TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
Sezione fallimentare

(GU Parte Seconda n.18 del 13-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Reclamo ai sensi degli  artt.  36  e
110 l.f. al terzo progetto di riparto parziale del  4  dicembre  2023
relativo al concordato preventivo della societa' Sicrea  S.p.A.  (ora
S.r.l.) in liquidazione - Decreto fissazione di udienza - R.G. 8/2021 
 

  Per: Milli Escavazioni S.r.l., con sede legale in  Lastra  a  Signa
(FI), Via Chiantigiana 337, C.F. e P. Iva 06534410482, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, Massimiliano Milli,  rappresentata
e difesa,  dall'Avv.  Emanuele  Vernarecci  (C.F.  VRNMNL82P07D612Z),
giusta procura allegata al presente reclamo. 
  Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il  predetto  difensore  dichiara  di
voler ricevere le  comunicazioni  al  numero  di  fax  055.6560614  o
all'indirizzo pec emanuele.vernarecci@firenze.pecavvocati.it. 
  Contro: il terzo progetto di riparto parziale del 4  dicembre  2023
presentato dal  Liquidatore  Giudiziale,  Dott.  Gilberto  Montecchi,
relativo al concordato preventivo della societa' SICREA  S.p.A.  (ora
S.r.l.) in  liquidazione  (Tribunale  di  Reggio  Emilia  -  R.F.  n.
8/2021). 
  PREMESSO CHE 
  1) Col decreto  del  7  febbraio  2023,  l'Ecc.mo  Tribunale  adito
omologava  la  proposta  di  concordato  preventivo  n.  8/2021  R.G.
presentata dalla societa' SICREA S.p.A. (ora S.r.l.) in liquidazione; 
  2) Nelle date del 22 maggio 2023 e del  4  ottobre  2023,  venivano
dichiarati, rispettivamente, esecutivi il primo ed il  secondo  piano
di riparto; 
  3) In data  4  dicembre  2023,  il  Liquidatore  Giudiziale,  Dott.
Gilberto Montecchi, presentava il prospetto delle  somme  disponibili
alla  data  del  30  novembre  2023  per  un  totale  pari  ad   Euro
1.753.647,50,  nonche'   il   progetto   di   ripartizione   parziale
dell'attivo in favore (i) di un lavoratore dipendente, assistito  del
privilegio generale mobiliare ex art. 2752-bis, primo comma,  n.  1),
c.c. e (ii) dei creditori titolari di crediti assistiti da privilegio
generale mobiliare ex art.  2751-bis,  primo  comma,  nn.  4),  5)  e
5-ter), c.c. (di seguito, anche il "3° Progetto di riparto  parziale"
- Doc. n. 1); 
  4) Nella  tabella  rubricata  "Tabella  II.B.3  -  3°  progetto  di
ripartizione  parziale  dell'attivo  -  crediti  2751-bis  n.  5)   -
artigiani" NON veniva indicato il credito  assistito  dal  privilegio
generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n.  5)  vantato  dalla
societa' Milli Escavazioni S.r.l. (di seguito, "Milli Escavazioni"); 
  5) In data 13 dicembre 2023, l'Ecc.mo Tribunale  di  Reggio  Emilia
ordinava,  con  decreto,  il  deposito  del  predetto   progetto   in
cancelleria, "disponendo che tutti  i  creditori  ne  siano  avvisati
affinche' formulino eventuali opposizioni nel termine  perentorio  di
quindici giorni", nonche' prevedendo che il  liquidatore  comunicasse
ai creditori il progetto  di  riparto  munito  del  provvedimento  in
discorso. 
  Tanto premesso, con il  presente  atto  Milli  Escavazioni  propone
opposizione avverso il 3° Progetto di riparto parziale presentato dal
Liquidatore  Giudiziale  delegato,  il  Dott.   Gilberto   Montecchi,
contestando l'errata qualificazione del credito di  cui  e'  titolare
l'odierna reclamante, per i motivi che seguono. 
  In via preliminare, si ricorda che, come riconosciuto pacificamente
nel piano concordatario (nonche'  come  specificato  dalla  relazione
particolareggiata ex art. 172  L.F.  e  dai  relativi  allegati),  il
credito di  Milli  Escavazioni  e'  pari  ad  Euro  35.928,86,  oltre
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 17 aprile 2019 al 6 maggio  2020,
pari questi ultimi a Euro 3.031,81 (di seguito, il "Credito"). 
  Cio' premesso, per quanto qui interessa,  contrariamente  a  quanto
fatto dal Liquidatore Giudiziale, si precisa che il credito di cui e'
titolare Milli Escavazioni NON e' chirografo, bensi' e' assistito dal
privilegio generale mobiliare ai  sensi  dell'art.  2751-bis  n.  5),
nella misura in cui detta societa' e' un'impresa artigiana (come gia'
espressamente indicato nella dichiarazione del 23  novembre  2021  di
precisazione del proprio credito - Doc. n. 2). 
  A tal fine, nel pieno solco di quanto rilevato dalla giurisprudenza
di legittimita' (cfr. Cass. n. 18723/2018), si tenga conto di  quanto
segue: 
  A. La societa' Milli Escavazioni e' un'impresa operante nel settore
della realizzazione di opere di urbanizzazione, nonche' dell'edilizia
in genere, come da visura camerale (che si allega - Doc. n. 3); 
  B. Nel corso dei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio e  aprile
2019, Milli Escavazioni svolgeva una serie di prestazioni di servizio
in favore della societa' SICREA S.p.A. (ora S.r.l.  in  liquidazione)
presso il cantiere di Scandicci, Via della Pieve - Via  Pisana,  come
tangibilmente riscontrabile nei relativi SAL, nonche'  nelle  fatture
emesse per un credito complessivo, appunto, pari  ad  Euro  35.928,86
(Doc. n. 4 e Doc. n. 5); 
  In considerazione di cio', il  credito  di  cui  in  parola  e'  il
fisiologico corrispettivo della prestazione dei servizi  di  cantiere
espletati, ossia, a titolo esemplificativo, lavori di scavo  edilizio
quali, nel linguaggio tecnico, gli scavi di sbancamento (attivita' di
scavo che ha lo scopo di modificare l'andamento naturale del terreno,
ove si sia in presenza  di  un  intervento  che  abbia  un  andamento
principalmente pianeggiante). 
  C. I soci  di  Milli  Escavazioni,  per  le  annualita'  2018-2019,
provvedevano a pagare i contributi  previdenziali  previsti  per  gli
artigiani (a tal fine, si allegano le quietanze  di  pagamento  degli
F24 del socio, il Sig. Massimiliano Milli  e  del  socio,  la  Sig.ra
Gabriella Foresi - Doc. n. 6); 
  D. Nel modello IVA di Milli Escavazioni, per i periodi  di  imposta
degli anni 2018 e 2019, e' testualmente indicato il codice  attivita'
"431200", che afferisce alle attivita' di  preparazione  di  cantieri
edili (Doc. n. 7); stesso codice e' riscontrabile nel  Modello  Unico
di Milli Escavazioni sempre per gli anni di imposta 2018 e 2019 (Doc.
n. 8); 
  E. Allo stato, prendendo in esame i requisiti richiesti dalla Legge
n. 443/1985 ai fini della qualificazione di  una  data  impresa  come
artigiana,  Milli  Escavazioni  soddisfaceva  il  requisito  di   cui
all'art. 3, comma 3, lett. A) della Legge di cui in parola,  giacche'
l'impresa - come da visura camerale (v. Doc. n. 3) -  presentava  due
soli soci, in cui il Sig. Massimiliano Milli da un lato, e' il  socio
maggioritario (per il 95% del  capitale  sociale)  ed  amministratore
unico dell'omonima  impresa  e,  dall'altro,  prestava  nel  processo
produttivo, in maniera prevalente, il proprio  lavoro  manuale,  come
anche da estratti contributivi che si allega (Doc. n. 9); 
  F. Negli anni 2018-2019, Milli Escavazioni aveva un  numero  totale
di lavoratori dipendenti pari a n. 8, soddisfacendo  cosi'  anche  il
requisito richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. e) della Legge di cui
in commento, che prevede per  le  imprese  di  costruzioni  edili  un
numero massimo di 10  dipendenti  (si  allegano  le  buste  paga  del
personale dipendente - Doc. n. 10); 
  Peraltro, tra i lavoratori dipendenti risultava  anche  il  coniuge
del Sig. Massimiliano Milli, la Sig.ra Federica Mammola; di  talche',
la stessa non era e non e' computabile ai fini del calcolo dei limiti
dimensionali di cui all'art. 4 della Legge in commento; 
  G. Milli Escavazioni, inoltre, era (ed e'  tutt'oggi)  regolarmente
iscritta  quale  impresa  artigiana  presso  l'apposita  sezione  del
Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale (v. Doc.
n. 3, nonche' da visura camerale aggiornata al  21  dicembre  2023  -
Doc. n. 11), nonche' dalla ricevuta di protocollazione  del  relativo
bilancio abbreviato relativo agli esercizi  2018  e  2019  presso  la
Camera di Commercio di Firenze (si allegano i bilanci del 2018 e 2019
unitamente alle rispettive ricevute di avvenuta presentazione in  via
telematica all'ufficio registro imprese di Firenze - Doc. n. 12); 
  In ragione di quanto appena esposto, si  ritiene  che  i  requisiti
richiesti per la qualificazione di  Milli  Escavazioni  S.r.l.  quale
impresa artigiana siano stati ampiamente  soddisfatti;  ne  consegue,
che la stessa era ed e' titolare di un credito di natura privilegiata
ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. nei confronti della  societa'
SICREA S.p.A. (ora S.r.l.) in liquidazione. 
  Ne' contro una simile qualificazione  di  Milli  Escavazioni  quale
impresa  artigiana  puo'  addursi  la   mera   qualificazione   della
prestazione quale sub-appalto operata dalle parti, giacche' i  lavori
di  manodopera  avevano  rappresentato   nell'ambito   del   rapporto
intercorso tra Milli Escavazioni e la  societa'  SICRAE  S.p.A.  (ora
S.r.l.) in liquidazione ben il 58,58% del valore del credito, pari ad
Euro 36.871,74, con ineluttabile prevalenza, pertanto, dell'attivita'
lavorativa espletata rispetto al  capitale  investito  (Doc.  n.  13,
nonche' v. Doc. n. 4 e Doc. n. 5). 
  Peraltro, la Corte di Cassazione ha opportunatamente rilevato  che,
ai fini della qualificazione  di  un  dato  rapporto  negoziale  come
appalto ovvero contratto d'opera si  debba  valorizzare  "il  diverso
profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello
della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione". 
  In considerazione di cio', la Suprema Corte  ha  affermato  che  un
dato rapporto negoziale e' qualificabile alla stregua di un contratto
d'opera, allorquando  il  prevalente  lavoro  dell'obbligato  stesso,
anche qualora sia adiuvato da componenti  della  sua  famiglia  e  da
qualche   collaboratore,   sia   organizzato   secondo   il    modulo
organizzativo della piccola impresa ai sensi dell'art. 2083 c.c.. 
  A tal fine, e' indubitabile che l'impresa Milli  Escavazioni  possa
qualificarsi quale piccola impresa ex art. 2083 c.c., in  quanto,  lo
si ricorda: 
  I. Il Sig. Massimiliano Milli e' il socio maggioritario  -  di  due
soli soci - dell'impresa,  nel  cui  processo  produttivo  presta  in
maniera costante e prevalente il proprio lavoro manuale (v.  Doc.  n.
9); 
  II. In Milli Escavazioni presta, altresi', il proprio lavoro  anche
il coniuge del Sig. Massimiliano Milli, la Sig. Federica Mammola  (v.
Doc. n. 10); 
  III. Nel caso di specie, gia' solo dai vari  SAL  e  dalle  fatture
allegate e' tangibilmente riscontrabile che  i  costi  dei  materiali
impiegati e le lavorazioni conto terzi (dovute  per  l'esecuzione  di
determinati lavori che necessitavano di attrezzature  adeguate  e  di
specifica competenza  tecnica)  rappresentano  componenti  non  cosi'
significative nella determinazione del relativo credito maturato. 
  Infatti, l'incidenza di tale  singole  componenti  sono  in  misura
largamente minoritarie rispetto al credito maturato (in  particolare,
i lavori di mera manodopera rappresentano il 58,58%  del  valore  del
credito, a fronte di un'incidenza dei costi  del  materiale  pari  ad
Euro 12.115,15 e delle lavorazioni conto terzi pari ad Euro 13.951,72
- v. Doc. n. 13); 
  IV.  La  prevalente  e  significativa  incidenza  del   lavoro   di
manodopera  e',  altresi',  rinvenibile  nei  bilanci  relativi  agli
esercizi 2018 e 2019, da cui, in entrambi, e' possibile evincere  che
i ricavi della  societa'  sono  sostanzialmente  il  risultato  delle
prestazioni di servizi dalla stessa prestati, di volta in  volta,  in
favore della clientela di riferimento (v. Doc. n. 12). 
  Ad ogni buon conto, anche qualora inopinatamente l'Ecc.mo Tribunale
dovesse discostarsi dalle argomentazioni teste' illustrate, si rileva
come autorevole dottrina e giurisprudenza di merito  hanno  osservato
che "con il n. 5 dell'art. 2751-bis, il legislatore abbia voluto dire
che l'artigiano ha diritto al  privilegio  per  i  crediti  derivanti
dalla sua tipica attivita', sia essa un dare  (vendita  di  prodotti)
sia  un  facere  (prestazione  di  servizi).  Orbene,  il   contratto
d'appalto consiste in un facere (creazione dell'opera) ed in un  dare
(fornire i materiali necessari all'opera)". 
  Pertanto, e' stato osservato  che  "anche  da  un  punto  di  vista
letterale  la  fattispecie  del  contratto  d'appalto  rientra  nella
fattispecie prevista dall'art. 2751-bis, n.5", atteso  il  fatto  che
"molte tipiche attivita' artigiane si svolgono proprio in  esecuzione
di contratti d'appalto" . 
  Peraltro, Milli Escavazioni aveva gia'  debitamente  contestato  la
natura del suo credito, presentando  in  data  9  settembre  2022  al
Commissario  Giudiziale,  Dott.ssa  Federica   Zaniboni,   "note   di
osservazione  alla   proposta   concordataria   ed   alla   relazione
particolareggiata ex  art.  171  L.F.";  le  predette  note  venivano
riscontrate  dal  Commissario  Giudiziale,  la  quale  precisava  che
l'accertamento della sussistenza o meno del  privilegio  del  credito
sarebbe  stata  oggetto  di  un  futuro  accertamento  da  parte  del
Liquidatore (Doc. n. 14 e Doc. n. 15). 
  Alla luce di quanto sopra argomentato  e  documentalmente  prodotto
con il presente atto, emerge con tutta evidenza  che,  contrariamente
alla qualificazione del credito operata nel piano concordatario, come
specificato anche dalla relazione  ex  art.  172  L.F.,  nonche'  dal
relativo allegato n. 3, Milli Escavazioni e' titolare di  un  credito
di natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis,  n.  5,  c.c.  e,
pertanto,  ha  diritto  di  partecipare  alla  ripartizione  parziale
dell'attivo come, appunto, creditore privilegiato ai sensi  dell'art.
2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.. 
  PER I SUESPOSTI MOTIVI 
  Milli Escavazioni S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata 
  RICORRE 
  Al Tribunale Civile di Reggio Emilia, affinche'  voglia  accogliere
le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Reggio Emilia,  disattesa  ogni
contraria istanza, eccezione e difesa: 
  nel merito, accogliere il presente reclamo,  attesa  la  violazione
dell'art.  2751-bis,  comma  1,  n.  5)  c.c,  ed  ammettere  in  via
privilegiata Milli Escavazioni S.r.l. a partecipare al terzo progetto
di riparto parziale relativo al concordato preventivo R.G. n.  8  del
ruolo generale dell'anno 2021, a carico di SICREA S.p.A. (ora S.r.l.)
in liquidazione, per l'importo di sua spettanza; 
  in ogni caso, di disporre il deposito di una somma pari al  credito
di Euro 35.928,86, oltre interessi  ex  D.Lgs.  n.  231/2002  dal  17
aprile 2019 al 6 maggio 2020, pari questi ultimi a Euro 3.031,81,  di
cui e' pacificamente titolare Milli Escavazioni  ai  sensi  dell'art.
185, comma 2, L.F., attesa la contestata e non pacifica natura  dello
stesso. 
  Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
  In via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre
nonche' di articolare e richiedere  ulteriori  mezzi  istruttori,  si
depositano in allegato i seguenti documenti: 
  PROCURA ALLE LITI 
  1. Terzo progetto di riparto parziale; 
  2. Dichiarazione di precisazione del  credito  da  parte  di  Milli
Escavazioni S.r.l. del 23 novembre 2021; 
  3. Visura camerale di Milli Escavazioni S.r.l.; 
  4. SAL n. 1 del 9 gennaio 2019, SAL n. 2 del 13 febbraio 2019 e SAL
n. 3 del 16 aprile 2019; 
  5. Fattura n. 1/2019 del 10 gennaio 2019, fattura n. 21/2019 del 14
febbraio 2019, fattura n. 22/2019 del 14 febbraio  2019,  fattura  n.
49/2019 del 17 aprile 2019 e fattura n. 50/2019 del 17 aprile 2019; 
  6. Quietanze di pagamento degli F24 per gli anni di imposta 2018  e
2019 del Sig. Massimiliano Milli e della Sig.ra Gabriella Foresi; 
  7. Modello IVA di Milli Escavazioni S.r.l. per i periodi di imposta
degli anni 2018 e 2019; 
  8. Modello Unico di Milli  Escavazioni  S.r.l.  per  i  periodi  di
imposta 2018 e 2019; 
  9. Estratti contributivi del Sig. Massimiliano Milli; 
  10. Buste paga dipendenti del 2018 e del 2019; 
  11. Visura camerale di Milli Escavazioni del 21 dicembre 2023; 
  12. Bilanci del  2018  e  del  2019  di  Milli  Escavazioni  S.r.l.
unitamente alle rispettive ricevute di avvenuta presentazione in  via
telematica; 
  13. Prospetto incidenza manodopera 
  14.  Note  di  osservazione  alla  proposta  concordataria  del   9
settembre 2022; 
  15. Comunicazione pec del Commissario Giudiziale del  19  settembre
2022. 
  Con riferimento alla corresponsione  del  contributo  unificato  si
attesta che e' pari ad Euro 147,00. 
  Scandicci, 21 dicembre 2023 
  avv. Emanuele Vernarecci 
  TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
  Il giudice delegato, alla procedura concorsuale iscritta  al  n°  8
dell'anno 2021 a carico di SICREA S.p.A. in liquidazione; 
  visto  il  reclamo,  depositato  il  21  dicembre  2023,  da  Milli
Escavazioni S.r.l. avverso il terzo progetto di riparto; 
  rilevato che l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942  n°  267
stabilisce che il giudice delegato provvede "sentite le parti"; 
  vista la  giurisprudenza  di  legittimita'  (Cass.20-1-2021  n.977;
Cass. Sez.  Unite  24068/2019)  che  ha  affermato  la  nullita'  per
violazione del principio del contraddittorio - rilevabile di  ufficio
anche in  sede  di  legittimita'  -  del  provvedimento  del  giudice
delegato  che  aveva   dichiarato   l'esecutivita'   del   piano   di
ripartizione dell'attivo, allorche' tale decisione era stata adottata
senza  che  il  reclamo  fosse  stato  notificato  ai  creditori  non
reclamanti o, comunque, senza che gli stessi fossero stati  posti  in
condizione di conoscere l'esistenza del relativo  procedimento  e  di
comparirvi, spiegandovi le proprie difese,  al  fine  di  non  vedere
modificata  in  peius  la  loro   collocazione   o   compromessa   la
possibilita' di soddisfacimento totale o parziale del  loro  credito,
non rilevando in contrario ne'  che  l'esito  di  detto  procedimento
fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori; 
  vista  l'istanza  del  4-1-2024  del  reclamante  di   differimento
dell'udienza  al  fine  di  chiedere  al  Presidente  del   Tribunale
l'autorizzazione alla  notifica  per  pubblici  proclami  ex  art.150
c.p.c. in ragione della difficolta' legata  al  rilevante  numero  di
destinatari; 
  ritenuto necessario, pertanto, differire l'udienza fissata  per  il
23 gennaio 2024 al 26 marzo 2024 ore 10 al fine di consentire a parte
reclamante  di  notificare  il  reclamo  e  il  presente  decreto  di
fissazione dell'udienza a tutti i creditori  controinteressati  anche
avvalendosi della procedura prevista dall'art.150 c.p.c.; 
  PQM 
  differisce l'udienza del 23 gennaio 2024 ore 12:45 al 26 marzo 2024
ore 10 fine di consentire a parte reclamante di notificare il reclamo
e il presente decreto di fissazione dell'udienza a tutti i  creditori
controinteressati entro il 15 marzo 2024; 
  assegna al commissario giudiziale termine sino al 15 marzo 2024 per
eventuali osservazioni scritte. 
  Si comunichi al reclamante e al commissario giudiziale 
  Reggio Emilia, 5/1/2024 
  Il giudice delegato - Simona Boiardi 

                      avv. Emanuele Vernarecci 

 
TX24ABA1595
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.