NOVARTIS FARMA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.18 del 13-2-2024)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di una specialita' medicinale per uso umano.  Modifica  apportata  ai
              sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. 
 

  Medicinale: MYFORTIC 180 mg e 360 mg compresse gatroresistenti 
  AIC 036511 - Confezioni: tutte 
  Codice pratica: C1A/2023/3293 
  Gruppo di variazioni: 
  1x  IA   (B.II.b.1.b):   aggiunta   di   'Novartis   Pharmaceutical
Manufacturing LLC., Ljubljana' quale sito di confezionamento primario 
  1x  IA   (B.II.b.1.a):   aggiunta   di   'Novartis   Pharmaceutical
Manufacturing  LLC.,  Ljubljana'  quale   sito   di   confezionamento
secondario 
  1x  IA  (B.II.b.2.c.1):  aggiunta   di   'Novartis   Pharmaceutical
Manufacturing LLC., Ljubljana' quale sito responsabile  del  rilascio
dei lotti 
  1x IA (B.II.b.2.c.1):  aggiunta  di  'Novartis  Farmaceutica  S.A.,
Barcelona' quale sito responsabile del rilascio dei lotti 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e'  autorizzata  la  modifica  richiesta  con
impatto  sugli  stampati  (paragrafo  6  del  Foglio   Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. 
  Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione,  il  Titolare
dell'Autorizzazione all'immissione in  commercio  deve  apportare  le
modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della  variazione,  che  i  lotti
prodotti entro sei mesi dalla  stessa  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 

                           Un procuratore 
                            Roberto Daddi 

 
TX24ADD1570
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.