TRIBUNALE DI RIMINI

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2024)

 
Notifica  per  pubblici  proclami  -  Ricorso  per  accertamento   di
usucapione ex art. 281 decies c.p.c. e  convocazione  per  mediazione
                    obbligatoria - R.G. 304/2024 
 

  Gli avvocati Caterina Zamagni  e  Massimo  Moraccini  del  Foro  di
Rimini, rappresentanti e difensori  dei  sigg.  Paolo  Gudi,  nato  a
Carmagnola il 9.1.1962, Gian Franco Gudi, nato a Torino il  7.3.1959,
Elmiro Corbelli, nato a Rimini il 14.8.1970, Elmira Corbelli, nata  a
Rimini il 14.8.1970, e Cinzia Corbelli, nata a Rimini  il  28.8.1969,
in  virtu'  di  procura  in  calce  al   ricorso   introduttivo   del
procedimento civile R.G. 635/2024 pendente  avanti  al  Tribunale  di
Rimini, vista l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Rimini  dell'1.3.2024
e il  successivo  decreto  di  correzione  di  errore  materiale  del
5.3.2024, resi nel procedimento R.G.V.G.  304/2024,  convocano  tutti
gli eredi del sig. Giuseppe Montanari (fu Ferdinando), nato a Gemmano
il 6.2.1875 e ivi deceduto il 31.1.1936, loro aventi causa e chiunque
possa  vantare  un  diritto  di  proprieta'  sull'area  pertinenziale
distinta al C.T. del Comune di Gemmano al foglio 12 con la particella
75 e sulla porzione di fabbricato sito in via Milano n. 4, su di essa
edificato; 
  Avanti all'organismo di mediazione Inmediar, sede  di  Rimini,  via
Giordano Bruno n. 16, il giorno 12.9.2024 alle ore 17  alla  presenza
del mediatore  dott.ssa  S.  Balzi  e,  qualora  l'esperimento  della
procedura di mediazione non sortisca  risultato  positivo,  ai  sensi
degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. invitano i  medesimi  soggetti  a
comparire avanti al Tribunale di Rimini  all'udienza  del  6.11.2024,
alle ore 11:45, giudice dott.ssa G.  Bertozzi  Bonetti,  con  termine
fino a 10 giorni prima  dell'udienza  per  la  loro  costituzione  in
giudizio,  con  avvertimento  che  la  mancata  costituzione   o   la
costituzione oltre i termini comportera' le  decadenze  di  cui  agli
artt. 38, 167 e 281 undecies, commi 3 e  4,  c.p.c.;  che  la  difesa
tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi  davanti
al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86  o  da
leggi speciali; che essi convenuti, sussistendone  i  presupposti  di
legge, possono presentare istanza per l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato; che in caso di mancata costituzione si  procedera'
in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accertare
e  dichiarare,  previo  aggiornamento   ed   esatta   identificazione
catastale  della  particella  interessata,  che  i  ricorrenti  hanno
acquistato per intervenuta usucapione il diritto di piena  proprieta'
sul terreno sito in Gemmano, distinto al  C.T.  di  detto  Comune  al
foglio 12 con la particella 75, e sulla porzione di fabbricato urbano
di via Milano n. 4 ivi eretta, con ordine di trascrizione al compente
Conservatore dei registri immobiliari  e  con  vittoria  di  spese  e
compensi in caso di resistenza. 
  Rimini, 2.5.2024. 

                       avv. Massimo Moraccini 
                        avv. Caterina Zamagni 

 
TX24ABA5053
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