ENI S.P.A.
IPLOM S.P.A.

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2024)

 
Istanza del  20  maggio  2022,  prot.  n.  111791  del  11/07/2023  e
successive integrazioni del 31 gennaio 2024,  acquisita  in  atti  in
pari data al prot. n.  17651  e  in  ultimo  del  14  febbraio  2024,
acquisita in atti in pari data al prot. n. 27849, per l'emanazione di
atti ablativi correlati alla realizzazione dell'oleodotto  "Oleodotto
Fegino - Ferrera DN 300 (12") e CF Fegino - Deposito  Fegino  DN  400
                  (16")" nel Comune di Genova (GE) 
 

  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica  DIPARTIMENTO
ENERGIA Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA 
  Via Sallustiana 53 - 00187 Roma ene.espropri@pec.mase.gov.it 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330  Integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  in
materia di espropriazione  per  la  realizzazione  di  infrastrutture
lineari energetiche, articolo  52  bis,  sull'espropriazione  per  le
infrastrutture lineari energetiche; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto Legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55  del  22  aprile  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; 
  VISTO il decreto  ministeriale  17  marzo  2021  con  il  quale  le
Societa' ENI s.p.a. e IPLOM s.p.a. sono state autorizzate  a  variare
il tracciato degli oleodotti denominati "Oleodotto Fegino  -  Ferrera
DN 300 (12") e CF Fegino - Deposito  Fegino  DN  400  (16")",  posati
nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel comune  di  Genova  (GE)  con
l'approvazione   del   progetto   definitivo,   autorizzazione   alla
costruzione  ed  esercizio,  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti  con  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate; 
  VISTA l'istanza del 20 maggio 2022 prot. GOL n.254/22, acquisita in
atti in data 11 luglio 2023 al protocollo  n.111791  corredata  della
necessaria documentazione e successive integrazioni  del  31  gennaio
2024, acquisita in atti in pari data al prot. n. 17651  e  in  ultimo
del 14 febbraio 2024, acquisita in  atti  in  pari  data  al  prot.n.
27849, con la quale la societa' ENI S.P.A. con sede legale  in  Roma,
Piazzale E. Mattei 1, Partita Iva: 00484960588 e  la  societa'  IPLOM
S.P.A., con sede legale in Busalla (GE),  in  via  Carlo  Navone  3B,
Partita Iva: 02242120109, hanno chiesto a questa Amministrazione,  ai
sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo  Unico,  per
aree di terreni ubicati nel comune di Genova (GE) indicate nel  piano
particellare allegato alla citata istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di oleodotto sulle  aree  indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  PRESO ATTO che l'opera interessa il Comune di GENOVA  in  provincia
di Genova, Regione Liguria; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 17 marzo 2021 ha determinato  l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data  del  17
marzo 2026; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  completamento  della
condotta per il trasporto degli idrocarburi  liquidi  siano  eseguiti
senza soluzione di continuita',  secondo  una  progressione  continua
della posa in opera dell'oleodotto; 
  - la costituzione della servitu' di oleodotto e' imposta a garanzia
dei  requisiti  di  sicurezza   necessari   per   la   realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente,  protocollo
n. 36512 del 26 febbraio 2024. 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. sono disposti  la
servitu' di oleodotto e l'occupazione temporanea di aree  di  terreni
in comune di Genova (GE) interessate dalla  realizzazione  dell'opera
denominata "Oleodotto Fegino - Ferrera DN 300 (12")  e  CF  Fegino  -
Deposito Fegino DN 400 (16")"  e  riportate  nel  piano  particellare
allegato  al  presente  decreto,  con   l'indicazione   delle   Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte delle  societa'  ENI  S.P.A.  e  IPLOM
S.P.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e  6,  prevede
quanto segue: 
  - la posa di due tubazioni per  trasporto  di  idrocarburi  liquidi
interrata alla profondita' di circa 1 m  misurata  dalla  generatrice
superiore della condotta,  nonche'  di  cavi  e  accessori  per  reti
tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 6 (sei/00)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita'  di  tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  ed
opere  sussidiare  relative  al  gasdotto  di  cui  in  premessa,  di
proprieta' delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. e che,  pertanto,
avranno anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di oleodotto mentre  in  occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio degli oleodotti, saranno determinati di volta
in volta a lavori ultimati e liquidati dalle societa'  ENI  S.P.A.  e
IPLOM S.P.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere agli aventi diritto, sono  state  determinate  in  modo
urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo  Unico  e  s.m.i.,
conformemente all'articolo  44  e  all'art.  52-octies  del  medesimo
D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano   particellare
individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese delle  societa'  ENI  S.P.A.  e  IPLOM  S.P.A.,
nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa',  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione  di  terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  Le societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. provvedono alla notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalle  societa'  ENI  S.P.A.  e  IPLOM  S.P.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti inerenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio dalle societa'  ENI  S.P.A.  e
IPLOM  S.P.A.  a  questa  Amministrazione  alla  casella   di   posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(Ex Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza - Ex Divisione IV -
Infrastrutture Energetiche - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma -  pec:
ene.espropri@pec.mase.gov.it) e  per  conoscenza  alle  societa'  ENI
S.P.A.,      Roma,      Piazzale      E.      Mattei      ,      pec:
rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com e IPLOM S.P.A., Busalla (GE), via
Carlo Navone 3B,  pec:  iplomspa@legalmail.it,  l'accettazione  delle
indennita' di servitu' di oleodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalle  ditte  proprietarie   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
oleodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con  propria  ordinanza  affinche'  le
societa' ENI S.P.A. e IPLOM  S.P.A.  provvedano  al  pagamento  degli
importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle indennita' provvisorie di servitu' di oleodotto ed  occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in  possesso,  gli  importi  saranno  depositati
presso la Ragioneria  Territoriale  competente  -  Servizio  depositi
amministrativi per esproprio - a seguito  di  apposita  ordinanza  di
questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione dell'oleodotto, le societa' ENI  S.P.A.
e IPLOM S.P.A., anche per  mezzo  delle  loro  imprese  appaltatrici,
hanno facolta' di occupare i terreni per un periodo  di  anni  due  a
decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  Le
Societa'  beneficiarie  comunicheranno  preventivamente  alla   ditta
proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione  ed
il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Allegato - piano particellare: 
  Ditta n. 1: Cecconi Antonio, Scozzafava Caterina, Soria Anna Maria.
Comune di Genova, Sezione 3 (C) Foglio 69 Mappali 268 e 272; 
  Ditta n. 2: Comune di Genova con sede in  Genova  (GE),  Comune  di
Genova, Sezione 3 (C), Foglio 66, Mappali 1089 e 1090; 
  Ditta n.3: Risso Santina,  Masnata  Antonella,  Masnata  Giuseppina
Adalgisa, Comune di Genova, Sezione 3 (C), Foglio 67, Mappale 1209. 
  Il Direttore Generale 
  (Dr.ssa Marilena Barbaro) 

                            Alberto Viale 

 
TX24ADC6387
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.