa' Milli Escavazioni e' un'impresa operante nel settore
della realizzazione di opere di urbanizzazione, nonche' dell'edilizia
in genere, come da visura camerale (che si allega - Doc. n. 3);
B. Nel corso dei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio e aprile
2019, Milli Escavazioni svolgeva una serie di prestazioni di servizio
in favore della societa' SICREA S.p.A. (ora S.r.l. in liquidazione)
presso il cantiere di Scandicci, Via della Pieve - Via Pisana, come
tangibilmente riscontrabile nei relativi SAL, nonche' nelle fatture
emesse per un credito complessivo, appunto, pari ad Euro 35.928,86
(Doc. n. 4 e Doc. n. 5);
In considerazione di cio', il credito di cui in parola e' il
fisiologico corrispettivo della prestazione dei servizi di cantiere
espletati, ossia, a titolo esemplificativo, lavori di scavo edilizio
quali, nel linguaggio tecnico, gli scavi di sbancamento (attivita' di
scavo che ha lo scopo di modificare l'andamento naturale del terreno,
ove si sia in presenza di un intervento che abbia un andamento
principalmente pianeggiante).
C. I soci di Milli Escavazioni, per le annualita' 2018-2019,
provvedevano a pagare i contributi previdenziali previsti per gli
artigiani (a tal fine, si allegano le quietanze di pagamento degli
F24 del socio, il Sig. Massimiliano Milli e del socio, la Sig.ra
Gabriella Foresi - Doc. n. 6);
D. Nel modello IVA di Milli Escavazioni, per i periodi di imposta
degli anni 2018 e 2019, e' testualmente indicato il codice attivita'
"431200", che afferisce alle attivita' di preparazione di cantieri
edili (Doc. n. 7); stesso codice e' riscontrabile nel Modello Unico
di Milli Escavazioni sempre per gli anni di imposta 2018 e 2019 (Doc.
n. 8);
E. Allo stato, prendendo in esame i requisiti richiesti dalla Legge
n. 443/1985 ai fini della qualificazione di una data impresa come
artigiana, Milli Escavazioni soddisfaceva il requisito di cui
all'art. 3, comma 3, lett. A) della Legge di cui in parola, giacche'
l'impresa - come da visura camerale (v. Doc. n. 3) - presentava due
soli soci, in cui il Sig. Massimiliano Milli da un lato, e' il socio
maggioritario (per il 95% del capitale sociale) ed amministratore
unico dell'omonima impresa e, dall'altro, prestava nel processo
produttivo, in maniera prevalente, il proprio lavoro manuale, come
anche da estratti contributivi che si allega (Doc. n. 9);
F. Negli anni 2018-2019, Milli Escavazioni aveva un numero totale
di lavoratori dipendenti pari a n. 8, soddisfacendo cosi' anche il
requisito richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. e) della Legge di cui
in commento, che prevede per le imprese di costruzioni edili un
numero massimo di 10 dipendenti (si allegano le buste paga del
personale dipendente - Doc. n. 10);
Peraltro, tra i lavoratori dipendenti risultava anche il coniuge
del Sig. Massimiliano Milli, la Sig.ra Federica Mammola; di talche',
la stessa non era e non e' computabile ai fini del calcolo dei limiti
dimensionali di cui all'art. 4 della Legge in commento;
G. Milli Escavazioni, inoltre, era (ed e' tutt'oggi) regolarmente
iscritta quale impresa artigiana presso l'apposita sezione del
Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale (v. Doc.
n. 3, nonche' da visura camerale aggiornata al 21 dicembre 2023 -
Doc. n. 11), nonche' dalla ricevuta di protocollazione del relativo
bilancio abbreviato relativo agli esercizi 2018 e 2019 presso la
Camera di Commercio di Firenze (si allegano i bilanci del 2018 e 2019
unitamente alle rispettive ricevute di avvenuta presentazione in via
telematica all'ufficio registro imprese di Firenze - Doc. n. 12);
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene che i requisiti
richiesti per la qualificazione di Milli Escavazioni S.r.l. quale
impresa artigiana siano stati ampiamente soddisfatti; ne consegue,
che la stessa era ed e' titolare di un credito di natura privilegiata
ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. nei confronti della societa'
SICREA S.p.A. (ora S.r.l.) in liquidazione.
Ne' contro una simile qualificazione di Milli Escavazioni quale
impresa artigiana puo' addursi la mera qualificazione della
prestazione quale sub-appalto operata dalle parti, giacche' i lavori
di manodopera avevano rappresentato nell'ambito del rapporto
intercorso tra Milli Escavazioni e la societa' SICRAE S.p.A. (ora
S.r.l.) in liquidazione ben il 58,58% del valore del credito, pari ad
Euro 36.871,74, con ineluttabile prevalenza, pertanto, dell'attivita'
lavorativa espletata rispetto al capitale investito (Doc. n. 13,
nonche' v. Doc. n. 4 e Doc. n. 5).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha opportunatamente rilevato che,
ai fini della qualificazione di un dato rapporto negoziale come
appalto ovvero contratto d'opera si debba valorizzare "il diverso
profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello
della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione".
In considerazione di cio', la Suprema Corte ha affermato che un
dato rapporto negoziale e' qualificabile alla stregua di un contratto
d'opera, allorquando il prevalente lavoro dell'obbligato stesso,
anche qualora sia adiuvato da componenti della sua famiglia e da
qualche collaboratore, sia organizzato secondo il modulo
organizzativo della piccola impresa ai sensi dell'art. 2083 c.c..
A tal fine, e' indubitabile che l'impresa Milli Escavazioni possa
qualificarsi quale piccola impresa ex art. 2083 c.c., in quanto, lo
si ricorda:
I. Il Sig. Massimiliano Milli e' il socio maggioritario - di due
soli soci - dell'impresa, nel cui processo produttivo presta in
maniera costante e prevalente il proprio lavoro manuale (v. Doc. n.
9);
II. In Milli Escavazioni presta, altresi', il proprio lavoro anche
il coniuge del Sig. Massimiliano Milli, la Sig. Federica Mammola (v.
Doc. n. 10);
III. Nel caso di specie, gia' solo dai vari SAL e dalle fatture
allegate e' tangibilmente riscontrabile che i costi dei materiali
impiegati e le lavorazioni conto terzi (dovute per l'esecuzione di
determinati lavori che necessitavano di attrezzature adeguate e di
specifica competenza tecnica) rappresentano componenti non cosi'
significative nella determinazione del relativo credito maturato.
Infatti, l'incidenza di tale singole componenti sono in misura
largamente minoritarie rispetto al credito maturato (in particolare,
i lavori di mera manodopera rappresentano il 58,58% del valore del
credito, a fronte di un'incidenza dei costi del materiale pari ad
Euro 12.115,15 e delle lavorazioni conto terzi pari ad Euro 13.951,72
- v. Doc. n. 13);
IV. La prevalente e significativa incidenza del lavoro di
manodopera e', altresi', rinvenibile nei bilanci relativi agli
esercizi 2018 e 2019, da cui, in entrambi, e' possibile evincere che
i ricavi della societa' sono sostanzialmente il risultato delle
prestazioni di servizi dalla stessa prestati, di volta in volta, in
favore della clientela di riferimento (v. Doc. n. 12).
Ad ogni buon conto, anche qualora inopinatamente l'Ecc.mo Tribunale
dovesse discostarsi dalle argomentazioni teste' illustrate, si rileva
come autorevole dottrina e giurisprudenza di merito hanno osservato
che "con il n. 5 dell'art. 2751-bis, il legislatore abbia voluto dire
che l'artigiano ha diritto al privilegio per i crediti derivanti
dalla sua tipica attivita', sia essa un dare (vendita di prodotti)
sia un facere (prestazione di servizi). Orbene, il contratto
d'appalto consiste in un facere (creazione dell'opera) ed in un dare
(fornire i materiali necessari all'opera)".
Pertanto, e' stato osservato che "anche da un punto di vista
letterale la fattispecie del contratto d'appalto rientra nella
fattispecie prevista dall'art. 2751-bis, n.5", atteso il fatto che
"molte tipiche attivita' artigiane si svolgono proprio in esecuzione
di contratti d'appalto" .
Peraltro, Milli Escavazioni aveva gia' debitamente contestato la
natura del suo credito, presentando in data 9 settembre 2022 al
Commissario Giudiziale, Dott.ssa Federica Zaniboni, "note di
osservazione alla proposta concordataria ed alla relazione
particolareggiata ex art. 171 L.F."; le predette note venivano
riscontrate dal Commissario Giudiziale, la quale precisava che
l'accertamento della sussistenza o meno del privilegio del credito
sarebbe stata oggetto di un futuro accertamento da parte del
Liquidatore (Doc. n. 14 e Doc. n. 15).
Alla luce di quanto sopra argomentato e documentalmente prodotto
con il presente atto, emerge con tutta evidenza che, contrariamente
alla qualificazione del credito operata nel piano concordatario, come
specificato anche dalla relazione ex art. 172 L.F., nonche' dal
relativo allegato n. 3, Milli Escavazioni e' titolare di un credito
di natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. e,
pertanto, ha diritto di partecipare alla ripartizione parziale
dell'attivo come, appunto, creditore privilegiato ai sensi dell'art.
2751-bis, comma 1, n. 5, c.c..
PER I SUESPOSTI MOTIVI
Milli Escavazioni S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata
RICORRE
Al Tribunale Civile di Reggio Emilia, affinche' voglia accogliere
le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Reggio Emilia, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa:
nel merito, accogliere il presente reclamo, attesa la violazione
dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5) c.c, ed ammettere in via
privilegiata Milli Escavazioni S.r.l. a partecipare al terzo progetto
di riparto parziale relativo al concordato preventivo R.G. n. 8 del
ruolo generale dell'anno 2021, a carico di SICREA S.p.A. (ora S.r.l.)
in liquidazione, per l'importo di sua spettanza;
in ogni caso, di disporre il deposito di una somma pari al credito
di Euro 35.928,86, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 17
aprile 2019 al 6 maggio 2020, pari questi ultimi a Euro 3.031,81, di
cui e' pacificamente titolare Milli Escavazioni ai sensi dell'art.
185, comma 2, L.F., attesa la contestata e non pacifica natura dello
stesso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre
nonche' di articolare e richiedere ulteriori mezzi istruttori, si
depositano in allegato i seguenti documenti:
PROCURA ALLE LITI
1. Terzo progetto di riparto parziale;
2. Dichiarazione di precisazione del credito da parte di Milli
Escavazioni S.r.l. del 23 novembre 2021;
3. Visura camerale di Milli Escavazioni S.r.l.;
4. SAL n. 1 del 9 gennaio 2019, SAL n. 2 del 13 febbraio 2019 e SAL
n. 3 del 16 aprile 2019;
5. Fattura n. 1/2019 del 10 gennaio 2019, fattura n. 21/2019 del 14
febbraio 2019, fattura n. 22/2019 del 14 febbraio 2019, fattura n.
49/2019 del 17 aprile 2019 e fattura n. 50/2019 del 17 aprile 2019;
6. Quietanze di pagamento degli F24 per gli anni di imposta 2018 e
2019 del Sig. Massimiliano Milli e della Sig.ra Gabriella Foresi;
7. Modello IVA di Milli Escavazioni S.r.l. per i periodi di imposta
degli anni 2018 e 2019;
8. Modello Unico di Milli Escavazioni S.r.l. per i periodi di
imposta 2018 e 2019;
9. Estratti contributivi del Sig. Massimiliano Milli;
10. Buste paga dipendenti del 2018 e del 2019;
11. Visura camerale di Milli Escavazioni del 21 dicembre 2023;
12. Bilanci del 2018 e del 2019 di Milli Escavazioni S.r.l.
unitamente alle rispettive ricevute di avvenuta presentazione in via
telematica;
13. Prospetto incidenza manodopera
14. Note di osservazione alla proposta concordataria del 9
settembre 2022;
15. Comunicazione pec del Commissario Giudiziale del 19 settembre
2022.
Con riferimento alla corresponsione del contributo unificato si
attesta che e' pari ad Euro 147,00.
Scandicci, 21 dicembre 2023
avv. Emanuele Vernarecci
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il giudice delegato, alla procedura concorsuale iscritta al n° 8
dell'anno 2021 a carico di SICREA S.p.A. in liquidazione;
visto il reclamo, depositato il 21 dicembre 2023, da Milli
Escavazioni S.r.l. avverso il terzo progetto di riparto;
rilevato che l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267
stabilisce che il giudice delegato provvede "sentite le parti";
vista la giurisprudenza di legittimita' (Cass.20-1-2021 n.977;
Cass. Sez. Unite 24068/2019) che ha affermato la nullita' per
violazione del principio del contraddittorio - rilevabile di ufficio
anche in sede di legittimita' - del provvedimento del giudice
delegato che aveva dichiarato l'esecutivita' del piano di
ripartizione dell'attivo, allorche' tale decisione era stata adottata
senza che il reclamo fosse stato notificato ai creditori non
reclamanti o, comunque, senza che gli stessi fossero stati posti in
condizione di conoscere l'esistenza del relativo procedimento e di
comparirvi, spiegandovi le proprie difese, al fine di non vedere
modificata in peius la loro collocazione o compromessa la
possibilita' di soddisfacimento totale o parziale del loro credito,
non rilevando in contrario ne' che l'esito di detto procedimento
fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori;
vista l'istanza del 4-1-2024 del reclamante di differimento
dell'udienza al fine di chiedere al Presidente del Tribunale
l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art.150
c.p.c. in ragione della difficolta' legata al rilevante numero di
destinatari;
ritenuto necessario, pertanto, differire l'udienza fissata per il
23 gennaio 2024 al 26 marzo 2024 ore 10 al fine di consentire a parte
reclamante di notificare il reclamo e il presente decreto di
fissazione dell'udienza a tutti i creditori controinteressati anche
avvalendosi della procedura prevista dall'art.150 c.p.c.;
PQM
differisce l'udienza del 23 gennaio 2024 ore 12:45 al 26 marzo 2024
ore 10 fine di consentire a parte reclamante di notificare il reclamo
e il presente decreto di fissazione dell'udienza a tutti i creditori
controinteressati entro il 15 marzo 2024;
assegna al commissario giudiziale termine sino al 15 marzo 2024 per
eventuali osservazioni scritte.
Si comunichi al reclamante e al commissario giudiziale
Reggio Emilia, 5/1/2024
Il giudice delegato - Simona Boiardi
avv. Emanuele Vernarecci
TX24ABA1595