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Errata corrige
Errata corrige
Ammortamento cambiario - R.G. 3391/2024
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3391/2024 Il Presidente f.f.
delegato dott. Laura Massari, vista l'istanza presentata da Caterina
Bochicchio, emittente di n. 110 effetti cambiari in favore di Lucia
Beduzzi, a titolo pagamento immobile oggetto di atto compravendita
REP. 13062/8150, a Ministero Notaio dott. Massimiliano Tornambe', n.
110 cambiali (in scadenza tra il 01.10.2013 e il 01.11.2022) sulle
quali era annotata, a garanzia del pagamento, iscrizione di ipoteca
sull'immobile oggetto di compravendita; vista anche l'integrazione
documentale del 09.04.2024, con cui l'istante ha depositato, in
ottemperanza al provvedimento dell'intestato Tribunale del
02.04.2024, l'atto di assenso di Lucia Beduzzi alla cancellazione
dell'ipoteca cambiaria per Notar Massimo Milone debitamente
sottoscritto in modalita' telematica; rilevato che, adempiuto
l'obbligo di pagamento nei confronti di Lucia Beduzzi, come da
dichiarazione in data 05.07.2023, interveniva lo smarrimento delle
cambiali con scadenza 01.10.2015 e 01.07.2019, come da denuncia del
16.02.2022 e successiva integrazione del 12.12.2022 da cui l'istanza
qui proposta di ammortamento delle cambiali smarrite, svolta ai sensi
dell'art.89 r.d. 14/12/1933 n. 1669 (Legge Cambiaria), che, "in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione", consente al "portatore
della cambiale" di richiedere "l'ammortamento del titolo", cio' sul
presupposto che, al fine di procedere alla cancellazione
dell'ipoteca, l'Agenzia del Territorio richiede esibizione di
originale della cambiale onde potervi apporre l'annotazione di
cancellazione; ritenuto che la fattispecie tipizzata nella norma
(art.89 cit.) sembra individuare, come legittimato all'azione, il
solo creditore cartolare (quale e' il "portatore" del titolo, ex
art.20 L.C.), al fine di ottenere un atto documentale (il decreto di
ammortamento) che gli consenta di far valere il diritto incorporato
nel titolo smarrito (vedi Cass. n.13513/2002 e 3711/78), e sembra
riferirsi al solo caso di cambiale smarrita prima di essere stata
portata in pagamento, mostrando di concretizzarsi la pronuncia di
ammortamento nell'emissione di "autorizzazione al pagamento" (viene
espressamente detto che "il presidente del tribunale pronuncia
l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, se la cambiale sia gia' scaduta oppure dalla data della
scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione");
ritenuto tuttavia che, proprio alla luce della ratio della norma,
volta a "ricreare" quel titolo cartolare di cui il portatore potrebbe
ancora avvalere nella sua cartolarita', sia legittimo riconoscere
interesse alla pronuncia di ammortamento, non solo al fine di
ottenerne autorizzazione al pagamento, ma anche al fine di esplicare
gli ulteriori diritti cartolari che derivano al portatore/titolare
del credito cartolare, quali il diritto di promuovere azioni
cambiarie, ex artt.94 e 103 L.C., ovvero di avvalersi della cambiale
come titolo esecutivo, ex art.474 n.2 c.p.c.; ritenuto altresi' che,
sempre richiamandosi la suddetta ratio, si palesi altrettanto
meritevole d'interesse la domanda di ammortamento del titolo
cambiario, svolta non gia' dal creditore cambiario bensi' dal
soggetto emittente che, ai sensi dell'art.2887 c.c., sia tenuto a
presentare al conservatore dei registri immobiliari la cambiale
ipotecaria, pagata, affinche' il conservatore annoti sul titolo
cartolare la cancellazione dell'ipoteca (recita la norma: "la
cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione
risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore
risultante dai registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere
presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e'
restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione
della cancellazione"); rilevato invero che, mancando il titolo nella
sua esistenza cartolare, non potrebbe esservi annotata la
cancellazione di ipoteca, e non potrebbe con cio' prodursi l'effetto
di cui al comma 2 dell'art.2887 c.c., pur sempre attinente ai diritti
del creditorie cambiario ("La cancellazione dell'ipoteca importa la
perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla
cancellazione medesima"); ritenuto pertanto che la suddetta richiesta
di cancellazione dell'ipoteca mediante annotazione sul titolo
cartolare possa anch'essa in senso lato essere definita "azione
cartolare", ossia discendente e/o necessitata dall'esistenza del
documento cartolare incorporante il diritto di credito, e che il
decreto di ammortamento del titolo cambiario possa ritenersi
invocabile qualora si riveli necessaria - o meglio indispensabile -
la ricreazione del titolo cartolare, come elemento imprescindibile al
fine della proposizione di azione cartolare in senso lato; ritenuto
pertanto che, sotto tale profilo, e nello stesso modo in cui la
legittimazione all'azione di ammortamento potrebbe essere
riconosciuta al creditore cambiario che, pur soddisfatto nel suo
credito, avesse perduto il titolo cartolare e quindi avesse interesse
alla pronuncia di ammortamento non gia' al fine di ottenerne il
pagamento bensi' al fine di consentire l'attivazione del diritto alla
cancellazione della specifica "ipoteca cambiaria", cosi' tale
legittimazione possa essere riconosciuta eccezionalmente al debitore,
al fine di azionare la richiesta di cancellazione da annotarsi sul
titolo cartolare, azione che quindi in senso lato puo' anch'essa
definirsi "azione cartolare"; pronuncia l'ammortamento di n. 2
cambiali ipotecarie, emesse da Caterina Bochicchio, il 26.03.2012 per
l'importo di € 110,00 cadauna, con scadenza rispettivamente il
01.10.2015 e il 01.07.2019, gia' pagate alla scadenza; dispone che il
presente decreto, a cura della parte ricorrente, sia pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con diritto di
eventuale detentore di proporre opposizione entro 30 giorni dalla
pubblicazione, dispone altresi' che il ricorrente depositi presso la
Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova
dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.I. e
della data in cui tale pubblicazione e' stata effettuata.
Milano, 18.04.2024
Tribunale ordinario di Milano - Volontaria Giurisdizione - Decreto
di correzione di errore materiale nel ricorso iscritto al n. r.g.
3391/2024.
Il Presidente f.f. delegato dott. Laura Massari, visto il decreto
di ammortamento emesso il 18.04.2024, cronologico n. 326/2024; vista
l'istanza per la correzione di errore materiale presentata da parte
ricorrente; rilevato che, per errore materiale, il suddetto decreto
nella parte dispositiva, indica il valore delle due cambiali di cui
si richiede l'ammortamento in € 110,00, anziche' in € 1.000,00; visto
l'art. 287 c.p.c. DISPONE che nel decreto del 18.04.2024, emesso da
questo Tribunale, ove v'e' scritto, alla pag. 3, parte dispositiva,
primo capoverso, "€110,00", si legga "€ 1.000,00".
Milano, 07.05.2024
Il Presidente F.F. delegato - dott. Laura Massari
avv. Francesca Castiglioni
TX24ABC6362