Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2024/414
Specialita' Medicinale: LOMEXIN
Confezioni e Numeri di AIC: 2% soluzione cutanea - flacone 30 ml
(AIC n. 026043036); 1% polvere cutanea - barattolo 50 g (AIC n.
026043048);
2% polvere cutanea - barattolo 50 g (AIC n. 026043051).
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. -
Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Tipologia variazione: 2 var. C.I.7.a tipo IB.
Tipo di modifica: Soppressione di due forme farmaceutiche.
Modifica apportata: Soppressione della forma farmaceutica
"soluzione cutanea" per la specialita' medicinale Lomexin (AIC n.
026043036) e soppressione della forma farmaceutica "polvere cutanea"
per la specialita' medicinale Lomexin (AIC n. 026043048 e AIC n.
026043051).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati, relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX24ADD5428