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Errata corrige
Errata corrige
Istanza del 20 maggio 2022, prot. n. 111791 del 11/07/2023 e
successive integrazioni del 31 gennaio 2024, acquisita in atti in
pari data al prot. n. 17651 e in ultimo del 14 febbraio 2024,
acquisita in atti in pari data al prot. n. 27849, per l'emanazione di
atti ablativi correlati alla realizzazione dell'oleodotto "Oleodotto
Fegino - Ferrera DN 300 (12") e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400
(16")" nel Comune di Genova (GE)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIPARTIMENTO
ENERGIA Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
Via Sallustiana 53 - 00187 Roma ene.espropri@pec.mase.gov.it
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 Integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in
materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture
lineari energetiche, articolo 52 bis, sull'espropriazione per le
infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2021 con il quale le
Societa' ENI s.p.a. e IPLOM s.p.a. sono state autorizzate a variare
il tracciato degli oleodotti denominati "Oleodotto Fegino - Ferrera
DN 300 (12") e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400 (16")", posati
nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel comune di Genova (GE) con
l'approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate;
VISTA l'istanza del 20 maggio 2022 prot. GOL n.254/22, acquisita in
atti in data 11 luglio 2023 al protocollo n.111791 corredata della
necessaria documentazione e successive integrazioni del 31 gennaio
2024, acquisita in atti in pari data al prot. n. 17651 e in ultimo
del 14 febbraio 2024, acquisita in atti in pari data al prot.n.
27849, con la quale la societa' ENI S.P.A. con sede legale in Roma,
Piazzale E. Mattei 1, Partita Iva: 00484960588 e la societa' IPLOM
S.P.A., con sede legale in Busalla (GE), in via Carlo Navone 3B,
Partita Iva: 02242120109, hanno chiesto a questa Amministrazione, ai
sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per
aree di terreni ubicati nel comune di Genova (GE) indicate nel piano
particellare allegato alla citata istanza:
a) l'imposizione di servitu' di oleodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
PRESO ATTO che l'opera interessa il Comune di GENOVA in provincia
di Genova, Regione Liguria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato
decreto 17 marzo 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo
puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai
lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 17
marzo 2026;
- e' necessario consentire che i lavori di completamento della
condotta per il trasporto degli idrocarburi liquidi siano eseguiti
senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua
della posa in opera dell'oleodotto;
- la costituzione della servitu' di oleodotto e' imposta a garanzia
dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano
particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, protocollo
n. 36512 del 26 febbraio 2024.
DECRETA:
Articolo 1
A favore delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. sono disposti la
servitu' di oleodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni
in comune di Genova (GE) interessate dalla realizzazione dell'opera
denominata "Oleodotto Fegino - Ferrera DN 300 (12") e CF Fegino -
Deposito Fegino DN 400 (16")" e riportate nel piano particellare
allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM
S.P.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede
quanto segue:
- la posa di due tubazioni per trasporto di idrocarburi liquidi
interrata alla profondita' di circa 1 m misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonche' di cavi e accessori per reti
tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 6 (sei/00)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al
fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed
opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di
proprieta' delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. e che, pertanto,
avranno anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di oleodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
manutenzione, esercizio degli oleodotti, saranno determinati di volta
in volta a lavori ultimati e liquidati dalle societa' ENI S.P.A. e
IPLOM S.P.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da
corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo
urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo
D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese delle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A.,
nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi
interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto.
Articolo 5
Le societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. provvedono alla notifica del
presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalle societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A.
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi senza indugio dalle societa' ENI S.P.A. e
IPLOM S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it
Articolo 7
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione
(Ex Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza - Ex Divisione IV -
Infrastrutture Energetiche - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alle societa' ENI
S.P.A., Roma, Piazzale E. Mattei , pec:
rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com e IPLOM S.P.A., Busalla (GE), via
Carlo Navone 3B, pec: iplomspa@legalmail.it, l'accettazione delle
indennita' di servitu' di oleodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la
comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di
oleodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' le
societa' ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. provvedano al pagamento degli
importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie
sulle indennita' provvisorie di servitu' di oleodotto ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati
presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi
amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di
questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione dell'oleodotto, le societa' ENI S.P.A.
e IPLOM S.P.A., anche per mezzo delle loro imprese appaltatrici,
hanno facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a
decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. Le
Societa' beneficiarie comunicheranno preventivamente alla ditta
proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed
il recapito dell'impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, e' dovuta alla Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Allegato - piano particellare:
Ditta n. 1: Cecconi Antonio, Scozzafava Caterina, Soria Anna Maria.
Comune di Genova, Sezione 3 (C) Foglio 69 Mappali 268 e 272;
Ditta n. 2: Comune di Genova con sede in Genova (GE), Comune di
Genova, Sezione 3 (C), Foglio 66, Mappali 1089 e 1090;
Ditta n.3: Risso Santina, Masnata Antonella, Masnata Giuseppina
Adalgisa, Comune di Genova, Sezione 3 (C), Foglio 67, Mappale 1209.
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Marilena Barbaro)
Alberto Viale
TX24ADC6387