Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio
di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinale: RIVAROXABAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg compresse
rivestite con film
Confezioni e numeri di AIC: 050706 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1B/2024/437 - Procedura Europea N.:
DK/H/3331/001-004/IB/001
Titolare AIC: Aurora Licensing S.r.l.
Modifica apportata: Single Variation di Tipo IB - C.I.3.z -
Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell'etichettatura o del foglietto illustrativo per l'attuazione di
una procedura riguardante l'EMEA/H/C/PSUSA/00002653/202209.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I.,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data e che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U.R.I., i farmacisti sono tenuti a consegnare
il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Il legale rappresentante
Nicola Di Trapani
TX24ADD5802