TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2024)

 
               Ammortamento cambiario - R.G. 3391/2024 
 

  Nel ricorso iscritto  al  n.  r.g.  3391/2024  Il  Presidente  f.f.
delegato dott. Laura Massari, vista l'istanza presentata da  Caterina
Bochicchio, emittente di n. 110 effetti cambiari in favore  di  Lucia
Beduzzi, a titolo pagamento immobile oggetto  di  atto  compravendita
REP. 13062/8150, a Ministero Notaio dott. Massimiliano Tornambe',  n.
110 cambiali (in scadenza tra il 01.10.2013 e  il  01.11.2022)  sulle
quali era annotata, a garanzia del pagamento, iscrizione  di  ipoteca
sull'immobile oggetto di compravendita;  vista  anche  l'integrazione
documentale del 09.04.2024,  con  cui  l'istante  ha  depositato,  in
ottemperanza   al   provvedimento   dell'intestato   Tribunale    del
02.04.2024, l'atto di assenso di  Lucia  Beduzzi  alla  cancellazione
dell'ipoteca  cambiaria  per   Notar   Massimo   Milone   debitamente
sottoscritto  in  modalita'  telematica;  rilevato   che,   adempiuto
l'obbligo di pagamento  nei  confronti  di  Lucia  Beduzzi,  come  da
dichiarazione in data 05.07.2023, interveniva  lo  smarrimento  delle
cambiali con scadenza 01.10.2015 e 01.07.2019, come da  denuncia  del
16.02.2022 e successiva integrazione del 12.12.2022 da cui  l'istanza
qui proposta di ammortamento delle cambiali smarrite, svolta ai sensi
dell'art.89 r.d. 14/12/1933 n. 1669 (Legge Cambiaria), che, "in  caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione",  consente  al  "portatore
della cambiale" di richiedere "l'ammortamento del titolo",  cio'  sul
presupposto  che,   al   fine   di   procedere   alla   cancellazione
dell'ipoteca,  l'Agenzia  del  Territorio  richiede   esibizione   di
originale  della  cambiale  onde  potervi  apporre  l'annotazione  di
cancellazione; ritenuto che  la  fattispecie  tipizzata  nella  norma
(art.89 cit.) sembra individuare,  come  legittimato  all'azione,  il
solo creditore cartolare (quale e'  il  "portatore"  del  titolo,  ex
art.20 L.C.), al fine di ottenere un atto documentale (il decreto  di
ammortamento) che gli consenta di far valere il  diritto  incorporato
nel titolo smarrito (vedi Cass. n.13513/2002  e  3711/78),  e  sembra
riferirsi al solo caso di cambiale smarrita  prima  di  essere  stata
portata in pagamento, mostrando di  concretizzarsi  la  pronuncia  di
ammortamento nell'emissione di "autorizzazione al  pagamento"  (viene
espressamente  detto  che  "il  presidente  del  tribunale  pronuncia
l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta  giorni  dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, se la cambiale sia gia' scaduta  oppure  dalla  data  della
scadenza,  se  questa  sia  successiva  alla  detta  pubblicazione");
ritenuto tuttavia che, proprio alla luce  della  ratio  della  norma,
volta a "ricreare" quel titolo cartolare di cui il portatore potrebbe
ancora avvalere nella sua  cartolarita',  sia  legittimo  riconoscere
interesse alla  pronuncia  di  ammortamento,  non  solo  al  fine  di
ottenerne autorizzazione al pagamento, ma anche al fine di  esplicare
gli ulteriori diritti cartolari che  derivano  al  portatore/titolare
del  credito  cartolare,  quali  il  diritto  di  promuovere   azioni
cambiarie, ex artt.94 e 103 L.C., ovvero di avvalersi della  cambiale
come titolo esecutivo, ex art.474 n.2 c.p.c.; ritenuto altresi'  che,
sempre  richiamandosi  la  suddetta  ratio,  si  palesi   altrettanto
meritevole  d'interesse  la  domanda  di  ammortamento   del   titolo
cambiario,  svolta  non  gia'  dal  creditore  cambiario  bensi'  dal
soggetto emittente che, ai sensi dell'art.2887  c.c.,  sia  tenuto  a
presentare al  conservatore  dei  registri  immobiliari  la  cambiale
ipotecaria, pagata,  affinche'  il  conservatore  annoti  sul  titolo
cartolare  la  cancellazione  dell'ipoteca  (recita  la  norma:   "la
cancellazione dell'ipoteca costituita  a  garanzia  dell'obbligazione
risultante da  un  titolo  all'ordine  e'  consentita  dal  creditore
risultante dai registri immobiliari e l'atto di consenso deve  essere
presentato al  conservatore  insieme  con  il  titolo,  il  quale  e'
restituito dopo che il  conservatore  vi  ha  eseguito  l'annotazione
della cancellazione"); rilevato invero che, mancando il titolo  nella
sua  esistenza  cartolare,   non   potrebbe   esservi   annotata   la
cancellazione di ipoteca, e non potrebbe con cio' prodursi  l'effetto
di cui al comma 2 dell'art.2887 c.c., pur sempre attinente ai diritti
del creditorie cambiario ("La cancellazione dell'ipoteca  importa  la
perdita del diritto di  regresso  contro  i  giranti  anteriori  alla
cancellazione medesima"); ritenuto pertanto che la suddetta richiesta
di  cancellazione  dell'ipoteca  mediante  annotazione   sul   titolo
cartolare possa anch'essa  in  senso  lato  essere  definita  "azione
cartolare", ossia  discendente  e/o  necessitata  dall'esistenza  del
documento cartolare incorporante il diritto  di  credito,  e  che  il
decreto  di  ammortamento  del  titolo  cambiario   possa   ritenersi
invocabile qualora si riveli necessaria - o meglio  indispensabile  -
la ricreazione del titolo cartolare, come elemento imprescindibile al
fine della proposizione di azione cartolare in senso  lato;  ritenuto
pertanto che, sotto tale profilo, e  nello  stesso  modo  in  cui  la
legittimazione   all'azione   di   ammortamento    potrebbe    essere
riconosciuta al creditore cambiario  che,  pur  soddisfatto  nel  suo
credito, avesse perduto il titolo cartolare e quindi avesse interesse
alla pronuncia di ammortamento non  gia'  al  fine  di  ottenerne  il
pagamento bensi' al fine di consentire l'attivazione del diritto alla
cancellazione  della  specifica  "ipoteca  cambiaria",   cosi'   tale
legittimazione possa essere riconosciuta eccezionalmente al debitore,
al fine di azionare la richiesta di cancellazione  da  annotarsi  sul
titolo cartolare, azione che quindi  in  senso  lato  puo'  anch'essa
definirsi  "azione  cartolare";  pronuncia  l'ammortamento  di  n.  2
cambiali ipotecarie, emesse da Caterina Bochicchio, il 26.03.2012 per
l'importo di  €  110,00  cadauna,  con  scadenza  rispettivamente  il
01.10.2015 e il 01.07.2019, gia' pagate alla scadenza; dispone che il
presente decreto, a cura della parte ricorrente, sia pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  con   diritto   di
eventuale detentore di proporre opposizione  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione, dispone altresi' che il ricorrente depositi presso  la
Cancelleria   Volontaria   Giurisdizione    del    Tribunale    prova
dell'avvenuta pubblicazione del presente  decreto  sulla  G.U.R.I.  e
della data in cui tale pubblicazione e' stata effettuata. 
  Milano, 18.04.2024 
  Tribunale ordinario di Milano - Volontaria Giurisdizione -  Decreto
di correzione di errore materiale nel ricorso  iscritto  al  n.  r.g.
3391/2024. 
  Il Presidente f.f. delegato dott. Laura Massari, visto  il  decreto
di ammortamento emesso il 18.04.2024, cronologico n. 326/2024;  vista
l'istanza per la correzione di errore materiale presentata  da  parte
ricorrente; rilevato che, per errore materiale, il  suddetto  decreto
nella parte dispositiva, indica il valore delle due cambiali  di  cui
si richiede l'ammortamento in € 110,00, anziche' in € 1.000,00; visto
l'art. 287 c.p.c. DISPONE che nel decreto del 18.04.2024,  emesso  da
questo Tribunale, ove v'e' scritto, alla pag. 3,  parte  dispositiva,
primo capoverso, "€110,00", si legga "€ 1.000,00". 
  Milano, 07.05.2024 
  Il Presidente F.F. delegato - dott. Laura Massari 

                     avv. Francesca Castiglioni 

 
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