Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: TERIFLUNOMIDE HCS
Codice AIC n. 050545 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1B/2024/498, procedura EU: SK/H/0274/001/IB/001
Variazione: Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di
validita' del prodotto finito da 24 a 36 mesi. In applicazione della
determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma
1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) e,
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare AIC.
Medicinale: CLARITROMICINA HCS
Codice AIC n. 044759 in tutte le confezioni autorizzate
Pratica C1B/2023/2903, procedura EU: HR/H/0111/001-002/IB/013
Variazione: Tipo IB, C.I.z: aggiornamento degli stampati per
modifica editoriale del nome della societa' da HCS bvba a HCS BV in
accordo al nuovo Codice delle Societa' in atto in Belgio. In
applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art. 35 del D.Lgs. 24 aprile 2006
n.219, e' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (par. 7
del RCP e relativi par. del FI e delle etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al
Titolare dell'AIC.
Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS
Codice AIC n. 044232, in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1B/2023/1477, procedura EU:
DK/H/2521/001-004/WS/022
Variazione Tipo IB, C.I.z: aggiornamento del RCP in base all'esito
della riunione del CMDh (EMA/CMDh/947907/2022). In applicazione della
determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma
1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 5.3 del RCP) e,
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. il Titolare
dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'etichettatura. Sia i
lotti gia' prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Medicinale: CLARITROMICINA HCS
Codice AIC n. 044759 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1B/2024/620, procedura EU: HR/H/0111/001-002/IB/014
Variazione: Tipo IB, C.I.3.z: aggiornamento RCP e FI in accordo
alla procedura PSUSA (PSUSA/00000788/202304). In applicazione della
det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma
1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.3, 4.4 e 4.5
del RCP e relativi par. del FI), e adeguamento al QRD template,
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare dell'AIC.
Medicinale: APIXABAN HCS
Codice AIC n. 049683 in tutte le confezioni autorizzate
Pratica C1B/2022/1064, procedura EU: HR/H/0189/001-002/IB/001
Variazione: Tipo IB, C.I.3.z: aggiornamento RCP e FI in accordo
alla procedura PSUSA(EMEA/H/C/PSUSA/00000226/202105). In applicazione
della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma
1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP par 4.8 e relativo
par. del FI) delle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare dell'AIC.
Medicinale: IMANIVEC HCS
Codice AIC nr. 043760, in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1B/2024/778, procedura EU: CZ/H/0630/001-002/IB/027
Variazione: Tipo IB, C.I.2.a: modifica del RCP e FI in accordo agli
stampati del prodotto di riferimento e per modifica editoriale del
nome della societa' da HCS bvba a HCS BV in accordo al nuovo Codice
delle Societa' in atto in Belgio. In applicazione della det. AIFA del
25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del
D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (par. 4.4 e 7 del RCP e relativi par. del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita'
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il
Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto D.Lgs.
Un procuratore
Immacolata Illiano
TX24ADD6718