Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2024/212
Specialita' medicinale: BISOLVON TOSSE SEDATIVO
AIC e confezione: 038593024 - 10,5 mg pastiglie gommose; 038593012
- 2 mg/ml sciroppo
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione tipo IB
C.I.5.z
Modifica apportata: Modifica della classificazione ai fini della
fornitura di medicinali a base di destrometorfano in ottemperanza
alla Decisione AIFA 0158839-13/12/2023 - AIFA-AIFA_UGS-P:
Per Bisolvon tosse sedativo sciroppo
da: OTC (medicinale di automedicazione)
a: RR (ricetta ripetibile)
Per Bisolvon tosse sedativo pastiglie da: OTC (medicinale di
automedicazione)
a: SOP (medicinale non soggetto a prescrizione medica)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e
all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata
in vigore della determinazione.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.
I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della
Determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 dell'11
giugno 2018.
La prescrizione da parte del medico/la dispensazione da parte del
farmacista dovra'/dovranno avvenire con il regime di fornitura come
sopra riportato dal giorno successivo alla pubblicazione della
variazione, anche per i lotti del medicinale gia' immessi nel ciclo
distributivo prima della suddetta data.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Ferrari
TX24ADD5002